Sequestro probatorio del pc di un giornalista e opponibilita' del segreto professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza 14/7/2006, decidendo ex art. 324 c.p.p., dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso, il precedente 14 giugno, dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale nei confronti di F. S., giornalista della redazione romana del "Corriere della Sera".
Il mezzo di ricerca della prova, adottato nell'ambito di un procedimento penale per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) relativi all'indagine denominata "...", aveva avuto ad oggetto il "computer in uso" alla giornalista ovvero "l'area del server presente nella redazione romana del Corriere della Sera gestita dalla predetta giornalista". Il sequestro era stato eseguito il 19/6/2006 e la polizia giudiziaria, dopo avere proceduto alla duplicazione e all'acquisizione dell'intero contenuto dell'hard disk del computer e della cartella "F.S." presente nell'area del sistema operativo del quotidiano, aveva restituito alla interessata gli "originali". Il giudice del riesame riteneva che, essendo -di fatto- mancato l'effetto ablativo proprio del sequestro, qualunque questione sulla legittimità dell'acquisizione delle copie andava fatta valere nel processo principale, con la conseguenza che la richiesta di riesame, normalmente finalizzata alla restituzione delle cose sequestrate, non era ammissibile.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, la S., lamentando che il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere ammissibile l'impugnazione e annullare il provvedimento di sequestro per violazione degli art. 253, 370, 256 e 200 c.p.p..
3. Il ricorso è fondato.
3a. Devesi, innanzi tutto, rilevare che era ammissibile l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro probatorio disposto dal P.M. di Roma. Ed invero, anche se le cose oggetto di sequestro (computer ed area server) erano state, prima ancora della richiesta di riesame, restituite, previa estrazione – però - di copia dei relativi supporti informatici, v'era comunque l'interesse della richiedente a fare verificare che l'uso del mezzo tendente all'acquisizione della prova fosse avvenuto nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge. Ciò è tanto più vero nel caso di specie, ove si consideri che la richiedente, non indagata nel presente procedimento, non ha neppure la possibilità, in quanto terza, di fare valutare l'eventuale illegittimità dell'acquisizione della copia della documentazione informatica e la conseguente inutilizzabilità dal giudice del processo, come invece è consentito all'indagato. L'organo individuato per effettuare il cd. controllo della "cautela reale o probatoria" ha pure il compito di consentire al soggetto interessato, che non sempre è l'indagato (art. 257 c.p.p.), una pronta tutela contro atti processuali invasivi di rilevanti posizioni presidiate costituzionalmente, quali il diritto di proprietà e, per una giornalista, anche la libertà d'informazione (art. 21 della Costituzione), alla quale sono connesse la garanzia del segreto professionale e la riservatezza delle fonti di informazione.
3b. Ciò posto, questa Suprema Corte non può non prendere in considerazione le questioni, già sollevate in sede di riesame, circa la legittimità del provvedimento di sequestro e degli effetti che allo stesso sono conseguiti (duplicazione e acquisizione della memoria del computer e di un'intera cartella presente nell'area del sistema operativo). Il sequestro di cui si discute, giustificato - in premessa - dalla esigenza di ricercare presso la S. il testo di un verbale assunto, nell'ambito della cd. indagine "...", dalla polizia giudiziaria e coperto da segreto istruttorio, è stato in realtà orientato ad imporre il vincolo d'indisponibilità sul computer in uso alla giornalista e sull'area del server da lei gestita, con conseguente acquisizione, mediante duplicazione, dell'hard disk e dell'intera cartella personale coincidente con la detta area, operazione quest'ultima che trova il suo titolo sempre nel provvedimento di sequestro, la cui legittimità ben può, quindi, essere contestata e sottoposta a verifica.
L'ampliamento indiscriminato del mezzo di ricerca della prova ne ha snaturato la finalità, nel senso che si è marginalizzata la preventiva individuazione della cosa da acquisire a scopo probatorio (si ignora -per altro- se il citato atto coperto da segreto sia stato effettivamente recuperato) e soprattutto si è trascurato di evidenziare e valorizzare lo stretto collegamento tra le res da apprendere e il reato oggetto di indagini.
Il decreto di sequestro, pur facendo riferimento al fumus commissi delicti, non indica neppure sommariamente e non fa comprendere sul piano razionale il rapporto intercorrente tra le cose sottratte alla disponibilità della ricorrente e il reato per cui si procede, aspetto questo che, nello specifico, doveva essere posto in particolare rilievo, considerata la posizione della destinataria del provvedimento, la quale, in quanto persona non indagata, non poteva subire, a soli fini esplorativi, indiscriminate e pesanti intrusioni nella sfera personale di giornalista, attraverso l'acquisizione di tutto il materiale informatico posseduto ed attinente alla sua professione, ma doveva essere destinataria di un provvedimento, per così dire, "mirato", diretto cioè a soddisfare una effettiva necessità probatoria, vale a dire uno stringente collegamento tra la res e il reato.
3c. Manca, inoltre, nel provvedimento di cui si discute qualsiasi cenno al tema del segreto professionale e delle altre garanzie che devono essere assicurate al giornalista professionista.
Le norme di cui agli art. 200 e 256 c.p.p. tutelano il segreto giornalistico e impongono la massima cautela nell'utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del sequestro nei confronti dei giornalisti, in considerazione della particolare delicatezza dell'attività da costoro svolta e delle potenziali limitazioni che alla libertà di stampa potrebbero derivare da iniziative immotivatamente invasive. Una ricerca incontrollata delle fonti di certe notizie rischia di dare luogo ad un sostanziale aggiramento del principio di cui all'art. 200/3° c.p.p. e della disciplina di cui al successivo art. 256 s.c.
Il provvedimento ablativo disposto dal P.M. e l'attività esecutiva che ne è seguita hanno sostanzialmente vanificato l'esercizio della facoltà, riconosciuta alla giornalista S., di consegnare il documento ricercato o di opporre il segreto.
L'art. 256 c.p.p., in simmetria con quanto previsto dall'art. 200 c.p.p., prevede che, in caso di opposizione del segreto, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di quanto allegato, provvede agli accertamenti necessari e, se questi danno esito negativo, dispone il sequestro.
Conclusivamente, con riferimento alla posizione del giornalista professionista, a cui è assicurata la garanzia del segreto professionale non quale privilegio personale, ma quale presidio alla libera ed incondizionata informazione, il criterio di proporzionalità tra il contenuto di un sequestro probatorio di cui il giornalista è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti deve essere rispettato con particolare rigore, evitando quanto più possibile pericolosi ed inutili interventi intrusivi.
4- L'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro 14/6/2006 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma devono, pertanto, essere annullati senza rinvio e, conseguentemente, devono essere restituite all'avente diritto tutte le copie informatiche estratte in sede di esecuzione del citato decreto.
PQM
La Corte Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto 14/6/2006 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dispone la restituzione all'avente diritto di tutte le cose le copie estratte in sede di esecuzione del detto decreto.
Così deciso in Roma il 31/5/2007
Depositato in cancelleria il 31/10/2007
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