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 Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 27 settembre 2007 (dep. 24 ottobre 2007) n. 39354

Internet, stampa e sequestro preventivo: differenza tra stampa vera e propria e mero veicolo del messaggio pubblicitario

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
 
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere
Dott. MANCINI Franco - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rovigo, nei confronti di
1) B.P. nato il ...;
2) P.P. nato il ...;
3) C.B. nato il ...;
avverso l’ordinanza del 28/05/2007 del Tribuanel della Libertà di Rovigo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agostino Cordova;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. Salzano Francesco che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. C.D. di Roma.
 
PREMESSO IN FATTO
 
Nel corso di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Rovigo sono emersi fatti di sfruttamento della prostituzione - in relazione ai quali sono stati emessi provvedimenti restrittivi della libertà personale - a carico di alcuni soggetti, nonchè, in connessione, fatti di favoreggiamento della prostituzione medesima ad opera di altri. Tali ultimi fatti sono stati ravvisati nella pubblicazione di annunci, su due riviste (... ed ..., edite dalla ... Srl) e sui punti Internet ad esse collegati, di cui è stato disposto il sequestro preventivo, insieme ad altro materiale (documenti, PC, e simili, il tutto come meglio indicato in decreti del 24 aprile 2007), in danno di B.P., legale rappresentante della Società, nonchè di C.B. e F.P., referenti amministratividei siti internet.
 
Respinta l'istanza di revoca da parte del GIP con provvedimento del 17 maggio 2007, il Tribunale, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto il riesame degli indagati.
 
Il Giudice a quo, sulla scorta di Cass., V, 15961/2006 e 27996/2004 ed in applicazione dell'art. 21 Cost., comma 2, ha escluso la compatibilità del sequestro preventivo con la tutela della libertà di manifestazione del pensiero attraverso la stampa, non potendosi ammettere un provvedimento che "potrebbe avere lo stesso effetto della censura vietata dalla Costituzione"; con riguardo ai siti internet, ha ritenuto applicabile la medesima disciplina, per effetto della equiparazione contenuta nell’art.1 della legge n. 62/2001: ed ha, quindi, accolto il riesame limitatamente alle riviste ed ai corrispondenti siti internet.
 
Per i rimanenti oggetti sequestrati, ha mantenuto fermo il vincolo, affermando la sussistenza del fumus e del periculum in ordine al reato di favoreggiamento della prostituzione, oggetto di indagine.
 
Per la cassazione ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo:
1) “art. 606 c.p.p., lett. b): erronea interpretazione dell'art. 21 Cost., e del R.D.L. n. 561 del 1946, artt. 1 e 2; art. 606 c.p.p., lett. e): omessa motivazione sul carattere osceno o meno delle riviste: le riviste sono di contenuto osceno o comunque offensivo alla pubblica decenza”, relativamente alle riviste;
2) con riguardo ai siti internet, “art. 606 c.p.p., lett. b): erronea interpretazione dell'art. 21 Cost., della L. n. 47 del 1948, artt. 2, 3, 5, e R.D.L. n. 561 del 1946, artt. 1 e 2", in conclusione rilevando che se le immagini a mezzo internet non sono sussumibili nel concetto di stampa, non possono applicarsi le garanzie costituzionali; se, invece, sono ad essa equiparati, si sarebbe in presenza di stampa clandestina, per il mancato rispetto delle norme richiamate;
3) “art. 606 c.p.p., lett. b): erronea interpretazione dell'art. 21 Cost., e art. 321 c.p.p.: profili di incostituzionalità del R.D.L. n. 561 del 1946, art. 2”, fatti consistere nella irragionevolezza di una disposizione che consentirebbe il sequestro delle pubblicazioni oscene, negandolo per quelle astrettamente connesse al favoreggiamento della prostituzione.
 
RITENUTO IN DIRITTO
 
Il ricorso merita accoglimento, nei termini appresso indicati.
Il provvedimento impugnato, pur mostrando di avere individuato nella stampa uno dei mezzi di diffusione della libertà di manifestazione del pensiero, che è il diritto costituzionalmente protetto, finisce poi per considerare ogni stampa o stampato quale oggetto della tutela, con conseguenze che non appaiono accettabili.
 
E' ben vero, infatti, che l'art. 21 Cost., sottrae la stampa ad autorizzazioni e censure, ammettendo il sequestro solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi (R.D.L. n. 561 del 1946, art. 2) o "nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili" (L. n. 47 del 1948, art. 16); così come non può non aderirsi all'indirizzo di questa Corte, secondo cui, con riferimento alla prima ipotesi, "in tema di reati commessi col mezzo della stampa, il sequestro di n. 3 copie della pubblicazione ai sensi del R.D.L. n. 561 del 1946, art. 1, comma 2, è soltanto quello probatorio e non anche quello preventivo sia perchè quest'ultimo è stato introdotto nell'ordinamento solo successivamente (dal vigente codice di rito, entrato in vigore nel 1988), sia perchè la limitazione a un così esiguo numero di esemplari è incompatibile con le peculiari finalità della predetta misura cautelare reale di cui all'art. 321 c.p.p." (Cass., 5^, 15961/2006 citata; negli stessi sensi Cass., 5^, 27996/2004, pure già espressamente considerata nell'ordinanza impugnata e nella memoria difensiva).
 
Ma tali principi non si rivelano applicabili nel caso concreto.
 
I precedenti giurisprudenziali invocati attengono alla pubblicazione di altrettanti libri, con passaggi ritenuti diffamatori: riguardano, cioè, manifestazioni del pensiero, divulgate a mezzo della stampa, e perciò regolate dall'art. 21 Cost., commi 2 e 3, rettamente interpretati nei termini che precedono. Essi non appaiono invece riferibili a cataloghi di soggetti, accompagnati spesso da immagini fotografiche, con annunci di prestazioni sessuali, anche particolari.
 
Nel caso in esame, dunque, la stampa costituisce solo il veicolo del messaggio pubblicitario, ed, in quanto tale, non si inquadra nel diritto costituzionalmente garantito (c.d. libertà di stampa) - secondo le richiamate disposizioni dell'art. 21 Cost., - ma costituisce un mezzo pubblicitario da valutare in sè, secondo la disciplina dello stesso art. 21, successivo comma 6, che, lungi dal costituire mera ripetizione del precedente comma 3, si riferisce a mezzi di diffusione considerati in maniera del tutto autonoma. La disposizione e' del seguente, testuale tenore: "Sono vietate le pubblicazioni a stampa (gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni) contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".
 
Pubblicazioni siffatte, pertanto, sono vietate in sè, ed il sequestro preventivo, anche se introdotto solo successivamente, rientra nelle misure ad esse applicabili, per espressa previsione del legislatore costituente.
Alla stregua di tale diverso principio deve essere perciò rivalutata la legittimità della misura cautelare in discussione, fermo restando che non ha pregio il rilievo - su cui ha insistito in sede di discussione la difesa dei resistenti - secondo cui le indagini non attengono specificamente al reato di pubblicazioni oscene: la contrarietà al buon costume, invero, vale di per sè, nella visione del costituente, ad escludere le pubblicazioni dalle garanzie offerte alla libertà di stampa propriamente detta, e, perciò, rettamente si fonda anche sul (solo) reato ipotizzato di favoreggiamento della prostituzione.
 
Nei sensi indicati va accolto il primo motivo, con assorbimento dei restanti, ferma la corretta la equiparazione dei messaggi sui siti internet agli stampati (dei quali pare costituiscano mera riproduzione); e senza che assuma rilievo la - subordinata - questione di legittimita' costituzionale.
 
P.Q.M.
 
La Corte annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Rovigo.
 
Cosi' deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2007
 
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