Nel procedimento penale nanti il Giudice di pace, la parte civile può impugnare la sentenza di assoluzione dell'imputato soltanto qualora abbia proposto ricorso immediato al Giudice di Pace ex art. 21 d.lgs 274/2000
N. 1292/92 R.N.R. N. 1530 r.s. N. 2/05 r.g.
Data dep. 25 luglio 2005
TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Massidda, in funzione di giudice d'appello sull'impugnazione proposta dalla parte civile A. avverso la sentenza n. 81/2004 emessa in data 11 novembre 2004 dal Giudice di Pace di Cagliari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro B, nato a _, presente
IMPUTATO
Del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 594 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso l'onore ed il decoro di A, proferendo nei suoi confronti espressioni quali "sei un rompi _; mi avete rotto il _; siete delle scimmie; siete come burricusu; in tanti anni non imparate niente, io ne ho i _ pieni di te". In Selargius, sino al 31 ottobre 2002.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pubblico Ministero Riforma della sentenza di assoluzione; condanna dell 'imputato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di € 500, 00 di multa. Parte Civile L'Ill.mo Tribunale Penale di Cagliari, ritenuta provata la responsabilità penale del sig. B per i reati ascrittigli, in riforma dell 'impugnata sentenza, voglia: 1) condannare l'imputato B per il reato di ingiurie continuate previsto dall'art. 594 e 81 c.p., stabilendo la pena che riterrà più opportuna; 2) condannarlo al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati alla parte civile, da quantificarsi in sede civile; 3) porre a suo. carico la provvisionale di € 2.000,00 in favore della parte civile; 4) porre a carico del condannato il pagamento delle spese di causa sia del primo che del presente grado di giudizio. Difesa In via preliminare, inammissibilità dell 'appello; in via principale, rigetto dell 'appello e conferma della sentenza impugnata; assoluzione in quanto il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità ai sensi dell 'art. 599 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con decreto emesso ai sensi dell'art. 20 D.L.vo 274 del 28 agosto 2000, B venne citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Cagliari, per rispondere del delitto continuato di ingiuria, commesso nei confronti di A. Il procedimento aveva preso le mosse dalla querela presenta in data 8 aprile 2002 dall' A. L'A si costituì parte civile per conseguire i danni subiti a causa della condotta illecita ascritta al B. Istruito con prove testimoniali e documentali il processo di -primo grado, in presenza dell'imputato, con sentenza dell' 11 novembre 2004 il giudice di pace assolse B dal delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 599 c.p. Avverso la sentenza del giudice di primo grado ha proposto appello la difesa della parte civile A, chiedendo la condanna penale del B e che fosse, inoltre, condannato al risarcimento dei danni subiti da A. Nel giudizio d'appello, svoltosi in presenza dell'imputato e della parte civile, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe; la difesa del B ha, in particolare, dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile. Tanto premesso
IL TRIBUNALE OSSERVA
2.- L'impugnazione proposta da A deve essere dichiarata inammissibile. L'art. 38 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 stabilisce che il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21 può proporre l'impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace quando è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. Il ricorso immediato al giudice di pace, secondo quanto prevede l'art. 21 D.L.vo n. 274/2000, è ammesso, per i reati procedibili a querela, nelle forme della citazione a giudizio a cura della persona offesa. Nel caso di specie, considerato che la citazione a giudizio dell'imputato non è avvenuta nelle forme dell'art. 21 D.L.vo n. 274/2000 ma dell'art. 20 - ossia è stata disposta dalla polizia giudiziaria sulla base dell' imputazione formulata dal pubblico ministero -, l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento del B deve essere dichiarata inammissibile. Tra i principi generali del nostro ordinamento in tema di impugnazioni dei provvedimenti emessi dal giudice penale vi è quello del principio di tassatività, previsto dall'art. 568 comma 1° c.p.p., secondo cui sono soggetti ad impugnazione i provvedimenti indicati tali dalle legge; principio di tassatività che il successivo comma 30 estende anche ai titolari del diritto di impugnazione, che spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Questi principi di portata generale sono certamente applicabili al procedimento davanti al giudice di pace. In particolare, la tassatività dei mezzi di impugnazione e dei titolari del relativo diritto non consentono che, in caso di sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, l' impugnazione possa essere proposta dalla parte civile che non avesse chiesto la citazione a giudizio ai sensi dell'art. 21 D.L.vo n. 274/2000: l'unico legittimato ad esercitare l'impugnazione è quindi, in tali casi, il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 36 stesso D.L. vo, pertanto quando il proscioglimento riguardi reati puniti con pena alternativa. La ratio di questa norma appare evidente: se davanti al giudice di pace il cittadino, previo comunicazione al pubblico ministero del ricorso, può esercitare personalmente l'azione penale, all'interno del processo deve essere munito degli stessi poteri processuali dell' accusa. Se invece la persona offesa non si sia avvalsa di tale facoltà, pur costituitasi parte civile, non avrà diritto di impugnare davanti al tribunale monocratico la sentenza di proscioglimento del giudice di pace. L'espressa previsione, nei procedimento davanti al giudice di pace, dei limitati casi di impugnazione della persona offesa (combinato disposto degli art. 36 e 38 D.L.vo n. 274/2000) rende evidentemente inapplicabili, in quanto incompatibili con la disciplina davanti al giudice di pace (art. 2 D.L.vo n. 274/2000), le previgenti ipotesi di impugnazione, per i reati di ingiuria e di diffamazione, della persona offesa costituitasi parte civile, cui l'art. 577 c.p.p. riconosce il diritto di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze di condanna e di proscioglimento. Questa disposizione, che il legislatore della novella del 2000 aveva ben presente, evidentemente risente dell'attrazione anche di tali reati (fatta eccezione che per la diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 commi 3° e 4° c.p.) alla competenza del giudice di pace; onde la scoloritura della loro specialità agli effetti impugnatori ed il loro inquadramento nel novero degli altri reati, puniti con pene alternative, di competenza del giudice di pace, per i quali è consentita l'impugnazione soltanto nei casi tassativamente indicati dall'art. 38, nella parte in cui richiama l'art. 36 D.L.vo n. 274/2000. In conclusione, l'impugnazione proposta dalla parte civile, che nella specie non aveva citato direttamente l'imputato lasciando il relativo incombente al pubblico ministero, deve essere dichiarata inammissibile. L'A deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 592 c.p.p.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 38 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 591, 592 c.p.p., dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da A e lo condanna al pagamento delle spese del procedimento. Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni sessanta il termine per il deposito della sentenza.
Cagliari, 25 maggio 2005.
Il giudice (dott. Giovanni Massidda)
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