Penale.it  
 Tribunale Penale di Nola, Giudice Monocratico dott.ssa Diana Bottillo, Ordinanza 1 ottobre 2007

Ai fini della individuazione della competenza per territorio in caso di reati connessi, va considerato il luogo di consumazione del reato piu grave e/o di quello ritenuto piu grave in via decrescente

COMPETENZA PER TERRITORIO
Criterio di determinazione della competenza presenza di reati connessi: individuazione del luogo di consumazione del reato più grave, ed in via subordinata di quello che si presenta più grave in via decrescente – 1)reato di falso ideologico in atto pubblico (479 cp): individuazione della competenza nel luogo ove viene formato e/o esternato l’atto pubblico contenente le false attestazioni – 2)reato di accesso abusivo ai sistemi informatici protetti (615 ter cp): la competenza si radica nel luogo ove avviene l’accesso ai files protetti e non nel luogo ove viene poi eseguita la immissione dei dati nella rete telematica.
(massima a cura dell'avv. Angelo Pignatelli)

TRIBUNALE DI NOLA
(…)
ORDINANZA


Il Giudice,
pronunciandosi sulla questione preliminare proposta dalla difesa relativa alla competenza territoriale,
-premesso che nell'ipotesi di reati connessi, giusta il disposto degli artt.8 e segg.c.p.p., la competenza territoriale va individuata in base al luogo di consumazione del reato più grave ed ove ciò non sia possibile, si deve aver riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui senza far ricorso alle regole suppletive di cui all'art.9 c.p.p. (Cass.pen.sez.I° 8/06/2004 nr.25685 De Simone);
.
-rilevato che, nel caso di specie, reato più grave deve ritenersi per l'imputata Tizia quello di cui agli artt.48-479 c.p., e per l'imputato Caio, quello di cui all'art.615 ter c.p.;
.
-considerato che, relativamente al reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale mediante induzione in errore da parte del privato, il luogo di consumazione va individuato senza dubbio nel territorio di *** atteso che la condotta contestata agli imputati è quella di aver indotto in errore i carabinieri della Compagnia di ***, nella loro qualità di ausiliari di P.G., attraverso l'inoltro di e-mail all'ufficio di P.G. impegnato in una indagine in tema di pedopornografia in via telematica, il cui contenuto, secondo la prospettazione accusatoria, si rivelò non veritiero.
Ed invero, il reato deve ritenersi perfezionato con la formazione e l'inoltro alla Procura della Repubblica di Nola da parte dei suddetti Carabinieri delle informative redatte proprio sulla base dei dati investigativi forniti nelle e-mail dagli odierni imputati nominati ausiliari di P.G. nell'ambito della suddetta indagine, risultati non corrispondenti a vero secondo la prospettazione accusatoria.
Infatti, la norma di cui all'art.479 c.p. sanziona la condotta del pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Il delitto di falso "ideologico" richiede pertanto la immutatio veri, ovverossia l'alterazione o l'occultamento della situazione reale fermo restando che la falsità è punibile laddove l'atto formato sia astrattamente idoneo a produrre effetti giuridici ed a trarre potenzialmente in inganno. Il reato è altresì configurabile a carico del privato che, quale autore mediato del falso, rendendo al pubblico ufficiale mendaci dichiarazioni, lo induca in errore.
Nel caso di specie, l'atto contenente le presunte false attestazioni (ovverossia l'informativa redatta dai Carabinieri di ***) è stato formato dai pubblici ufficiali nel territorio di *** ed ha esplicato gli effetti giuridici ad esso connessi (atteso che l'informativa veniva trasmessa alla Procura della Repubblica di Nola costituendo il perno dell'indagine in corso in materia di pedopornografìa telematica).
.
-Ritenuto, pertanto, che il momento consumativo del reato va individuato correttamente nel territorio di ***, luogo ove veniva formato ed esternato l'atto pubblico contenente le false attestazioni.
.
-Considerato, quanto al reato di cui all'art.615 ter c.p., che tale fattispecie, sanzionando la condotta di chi accede abusivamente ai sistemi informatici protetti, ha inteso tutelare la riservatezza della sfera individuale della persona e del suo "domicilio informatico" (da intendersi sia come spazio ideale che fisico del soggetto);
-rilevato che, nel caso di specie, secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato Caio si introduceva abusivamente nel sistema informatico protetto e coperto da segreto installato presso gli uffici della Compagnìa Carabinieri di *** (da cui la contestazione dell'ipotesi è più grave di cui al 3° comma dell'art.615 ter c.p.p.);
-ritenuto, dunque, che il reato si è perfezionato con l'accesso ai files protetti presenti nelle apparecchiature informatiche installate presso il suddetto ufficio di P.G. e che, pertanto, il luogo di consumazione del reato va individuato nel territorio di *** (luogo ove si trova il "domicilio informatico" violato).
.
-Ritenute quindi non condivisibili le argomentazioni difensive in merito al momento consumativo del reato con l'immissione dei dati nella rete telematica (argomentazioni eventualmente relative al reato meno grave di cui al capo C della rubrica, laddove la competenza territoriale è invece individuata per i reati più gravi in base ai criteri suesposti).

P.Q.M.

Rigetta l'eccezione e dispone procedersi oltre.
Nola, 1.10.2007
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo

(per gentile concessione dell'avv. Angelo Pignatelli e di www.iusssit.eu)

 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy