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 Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 11 dicembre 2007 (dep. 19 dicembre 2007), n. 47096 (Pres. G. Pizzuti, Rel. A. Nappi)

L'esistenza di una password per la visione della posta elettronica legittimamente a disposizione del datore di lavoro, non vale a qualificare detta corrispondenza come "chiusa". Ne consegue che, previa anche adeguata informativa al dipendente, il datore di lavoro puo' accedervi legittimamente (relativamente ad una casella aziendale e sulla contestazione del reato di cui all'art. 616 c.p.)

Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino, sezione di Chivasso, ha prosciolto G. T. perché il fatto non sussiste dall'imputazione di avere abusivamente preso cognizione della corri­spondenza informatica aziendale della dipendente Rosaria Marano, licenziata poi sulla base delle in­formazioni così acquisite.
Ricorre per cassazione il pubblico ministero e de­duce violazione dell'art. 616 c.p., lamentando che il giudice del merito si sia fondato sull'erroneo presupposto della rilevanza della proprietà azien­dale del mezzo di comunicazione violato, senza con­siderare il profilo funzionale della destinazione del mezzo telematico non solo al lavoro ma anche alla comunicazione, tutelata dall'art. 15 Cost.
Il ricorso è infondato.
L'art. 616 comma 1 c.p. punisce infatti la condotta di "chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, avvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tut­to o in parte, la distrugge o sopprime".
Sicché, quando non vi sia sottrazione o distrazio­ne, la condotta di chi si limita a "prendere cogni­zione" è punibile solo se riguarda "corrispondenza chiusa". Chi "prende cognizione" di "corrispondenza aperta" è punito solo se l'abbia a tale scopo sot­tratta al destinatario ovvero distratta dalla sua destinazione.
Ciò posto, e indiscussa l'estensione della tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica (art. 616 comma 4 c.p.), deve tuttavia ritenersi che tale corrispondenza possa essere qualificata come "chiusa" solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all'accesso ai sistemi infor­matici di invio o di ricezione dei singoli messag­gi. Infatti, diversamente da quanto avviene per la corrispondenza cartacea, di regola accessibile solo ai destinatario, è appunto la legittimazione all'uso del sistema informatico o telematico che abilita alla conoscenza delle informazioni in esso custodite. Sicché tale legittimazione può dipendere non solo dalla proprietà, ma soprattutto dalle nor­me che regolano l'uso degli impianti. E quando in particolare il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso. Anche quando la legittimazione all'accesso sia condizionata, l'eventuale violazione di tali condizioni può rile­vare sotto altri profili, ma non può valere a qua­lificare la corrispondenza come "chiusa" anche nei confronti di chi sin dall'origine abbia un ordina­rio titolo di accesso.
Nel caso in esame è indiscusso, e ne dà atto lo stesso ricorrente, che le password poste a prote­zione dei computer e della corrispondenza di cia­scun dipendente dovevano essere a conoscenza anche dell'organizzazione aziendale, essendone prescritta la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al su­periore gerarchico, legittimato a utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza del­l'utilizzatore abituale.
Ne consegue che del tutto lecitamente G. T. prese cognizione della corrispondenza in­formatica aziendale della sua dipendente, utiliz­zando la chiave di accesso di cui legittimamente disponeva, come noto alla stessa R. M. Infatti, secondo le prescrizioni del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 13 dell'1 marzo 2007, i dirigenti dell'azienda ac­cedono legittimamente ai computer in dotazione ai propri dipendenti, quando delle condizioni di tale accesso sia stata loro data piena informazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 11 dicembre 2007
 
Depositato in Cancellaria Roma, 19 dicembre 2007
 
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