In data 30 ottobre 2007 il Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto (c.d. “pacchetto sicurezza”) di cinque disegni di legge in materia di sicurezza dei cittadini e di contrasto all’illegalità diffusa.
Tra questi uno concerne l’istituzione della banca dati del DNA.
Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si legge che gli obiettivi dell’istituzione della banca dati e del relativo laboratorio centrale sono quelli di aumentare significativamente l’identificazione degli autori dei reati e rendere più efficace la collaborazione transnazionale di lotta al crimine e al terrorismo grazie allo scambio delle informazioni relative ai dati genetici nell’ambito del trattato di Prüm [1].
Partiamo dunque dal trattato.
Sottoscritto il 27 maggio 2005 da sette Paesi (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria), prevede una cooperazione transfrontaliera allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.
La cooperazione è attuata mediante lo scambio di informazioni dei dati del DNA, delle impronte digitali e dell’immatricolazione dei veicoli, secondo tre diversi livelli di tutela in base alla delicatezza del dato trattato oggetto di scambio. Infatti, mentre l’art.2, par.1, stabilisce che gli Stati aderenti si impegnano a creare e gestire schedari di analisi del DNA per indagini su reati [2], in merito ai dati dattiloscopici, l’art.8 prevede la comunicazione degli stessi per fini di prevenzione (di reati) e relative indagini e, da ultimo, l’art.12, par.1, autorizza lo scambio transfrontaliero dei dati relativi all’immatricolazione di veicoli anche per la prevenzione e le indagini su illeciti non penali nonché al fine di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici.
I dati del DNA possono dunque essere scambiati solo per indagini giudiziarie penali ed al solo scopo di contrastare terrorismo, criminalità transfrontaliera e migrazione illegale.
Nel febbraio 2007, i sette Paesi contraenti, più altri otto Stati dell’Unione europea, tra cui l’Italia, hanno assunto l’iniziativa di rendere il trattato di Prüm applicabile all’Europa intera attraverso una decisione del Consiglio [3]. L’iniziativa ha però sollevato numerosi dissensi in quanto la procedura adottata viola i principi fondamentali del trattato sull’Unione europea, in particolare il titolo VI , c.d. “terzo pilastro” , in materia di cooperazione rafforzata. In sintesi, ciò che viene contestato è che, nonostante all’atto della sottoscrizione del Trattato di Prüm la Commissione stesse già preparando un proposta di decisione quadro in materia, alcuni Stati membri abbiano optato per un trattato multilaterale per poi successivamente chiederne l’integrazione nella legislazione europea attraverso una decisione del Consiglio; ciò al fine evidente di evitare l’ iter legislativo del terzo pilastro basato sull’unanimità e, conseguentemente, privare altri Stati membri di prendere posizioni divergenti sulla scelta delle regole da applicare.
A seguito di detta improvvida iniziativa, il Garante europeo della protezione dei dati, in data 4 aprile 2007, ha emanato, di sua iniziativa, un parere in materia in cui denuncia con toni piuttosto aspri la situazione di cui sopra [4] e solleva alcuni rilievi in merito alla salvaguardia dei dati personali dei cittadini comunitari potenzialmente interessati dalla normativa.
In particolare, il Garante europeo osserva come all’origine dell’iniziativa dei 15 Stati membri non ci sia stata un’appropriata valutazione delle misure legislative già esistenti (Europol, Eurojust, Sistema d’informazione Schengen) al fine di accertare eventuali carenze delle stesse che giustificassero e rendessero necessaria la trasposizione a livello comunitario delle disposizioni contenute nel trattato di Prüm.
Inoltre. non vi è stata una ponderata valutazione in merito alla necessità e proporzionalità dell’iniziativa normativa allo scopo prefissato, ovvero la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, soprattutto alla luce del fatto che la convenzione è nata come laboratorio e le sperimentazioni degli scambi non sono mai state messe in pratica su vasta scala (pare, infatti, sia stato effettuato un unico scambio tra Germania e Austria).
Il Garante rileva ancora come nell’ambito del terzo pilastro non sia stato ancora adottato un quadro giuridico armonizzato per la protezione dei dati personali e tale lacuna si ripercuote inevitabilmente sulla tutela dei singoli cittadini i quali possono vedere i loro dati comunicati a Paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato (sempre ammesso che adeguata sia la tutela approntata nel proprio Paese d’origine!).
Parallela a quest’ultimo profilo, infine, è la censura relativa alla mancanza di definizioni all’interno del trattato, a partire dalla nozione di “profilo di DNA”, al concetto di “parte non codificante” sino all’individuazione delle categorie di persone che saranno inserite negli schedari nazionali e alla durata del conferimento.
Sulla scia tracciata dal Garante, il Parlamento europeo in data 7 giugno 2007, in sede di consultiva, ha emanato una risoluzione [5] con cui ha impegnato il Consiglio a recepire alcuni emendamenti introdotti dal Parlamento stesso che modificano alcuni articoli dell’iniziativa. Tra questi è opportuno segnalare: il nuovo art.1 bis, n.8, nella parte in cui contiene una precisa definizione di “parte non codificante del DNA” [6]; l’art.24, par.2, nella parte in cui prevede che le disposizioni generali previste nel capitolo 6 della decisione del Consiglio (disposizioni generali relative alla protezione dei dati) si applichino non solo allo scambio ma anche alla raccolta ed al trattamento dei dati del DNA effettuati all’interno del singolo Stato membro [7]; l’art.28, par.3, punto b), laddove prevede come termine massimo per la conservazione dei dati trasmessi due anni [8].
Il testo approvato dal Parlamento europeo è stato inviato al Consiglio con invito a modificare l'iniziativa e la decisione finale del Consiglio è prevista per il dicembre 2007 [9].
Orbene, se questo è il quadro di riferimento a livello comunitario, considerato che l’Italia è tra i Paesi che hanno sostenuto l’iniziativa del Consiglio, non è dato comprendere perché il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, in data 18 luglio 2007, abbia impegnato il Governo ad assumere entro il 30 settembre 2007 le opportune iniziative volte a ratificare il trattato di Prüm [10]. Quale l’urgenza?
Ancor meno è dato comprendere perché il disegno di legge emanato dal Governo il 30 ottobre 2007 si affretti a ratificare l’adesione dell’Italia al trattato Prüm, nonostante l’imminente trasposizione europea della convenzione e, soprattutto, non recepisca le indicazioni già acquisite in sede europea, proponendo, anzi, delle disposizioni assolutamente incompatibili con quello che sarà la legislazione europea di riferimento.
Ci sia consentita a questo punto una breve, ma indispensabile parentesi scientifica propedeutica all’esame del disegno di legge 30 ottobre 2007.
Il DNA (Acido Desossiribo Nucleico) è una molecola, presente nel nucleo delle cellule, che contiene l’informazione biologica necessaria alla vita della cellula e dell’organismo a cui questa appartiene. Il DNA è una doppia elica costituita da due catene composte da nucleotidi avvolte a spirale complementari tra loro. Ogni nucleotide è infatti composto da uno zucchero (il desossiribosio) a cui è legato un gruppo fosfato ed una delle 4 basi azotate (adenina, timida, citosina e guanina) che si accoppiano tra loro in modo speculare ed invariabile (adenina - timida; citosina - guanina): il DNA è dunque un codice a quattro lettere (4 basi), la cui peculiare sequenza dà origine ai geni (unità funzionale che codifica una proteina), i quali a loro volta sono racchiusi nei cromosomi [11]. Nel DNA esistono, però, degli spazi vuoti, nel senso che vi sono dei tratti di DNA che non codificano nulla e appaiono come una sequenza insensata di basi.
Nel 1985 l’inglese A. Jeffreys scopre che nel DNA degli organismi superiori, come l’uomo, vi sono brevi sequenze di nucleotidi (10-15 coppie di basi) che sono ripetute a tandem (cioè testa-coda) un gran numero di volte e che il numero di ripetizioni è altamente variabile nei diversi individui. L’analisi di queste zone, denominate microsatelliti VNTR (Variable Number Tandem Repeat), ha consentito la messa a punto di una tecnica per l’identificazione di un profilo genetico personale, noto come DNA fingerprinting, ovvero impronta digitale del DNA.
Questa tecnica, tuttavia, presentava alcune problematiche nell’applicazione pratica in quanto richiede quantità discrete di DNA e quindi non può essere utilizzata sulle mere tracce biologiche, non è utilizzabile in caso di DNA degradato e richiede tempi abbastanza lunghi di elaborazione.
Nel 1993 vengono però individuate nel DNA i microsatelliti STR (Short Tandem Repeat) che sono regioni ripetute, come le VNTR, ma molto più corte (2-4 paia di basi).
A tale scoperta si è affiancata, verso la fine degli anni ottanta, quella dello statunitense K. Mullis, denominata PCR (reazione a catena della DNA polimerasi) che consente di amplificare, mediante copiatura ciclica, brevi tratti di DNA, ovverosia ottenere grandi quantità di DNA (rectius copie di un tratto originale) partendo da poche basi di DNA o da DNA degradato su cui è poi possibile effettuare le analisi.
Dal 2000 le analisi finalizzate al DNA fingerprinting si basano su 15 STR predeterminati che consentono di raggiungere una percentuale di attribuzione superiore al 99,9999%. (ovviamente la percentuale di attribuzione sarà tanto più prossima a cento quanto maggiore sarà il numero di regioni del DNA analizzate, ma l’analisi può comunque considerarsi univoca a partire da 9 STR).
Sulla scorta di quanto sopra esposto è evidente che l’analisi del DNA, dato il grado di certezza raggiunto, è oggi particolarmente importante a livello investigativo in quanto fortemente dirimente nell’individuazione dei protagonisti di vicende giudiziarie.
Anche il profano intuisce, però, che la materia è scientificamente agli albori ed è suscettibile di evoluzioni tecnologiche non prevedibili. Una domanda valga su tutte: quelle che oggi noi definiamo regioni non codificanti sono veramente tali o lo sono solo nella misura in cui non siamo ancora riusciti e decifrarle? E se un domani da tali aree fossero desumibili informazioni genetiche caratterizzanti?
Si impone dunque, in materia, un’attenta valutazione costi (sacrificio dei dati personali sensibili delle persone sottoposte ad analisi del DNA) - benefici (più agevole individuazione degli autori di reati) che non può semplicisticamente essere risolta con l’istituzione di una banca dati centralizzata, specie se i dati raccolti e trattati nella banca dati sono manifestamente sproporzionati e non necessari rispetto al fine dichiarato.
Quand’anche le analisi del DNA rappresentasse la panacea di tutti i mali del crimine (e così non è), la creazione di una banca dati non può compromettere il diritto fondamentale del cittadino alla tutela dei propri dati personali.
Passando dunque ad analizzare le disposizioni contenute nel disegno di legge, una prima censura può essere fatta in merito alla definizione di profilo del DNA che, ai sensi dell’art.6, 1° co., lett.b), è indicata come “la sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo”.
Detta definizione non è condivisibile in quanto non dà conto del fatto che la sequenza alfa numerica riguarda gli STR né che deve essere estratta da una regione non codificante del DNA; inoltre la norma non appronta alcuna tutela nei confronti dell’evoluzione tecnico-scientifica così come previsto dal Parlamento europeo il quale, come sopra accennato, ha emendato l’iniziativa di recepimento del trattato di Prüm nel senso di garantire che né oggi né in futuro possano essere rivelate ulteriori informazioni sulla parte non codificante del DNA.
Ma vi è di più.
Se l’art.6 non contiene una delimitazione restrittiva in senso positivo del profilo genetico, il successivo art.11, 3° co., specifica addirittura in termini negativi il sistema di analisi, in tal modo lasciando ampi ed ingiustificati spazi per analisi non conformi alla normativa europea che sarà presto varata e addirittura non conformi al trattato di Prüm in recepimento!
L’art.11, 3° co del disegno di legge stabilisce, infatti, che “i sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l’interessato”.
Ebbene, sequenze di DNA che consentono l’identificazione di patologie dell’interessato è cosa diversa da sequenza non codificante del DNA.
Già oggi vengono stilate statistiche sulle caratteristiche genetiche di intere popolazioni (razza, inclinazioni sessuali e intelligenza [12]): come possiamo dunque ritenere sufficiente la tutela approntata dal disegno di legge che pone come argine ai sistemi di analisi solo le patologie del singolo individuo quando uno dei rischi maggiormente paventati è quello di una schedatura di massa? [13]
La seconda censura, quella che dà adito alle preoccupazioni maggiori e che si pone, a parere dello scrivente, in palese contrasto con il dettato costituzionale, è che il disegno di legge prevede all’art.8 la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA.
In altri termini, alla banca dati dei profili genetici si affianca una banca dati dei campioni biologici utilizzati per l’estrazione del profilo.
Tale previsione è inaccettabile.
Sia il trattato di Prüm che la decisione del Consiglio prescrivono infatti che gli Stati aderenti e/o gli Stati membri si impegnino a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA e non depositi di campioni biologici.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con segnalazione del 19 settembre 2007 [14] indicava chiaramente al Parlamento ed al Governo come principio fondamentale da seguire che i campioni biologici non avrebbero potuto essere conservati “ considerata la particolare delicatezza e natura dei dati genetici, che riguardano peraltro non solo l’individuo, ma il suo intero gruppo biologico”.
E’ evidente infatti che disposizioni già assai poco garantiste come quelle di cui agli artt. 6 e 8 verrebbero del tutto vanificate dalla possibilità di estrarre dai campioni biologici conservati nel costituendo Laboratorio centrale ulteriori informazioni rispetto a quelle strettamente connesse alla tipizzazione del profilo del DNA.
Del resto se l’unica finalità della banca dati è quella di conservare i profili genetici al fine di facilitare l’identificazione di autori di reati ed i profili possono, ai sensi dell’art.11 del d.d.l., essere inseriti nella banca dati solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC al fine di garantirne l’uniformità e la qualità, a cosa servono i campioni biologici? Perché mai dovremmo conservare campioni da cui potrebbero essere ottenute informazioni genetiche che vanno oltre il profilo genetico? Quali ragioni di pubblica sicurezza si possono addurre per giustificare il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla protezione dei dati personali, per giunta i più sensibili in assoluto?
Ciò che più sconforta è che la disposizione de qua pare essere stata inserita in maniera del tutto estemporanea. Infatti, leggendo il parere reso dal Garante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2007 emerge chiaramente come lo schema di disegno di legge esaminato non prevedesse la conservazione dei campioni biologici atteso che il Garante si limita ad osservare come manchi un termine per la tipizzazione dei profili e, quindi, per la conservazione dei campioni e sottolinai la necessità di specificare che presso il laboratorio centrale, una volta eseguite le analisi, non possano essere conservati dati al riguardo [15].
Ma il Garante nella segnalazione del settembre scorso focalizza un ulteriore, nodale profilo della questione.
I dati genetici, a differenza di altre caratteristiche fisiche, per esempio le impronte digitali, non sono per definizione esclusivamente personali.
Il patrimonio genetico di ogni individuo, infatti, pur essendo unico (salva l’eccezione dei gemelli omozigoti) è il risultato della confluenza dei patrimoni genetici di padre e madre e mantiene caratteri comuni con entrambe le linee parentali.
Ci sia consentito, al fine di meglio concretare l’estrema delicatezza dell’argomento, riportare una vicenda giudiziaria realmente avvenuta: il caso Fronthaler.
Nel 2002 in un paesino montano nei pressi di Dobbiaco un’anziana donna veniva barbaramente uccisa nella propria abitazione. I RIS di Parma estraevano dallo sperma rinvenuto sul corpo della vittima il profilo del DNA del presunto autore del reato. Mancava, però, un profilo noto (cioè appartenente a soggetto conosciuto) su cui effettuare i riscontri. Su richiesta della Procura, tutti gli abitanti di sesso maschile del picco paese si sottoponevano spontaneamente ad un prelievo, ma nessuno dei profili estratti coincideva con quello del presunto assassino, tranne uno che corrispondeva perfettamente al 50%.
Dalle indagini esperite sulla base di quel dato scientifico, gli inquirenti arrestavano il figlio del soggetto che aveva riscontrato il 50% del profilo genetico, che non si era sottoposto al prelievo volontario in quanto assente dal comune di residenza perché militare di leva ma che risultava essere stato in licenza proprio il giorno del delitto.
Questo caso mette a nudo una problematica spesso disattesa o sottovalutata con riferimento alla creazione di una banca dati del DNA e cioè il fatto che, a differenza per esempio dell’archivio delle impronte digitali, i dati ivi contenuti possono essere utilizzati anche per trarre informazioni relative a soggetti diversi da quelli cui i dati si riferiscono.
I sostenitori della banca dati del DNA rassicurano il comune cittadino in merito all’opportunità, all’utilità e all’efficacia della banca dati per la pubblica sicurezza sulla scorta del fatto che i dati raccolti si riferirebbero solo a persone “pericolose”. Così non è. I dati riguardano presunte persone pericolose ma anche, in via indiretta, tutta la loro linea ascendente, discendente e collaterale.
Ogni soggetto registrato porta con sé tutta la sua famiglia.
Come contemperare questo elemento con il principio della responsabilità personale di cui all’art.13 della Costituzione?
Ritiene lo scrivente che contemperazione non esista e che la banca dati del DNA immoli sull’altare della sicurezza pubblica diritti fondamentali costituzionalmente protetti [16].
Ciò detto, è ormai evidente che la banca dati sarà istituita (anche perché l’attuale situazione è di gran lunga la peggiore in quanto esistono degli archivi del DNA senza regolamentazione alcuna) ed allora è indispensabile che una rigorosa disciplina garantisca la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini [17].
Tornando quindi all’esame del disegno di legge, forti perplessità sorgono in merito a:
- individuazione delle categorie delle persone assoggettabili a prelievo;
- laboratori che posso eseguire la tipizzazione dei profili;
- tempi e regole per la cancellazione;
- sanzioni.
In merito ai soggetti sottoponibili a prelievo, si osserva come i parametri soggettivi ed oggettivi individuati nel disegno di legge non siano ancorati a nessun dato normativo: non la presunzione di innocenza perché sono compresi anche gli arrestati, i fermati e coloro che sono sottoposti a misura cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, ma neanche il criterio applicativo indicato dal Parlamento europeo, ovverosia i reati di cui all’art.2, della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo [18], il quale prevede un elenco tassativo con l’ulteriore clausola di riserva di diritto interno dello Stato membro concernente il limite minimo di pena (detti reati devono infatti essere puniti con pene privative della libertà personale pari o superiore a tre anni).
Per quanto concerne i laboratori, seri dubbi nascono circa il fatto che sia prevista la possibilità di far eseguire le analisi da laboratori privati con l’unica clausola di salvaguardia rappresentata dalla certificazione ISO/IEC. Sebbene detta certificazione sia certamente indice indiscutibile di professionalità, la riservatezza dei dati oggetto di trattamento imporrebbe, a parere dello scrivente, che il trattamento fosse concentrato al Laboratorio centrale, ovvero a pochi e predeterminati centri di analisi e ciò al fine di evitare movimenti e comunicazioni di dati genetici senza un preventivo controllo.
È indispensabile, in sintesi, che sia istituita e garantita la c.d. catena di custodia dei dati a tutela della genuinità e correttezza del trattamento del profilo genetico.
In merito ai tempi ed alle modalità di cancellazione e distruzione, da un lato il termine di quarant’anni pare sproporzionato (la decisione europea prevede la cancellazione dopo due anni dalla comunicazione) ed ingiustificato (non vi sono parametri oggettivi cui ancorare il termine prescelto), dall’altro non è dato comprendere il motivo per cui, ai sensi dell’art.13, 1° co., la cancellazione e la distruzione possano essere disposte solo in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
Che ne è delle altre formule assolutorie? Si vuole forse introdurre una graduazione tra le assoluzioni, sostenendo che un soggetto assolto perché il fatto non costituisce reato in realtà è un po’ meno innocente di chi non ha commesso il fatto?
La presunzione di innocenza, cristallizzata nell’art.27 Cost., è principio sacrosanto che non può subire alcuna deroga, pena lo scardinamento dello Stato di diritto.
Infine, le sanzioni.
Prevede l’art.14 che il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni contenute nel capo II del disegno di legge, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi.
Che dire?
Excusatio non petita, accusatio manifesta!
Altro non viene in mente, se non un altrettanto poco nobile interpretazione nel senso che con tale norma il Governo ha voluto rassicurare il cittadino in merito alla diffusa preoccupazione di un uso deviato dei dati genetici da parte delle forze dell’ordine.
Davvero questo è il problema principale dell’istituzione della banca dati?
Davvero il legislatore valuta così probabile un abuso da considerare necessaria una norma incriminatrice ad hoc?
Davvero le norme vigenti non sono sufficienti a coprire eventuali comportamenti illegali?
E il personale dei laboratori privati? Per quale motivo dovrebbero rimanere impuniti?
Francamente la disposizione pare meramente propagandistica e, ci sia consentito, in materia penale peggior norma non potrebbe essere emanata.
Il fervore con cui viene acclamata la creazione della banca dati [19] e la superficialità con cui si prendono ad esempio ordinamenti giuridici stranieri (in particolare l’Inghilterra) sono sconcertanti.
Sembra che, in questa fase storica, il rispetto dei diritti (come quello alla riservatezza, ma non solo) del singolo individuo possa essere semplicisticamente superato con la rivendicazione di presunte esigenze di pubblica sicurezza e solo pochi si preoccupino dell’effettivo impatto di siffatta legislazione sulla libertà di tutti [20].
Particolarmente allarmante è la preoccupazione di Alec Jeffreys - il padre del DNA fingerprinting - il quale ritiene che la regolamentazione inglese non sia adeguata rispetto all’uso del registro del DNA ed ha assunto una posizione critica nei confronti dell’ampia schedatura attuata nel Regno Unito (ad eccezione della Scozia).
Per contro, particolarmente confortante, attesa l’autorevolezza della fonte è, però, l’affermazione dello stesso Jeffreys il quale sostiene che “ Estraendo il DNA solo da poche tracce presenti sulla scena del crimine non è possibile avere idea della loro rilevanza per l’atto criminale. Nel DNA non è scritto colpevole né innocente” [21].
Non dimentichiamo mai questo prezioso insegnamento.
avv. Monica A. Senor - dicembre 2007
(riproduzione riservata)
[6] In base a detto emendamento per "parte non codificante del DNA" si intendono “ le aree cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, ovvero non note per fornire informazioni su caratteristiche ereditarie specifiche; senza pregiudizio di eventuali progressi scientifici, non verranno rivelate, né ora né in futuro, ulteriori informazioni sulla parte non codificante del DNA”.
[7] L’emendamento 48 del parlamento recita: “ Le seguenti disposizioni si applicano alla raccolta e al trattamento di dati sul DNA e dattiloscopici in uno Stato membro e alla trasmissione di ulteriori dati personali che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione quadro”. La portata innovatrice della modifica è di tutta evidenza se raffrontata con il testo licenziato dal Consiglio, ove si prevedeva che le disposizioni in materia di protezione dei dati si applicassero solo “ ai dati da trasmettere o già trasmessi in base alla presente decisione”.
[8] L’iniziativa del Consiglio prevedeva, invece, come termine massimo di conservazione quello previsto dal diritto interno del singolo Stato membro.
[11] Cfr. D. P. Snustad e M. J. Simmons, Pricipi di Genetica, Zanichelli, o, per una disamina molto più sintetica, E. Gallori, Genetica, Atlanti scientifici Giunti, Giunti, 2007.
[16] Senza voler giungere al paradosso utilizzato dal prof. Rodotà, il quale ha affermato che anche la tortura consentirebbe di individuare con più facilità gli autori di reati, ma essa è incompatibile col nostro sistema di diritti (cfr. articolo segnalato alla nota 13), è evidente che la creazione di una banca dati del DNA, sebbene ormai presente nella maggior parte dei Paesi europei, genera problematiche giuridiche assai rilevanti che vanno ad intaccare diritti e libertà fondamentali dei cittadini, la cui compressione e/o soppressione non può e non deve essere avallata senza una doverosa riflessione e ponderazione. Cfr. per un’attenta valutazione delle ragioni del no, l’articolo del direttore dell’Osservatorio sulla legalità, R. Guma, al link http://www.osservatoriosullalegalita.org/07/acom/09set3/2323ritadna.htm
[19] La relazione di presentazione del Governo così recita: “ i Paesi che hanno già istituito una loro banca dati Dna hanno avuto un salto nell’identificazione degli autori dei reati passando, in alcuni casi, dal 6 al 60 per cento”.
[20] Il prof. Pizzetti nella Relazione annuale 2007 ha sostenuto che “ non c'è libertà senza sicurezza, ma è ancora più vero che non c'è sicurezza che valga la perdita di ogni libertà”: cfr. Discorso del Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali al link http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1419791
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