Chi patteggia non puņ sottrarsi all'esame testimoniale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 197 bis, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 27 maggio 2005 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Imperia, nel procedimento penale a carico di V.C., iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il testimone non possa essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di applicazione della pena, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione»;
cheil rimettente premette di essere chiamato a celebrare un giudizio abbreviato subordinato alla audizione di un teste, il quale, già coimputato per i medesimi fatti, aveva definito la propria posizione processuale con sentenza, nel frattempo divenuta irrevocabile, di applicazione della pena su richiesta, senza aver reso alcuna dichiarazione nel corso di quel procedimento;
che la descritta condizione processuale − argomenta il giudice a quo − non consente a tale soggetto di essere esonerato dall’obbligo di deporre sui fatti oggetto della sentenza già emessa nei suoi confronti: garanzia, questa, che la norma censurata riserva esclusivamente al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna all’esito di un giudizio;
che peraltro, a parere del rimettente, una diversa interpretazione della norma − idonea, cioè, ad estendere l’esenzione dall’obbligo di testimoniare anche al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una pena a seguito di “patteggiamento” − risulta impedita, oltre che dal suo tenore letterale, anche dall’esame dei lavori preparatori; questi ultimi, infatti, evidenziano l’esplicita volontà del legislatore di ricomprendere, nell’ambito del dettato normativo censurato, solo le “sentenze di condanna” emesse all’esito di un “giudizio”, con esclusione, quindi, delle sentenze di applicazione della pena su richiesta;
che nondimeno, a parere del rimettente, tale esclusione risulterebbe incompatibile, innanzitutto, con l’art. 3 Cost., attesa l’irragionevolezza del differente trattamento: in entrambi i casi i “testimoni assistiti” hanno scelto, nei precedenti, rispettivi giudizi, di non effettuare alcuna dichiarazione ed hanno riportato una sentenza «comportante l’irrogazione di una pena»; con la conseguenza che, stante la piena omogeneità delle situazioni, la diversa disciplina determinerebbe una discriminazione solo in ragione del momento processuale in cui la sentenza è stata emessa;
che la norma censurata contrasterebbe altresì con l’art. 24, secondo comma, Cost., poiché, con la previsione di tale obbligo alla testimonianza, risulterebbe violato «il diritto al silenzio codificato dall’art. 64 cod. proc. pen.», esponendo «il dichiarante al rischio di un procedimento per falsa testimonianza (ancorché sia applicabile l’esimente di cui all’art. 384 del codice penale)»;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione;
che, a parere della difesa erariale, risulta innanzitutto destituita di fondamento la censura circa la pretesa irragionevolezza della normativa sottoposta a scrutinio, tenuto conto, per un verso, dell’eterogeneità delle situazioni poste a raffronto; e, per un altro verso, della circostanza che il rito alternativo comporta la piena accettazione, accanto ai benefici premiali, anche di tutti gli ulteriori effetti di essa, tra i quali l’obbligo di assunzione della veste di testimone: in linea, d’altra parte, «con la scelta normativa di circoscrivere l’area del “diritto al silenzio”»;
che, infine, quanto alla pretesa violazione del diritto di difesa, essa sarebbe esclusa dal sistema di garanzie che, comunque, preserva, in generale, il dichiarante che assuma la veste di “testimone assistito”.
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena − e che, nel relativo procedimento, abbia negato la propria responsabilità ovvero non abbia reso alcuna dichiarazione − non possa essere obbligato a deporre, quale testimone, sui fatti oggetto della sentenza medesima;
che il dubbio di costituzionalità è innanzitutto riferito al principio di ragionevolezza, ritenuto violato per il differente trattamento, sancito dalla disciplina censurata, rispetto a colui che abbia subito una sentenza di condanna, il quale non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti: e ciò nonostante le situazioni si rivelino «assolutamente analoghe ed assimilabili» ;
che sarebbe inoltre violato l’art. 24, secondo comma, Cost., poiché, persistendo l’obbligo della testimonianza per il soggetto che abbia “patteggiato”, egli risulterebbe esposto − in violazione del diritto al silenzio e, dunque, del più generale diritto di difesa − al rischio di un procedimento per falsa testimonianza, ancorché sia applicabile l’esimente di cui all’art. 384 del codice penale;
che il giudice a quo muove dal presupposto che − in ragione della finalità di garanzia della norma censurata, volta a contemperare il diritto al contraddittorio dell’imputato con il diritto al silenzio di chi, sin dall’inizio, abbia operato tale scelta − la condizione di «colui che sceglie la via del “patteggiamento”» vada pienamente equiparata a quella del soggetto destinatario di una sentenza di condanna: entrambi, nella prospettiva del rimettente, «hanno scelto la via del silenzio ed hanno riportato una sentenza comportante l’irrogazione della pena» ed entrambi, se costretti a deporre, potrebbero invocare il principio di garanzia «nemo tenetur se detegere»; con la conseguenza che la disparità di trattamento, in punto di esenzione dall’obbligo testimoniale, non potrebbe essere giustificata solo dal «momento processuale in cui la sentenza è stata emessa»;
che tuttavia − al di là della costante giurisprudenza ordinaria e costituzionale (si vedano, ex plurimis, le sentenze n. 313 del 1990 e n. 251 del 1991) che ha evidenziato le profonde diversità che caratterizzano i due tipi di giudizio posti a raffronto e le sentenze che ne costituiscono l’epilogo − ad inficiare il presupposto da cui prende le mosse la censura proposta, risulta dirimente il rilievo che, proprio a fronte delle caratteristiche che connotano il modello di patteggiamento, la posizione di coloro che decidono di accedere ad esso diverge rispetto al modulo processuale dell’accertamento “ordinario”, specificamente in relazione alle caratteristiche dei dichiaranti;
che, infatti, in quest’ultima situazione l’imputato è naturalmente chiamato a dichiarare in relazione alla vicenda processuale e si prospettano, in corrispondenza di ciò, varie situazioni processuali conseguenti alle diverse manifestazioni dichiarative (confessione; dichiarazione di innocenza; chiamata di correità; facoltà di non rispondere e simili); invece, tale varietà di ipotesi è eccentrica rispetto alla posizione del soggetto che abbia optato per l’applicazione della pena su richiesta: costui, proprio perché proiettato verso una soluzione processuale di nolo contendere, si propone quale soggetto sostanzialmente indifferente rispetto a prospettive defensionali diversificate e, dunque, rispetto alla stessa molteplicità delle possibili dichiarazioni;
che, pertanto, la scelta operata dal legislatore di garantire, in relazione al successivo obbligo testimoniale, maggior cautela per l’imputato condannato a seguito di giudizio, rispetto a quello che abbia scelto di definire la propria posizione processuale mediante il “patteggiamento”, risulta non irragionevole alla stregua delle differenti caratteristiche strutturali dei due riti;
che, d’altra parte, nell’opzione del rito alternativo, l’imputato è posto ex ante nella piena condizione di conoscere tutte le conseguenze scaturenti dalla scelta processuale operata, tra le quali, innanzitutto, quella di ottenere un’ “applicazione della pena”, equiparata ad una sentenza di condanna solo rispetto ai fini espressamente indicati dalla legge: ben potendo non essere contemplato, tra di essi, l’esonero dal deporre, quale teste, in processi riguardanti altri soggetti, anche per vicende strettamente collegate a quella nella quale ha subito l’applicazione della pena;
che, esclusa la violazione del principio di ragionevolezza nella scelta operata dal legislatore, risulta logicamente fugato, per ciò stesso, anche il dubbio di costituzionalità relativo al preteso contrasto della disciplina censurata con l’art. 24, secondo comma, Cost.; d’altra parte, il diritto di difesa del soggetto già destinatario di una sentenza di applicazione della pena e chiamato poi a deporre sui fatti oggetto della sentenza medesima, è adeguatamente salvaguardato: sia dalle garanzie connaturate alle modalità di audizione di quel soggetto come “testimone assistito”; sia dal complesso di garanzie – di diretta derivazione dal precetto costituzionale – che risultano attuate in altre norme del sistema, quali quelle del comma 5 del medesimo art. 197-bis e del comma 2 dell’art. 198, per il codice di rito, o dell’art. 384 per il codice sostanziale;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Imperia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2007.
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