La sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata per cassazione ex art. 666, 7° comma, c.p.p. presuppone la compresenza del fumus boni iuris in ordine alla fondatezza dell’impugnazione e del periculum in mora
ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – PROCEDIMENTO – ORDINANZA IMPUGNATA PER CASSAZIONE – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE – PRESUPPOSTI (Cod. proc. pen., art. 666).
La sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata per cassazione ex art. 666, 7° comma, c.p.p. presuppone la compresenza del fumus boni iuris in ordine alla fondatezza dell’impugnazione e del periculum in mora.
R.G. N. 3019/07
N.ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO
in persona dei signori
Dott. Paolo Girolami Esperto componente
Dott. Maria Antonietta Perrone Esperto componente
emette la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo all'istanza di declaratoria sospensione della esecuzione di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino
e residente in / detenuto in Casa Circondariale Vercelli
difeso dall’Avv. Rosalba DI NUBILA del Foro di Torino, d’ufficio
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (sfavorevoli) del rappresentante del P.M., dott. Francesco Luigi Fassio e del difensore.
PREMESSO CHE:
- con ordinanza in data 2 ottobre 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l’istanza, con la quale C. F. aveva chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale;
- con atto depositato il 24 ottobre 2007 C. F. ha chiesto ex artt. 71 ter, ultima parte, l. 26 luglio 1975 n. 354 e 666, 7° comma, c.p.p. la sospensione dell’esecuzione della superiore ordinanza, da lui impugnata per cassazione;
- è principio generale del nostro ordinamento che la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento nelle more del giudizio di impugnazione (c.d. inibitoria) può essere adottata dal giudice solo se viene dimostrato che la sua concessione è giustificata a prima vista in fatto e in diritto (fumus boni iuris circa la fondatezza dell’impugnazione) e che essa è necessaria per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che verrebbe prodotto prima della decisione definitiva ad opera del giudice ad quem (periculum in mora);
- la compresenza di tali requisiti va, pertanto, verificata anche ai fini dell’eventuale sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza gravata con il ricorso per cassazione ex art. 666, 7° comma, c.p.p.;
- nella fattispecie l’istante ha prospettato motivi di salute attinenti soltanto al periculum in mora (“l’esecuzione della carcerazione, anche in relazione allo stato di salute sopra accennato, avrebbe carattere devastante per il sottoscritto”);
- nulla, invece, né è stato allegato né emerge dagli atti in ordine al fumus boni iuris, considerata anche la completezza ed esaustività (in fatto ed in diritto) di quanto rassegnato dell’ordinanza de qua;
P.Q.M.
rigetta l’istanza.
Così deciso in Torino, il 20 Novembre 2007
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Vignera
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