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 Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 11 ottobre 2007 (dep. 5 novembre 2007), n. 40470

Un diverso orientamento sull'espressione "fino alla data della presente contestazione"

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
 
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto daB.M, nato il ..., avverso l’ordinanza del 12.12.2006 della Corte d’Appello di Lecce;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Urban Giancarlo;
Lette le conclusioni conformi del P.G. Dott. Iacoviello Francesco M.
OSSERVA
Con ordinanza in data 12 dicembre 2006 la Corte di Appello di Lecce, quale giudice  dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di B.M. con la quale chiedeva l'applicazione del  principio del  ne bis in idem in relazione a tre sentenze di condanna;  rilevava  che l'ipotizzabilità della identica  pronunzia sarebbe configurabile soltanto per i reati associativi e in  materia di  stupefacenti, in quanto per gli altri reati (estorsioni e violazioni  alla  legge sulle armi) le fattispecie erano  sicuramente diverse.
 
Le diverse interpretazioni riguardavano i periodi ai quali le contestazioni  erano riferite, avuto, in particolare, riguardo alla contestazione formulata con le parole "fino alla data della presente contestazione": la difesa del condannato ritiene che essa sia riferita alla data dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari, mentre il giudice dell'esecuzione ritiene che essa debba essere
fissata alla data del rinvio a giudizio.
 
Avverso tale  ordinanza  propone  ricorso  per  Cassazione  a  mezzo difensore il condannato, per violazione di legge e illogicità della motivazione, in quanto dalla lettura delle sentenze sarebbe chiara la unicità dei  fatti contestati e quindi la violazione del  principio stabilito dall'art. 649 c.p.p..
 
Il ricorso è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle sostenute dal ricorrente.
 
Il  provvedimento impugnato ritiene che in caso di "contestazione chiusa", ossia con indicazione del termine finale della condotta contestata, l'espressione usata "fino alla data della presente contestazione" comprenda la condotta posta in essere sino alla data del decreto che dispone il giudizio.
 
In realtà la contestazione, che è riservata alla iniziativa del Pubblico Ministero, si cristallizza al  momento in cui viene esercitata l'azione penale, cioè al momento in cui il titolare dell'azione penale  decide se chiedere l'archiviazione ovvero se esercitare l'azione  penale mediante la formulazione dell'imputazione con la richiesta di rinvio a giudizio (art. 405 c.p.p.).
Si deve quindi fare riferimento a tale momento per stabilire se nelle diverse imputazioni formulate nei diversi processi siano contenute azioni diverse ovvero periodi diversi.
 
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata perchè il giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi suddetti, verifichi  se le contestazioni formulate in relazione ai reati concernenti la droga siano identiche e riferite a periodi identici, tenuto conto che la contestazione   con la formula "fino alla data della presente contestazione" deve essere intesa "fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio".
P.Q.M.
La  Corte  Suprema  di  Cassazione,  Sezione  Prima  Penale,  annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati concernenti la droga e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce.
 
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2007
 
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