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 Tribunale di Milano, Sezione IV Penale, in composizione monocratica, Ordinanza 31 ottobre 2007 (est. Magi)

Sospensione del processo penale - Segreto di Stato - Esclusione del segreto - Reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale (Cpp articolo 204) - L'ordinanza del processo Abu Omar

Decidendo in merito all'istanza proposta dal Pm nel corso dell'udienza del 24 ottobre u.s. di revoca dell'ordinanza di questo giudice di sospensione del procedimento, emessa in data 18 giugno 2007, con richiesta di definizione del reato per cui si procede come eversivo dell'ordinamento costituzionale ai sensi dell'art. 204 cpp, e conseguente esclusione del segreto di stato,
ascoltate le altre parti del procedimento in particolare le parti civili, che si sono accodate alla richiesta del Pm, ed i difensori degli imputati, che si sono opposti, richiedendo quindi il rigetto della suindicata istanza ed il mantenimento dell'ordinanza sospensiva del giudizio del 18 giugno u.s.,
OSSERVA
- va preliminarmente rilevato che il Pm ha, a sostegno della propria istanza, prodotto ed evidenziato, nel corso del suo lungo ed articolato intervento, l'esistenza di numerosi susseguenti alla data del 18 giugno scorso, che sorreggono la parte motivazionale della sua istanza e che si compendiano nella produzione di numerosi documenti allegati;
- tutti questi documenti (...) debbono e possono essere considerati da questo giudicanti come solo e soltanto nella misura in cui portino una data successiva al 18 giugno 2007, essendo per ovvie ragioni da non considerarsi tali quelli di cui il Pm aveva la disponibilità in data precedente e che non ha prodotto nella sede di udienza nel momento storico a cui si è fatto riferimento.
- In questo senso devono considerarsi documenti, o comunque su cui appuntare la valutazione di rilevanza del giudicante le seguenti produzioni:
- legge 3 agosto 2007 n. 124 relativa al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto" emanata dal Parlamento della Repubblica Italiana, pubblicata nella GU 12 agosto 2007 n. 187, entrata in vigore lo scorso 11 ottobre;
- testo integrale della relazione finale del Parlamento Europeo sui sequestri illeciti e le prigioni segrete, approvata dallo stesso organo in data 14 febbraio 2007 ma inviata al Pm in data 12 ottobre 2007;
- il ricorso per conflitto di attribuzione da parte della Procura della Repubblica nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, redatto in data 12 giugno 2007 ma pervenuto in Corte in data successiva;
-l’ordinanza della Corte Costituzionale del 26 settembre 2007 nel giudizio preliminare di ammissibilità del suindicato conflitto in data 18 ottobre 2007
- il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 1586 del 27 settembre 2007.
(...)
Il Pm ha richiesto a questo giudice di rivalutare il contenuto della propria ordinanza sospensiva del giudizio in corso a fronte delle seguenti considerazioni:
- l'organo dell'accusa chiede a questo giudice, ai sensi del novellato art. 204 cpp, una "dichiarazione di natura eversiva dell'ordinamento costituzionale" dei reati contestati nel presente procedimento; in conseguenza di ciò, ed in accordo al contenuto del nuovo art. 39 comma 11 legge 3 agosto 2007 n. 124, di escludere la possibilità di opposizione e/o apposizione di tale segreto sui fatti oggetto del presente procedimento e quindi di riaprire il giudizio attualmente sospeso, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sui conflitti di attribuzione proposti dal Governo nei confronti del Pm e del Gup di Milano;
- parallelamente l'ufficio del Pm, nella persona dei suoi rappresentanti nell'aula di udienza, ha evidenziato sulla base di una lunga e precisa ricostruzione dei fatti attinenti alla opposizione del segreto di Stato, nel corso del presente procedimento, come tale opposizione sia stata "speciosa" (o meglio che gli argomenti addotti dall'Avvocatura Generale dello Stato a sostegno della propria tesi siano da considerarsi tali) e che quindi non sussistano ragioni convincenti per mantenere la sospensione del presente giudizio in attesa della risoluzione dei conflitti di attribuzione già indicati;
- infine il Pm ha chiesto a questo Giudice, seguendo questo solco interpretativo, di valutare anche il contenuto degli atti propositivi e dell'atto costitutivo di risposta del conflitto successivamente sollevato dall'Ufficio della Procura di Milano nei confronti della Presidenza del Consiglio, dichiarato ammissibile dalla C. Cost. con ordinanza 26 settembre 2007.
-Giova fin da ora rammentare che nel merito, in tale atto propositivo viene chiesto alla Corte Cost. di .   
(...)
-Va preliminarmente rammentato che questo giudice ha sospeso il procedimento in corso, sospendendo anche la prescrizione dei reati in esso contestati, con una ordinanza, peraltro impugnabile in quanto emessa anche ai sensi dell'art. 479 cpp che a sommesso parere dello scrivente affrontava in modo sufficientemente completo il problema della pregiudizialità/rilevanza del procedimento per conflitto di attribuzione rispetto a quello in corso: si è detto, e si ribadisce in questa sede, che "qualsiasi giudizio prognostico o valutazione di serietà sulla vicenda non potrebbe non essere letto come una indebita invasione di competenza da parte di questo giudice di sfere altrui.
-Su tutto quanto fin qui evidenziato e naturalmente sulla complessa e complessiva dinamica procedurale scaturente dallo scioglimento di questo difficile nodo politico/giudiziario, deciderà la Corte Costituzionale nei conflitti di attribuzione che le sono stati doverosamente demandati.
 
Nella citata ordinanza questo giudice in estrema sintesi affermava di:
- non ritenere obbligatoria la sospensione del procedimento nel quale è stato sollevato il conflitto di attribuzione rispetto a quello dinanzi alla Corte Cost.; rilevare come tale scelta sia solo facoltativa (e quindi non soltanto e meramente opportuna) a motivo della possibile e/o eventuale presenza di un vincolo di pregiudizialità logica e giuridica della questione oggetto di conflitto rispetto alla decisione del procedimento principale;
- evidenziare che, nel caso di attribuzione già sollevato, il giudice non può scegliere di risolvere direttamente la questione posta alla base del conflitto medesimo, ma che egli sia tenuto - quando questa si presenti come pregiudiziale, ad investire della soluzione l'organo competente ed a sospendere il proprio procedimento in attesa dello scioglimento del conflitto;
- nel caso in questione non era apparso e continua a non apparire dubbio, sempre negli intendimenti valutativi di questo giudice, che la soluzione del conflitto di attribuzione sia da considerarsi certamente  pregiudiziale per la soluzione della vicenda principale, atteso che le determinazioni della Corte sarebbero potenzialmente in grado di impedire la prosecuzione o la definizione del processo, in considerazione della pendenza di un giudizio di altro supremo organo giurisdizionale sulla legittimità degli atti fondativi del presente procedimento.
Nonostante ciò l'Ufficio del Pm chiede la riapertura del procedimento con annullamento dell'ordinanza a cui si è fatto riferimento, e lo fa con argomentazioni molto forti, sostenute dalla allegazione di fatti e/o documenti nuovi.
Sulla novità dei documenti si è detto: sebbene significativi ed importanti, non appaiono determinanti ai fini che si sono prospettati; la presenza di un procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale (anzi, rectius, di tre procedimenti) che hanno come oggetto proprio la valutazione della legittimità della apposizione/opposizione del segreto di Stato nel processo in corso, esclude che un comunicato stampa della Presidenza del CdM o una relazione del Parlamento europeo che tratta di illegittimità dei sequestri illeciti possano essere considerati determinanti ai fini della riapertura del processo sospeso, bypassando in modo molto netto le necessarie valutazioni della Corte sul punto; lo stesso deve dirsi per la massima parte degli altri documenti esaminati.
E' però certamente vero che un fatto nuovo ed importante sia avvenuto nello spazio temporale che ci separa dal 18 giugno, e cioè la emanazione da parte del Parlamento italiano della nuova legge sui servizi di sicurezza e sul segreto di Stato, legge 3 agosto 2007 n. 124.
Non vi è dubbio che i contenuti di questo atto normativo siano assai significativi e si possano prospettare delle sicure ricadute esegetiche e valutative di tali norme nel processo in corso (naturalmente con il dovuto rispetto dei principi relativi alla successione di norme nel tempo, trattandosi di normativa che è entrata in vigore solo da pochi giorni).
In particolare non vi è dubbio che la nuova formulazione dell'art. 204 cpp, in uno col contenuto del nuovo art. 39 c. 11 della citata legge, e con la nuova formulazione dell'art. 66 disp. att.cpp, costituiscano un interessante (sebbene non decisiva) riformulazione del divieto di utilizzo del segreto di stato a fini di copertura di fatti e/o reati eversivi dell'ordine costituzionale.
-Va peraltro rilevato che tale divieto esisteva, con identica formulazione, anche nella norma precedente e che, in questo senso, non sembra che la nuova norma abbia creato una diversa possibilità di valutazione più o meno restrittiva o proceduralmente differente da parte dell'interprete, giova quindi far rilevare che, in questo senso, le richieste dell’Accusa ben avrebbero potuto essere già formulate nel corso delle udienze dibattimentali precedenti.
- A parere di chi scrive, comunque, va pariteticamente rilevato che la novità più rilevante della norma in questione, ma non solo in quella trattandosi di regola ripetuta in varie articolazioni della legge, è di aver escluso l’opponibilità del segreto alla Corte Costituzionale che quindi (anche e soprattutto nel caso in esame) avrà certamente la possibilità di indagare in modo completo sull’iter formativo e sul merito della vicenda su cui è stato sollevato conflitto.
-Pur tuttavia la richiesta del Pm a questo giudice di dichiarare i reati per cui si procede attualmente come eversivi dell’ordine costituzionale, è richiesta che ha una sua autonomia ed un suo rilevante peso specifico nella vicenda processuale in questione e deve essere valutata con estrema attenzione.
-Il problema della eventuale definizione del reato come eversivo da parte del giudice procedente, ex comb. disp. artt, 204 cpp, 39 L. 3 agosto n. 124, 66 disp. att. cpp è, però da affrontarsi e risolversi con le armi della esegesi normativa e giurisprudenziale e con quelle della logica e del buon senso: non vi è dubbio né normativo che giurisprudenziale che tale definizione sia un “proprium” del giudice, atteso che sia la norma precedente che quella nuova dicono esattamente questo: “se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice”.
-Nemmeno vi è dubbio che si tratti sia di giudice per le indagini preliminari, prima dell’inizio dell’azione penale, che del giudice dibattimentale, dopo l’esercizio stesso.
-Che per “natura del reato” si intenda solo la qualificazione giuridica espressa nel capo di imputazione, prescindendo da ulteriori valutazioni di gravità da parte del giudice, già è meno chiaro, soprattutto dopo la modifica normativa che ha aggiunto alla dizione “fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale” anche l’elencazione di alcuni reati specifici (artt. 285, 416 bis, 416 ter, 422 cp, nonché i reati di terrorismo citati nell’art. 39 comma 11 nuova legge): se è evidente, da un punto di vista interpretativo, che la commissione di un qualsiasi altro reato (che non sia preventivamente scriminato con la speciale causa di giustificazione prevista dalla norma) può essere “eversiva” dell’ordinamento costituzionale, in presenza di elementi ulteriori che non siano solo elencati nel capo di imputazione, ma che siano indirettamente evocabili dalla lettura dello stesso, o che comunque siano ricavabile aliunde.
Questo sebbene la dottrina più qualificata abbia finora parlato di reati eversivi dell’ordinamento costituzionale solo in rapporto ad atti preparatori e/o organizzativi di mutamenti delle istituzioni perseguiti con strumenti extralegali.
In ogni caso, a parere dello scrivente, la valutazione della natura del reato da parte del giudice deve poter avvenire in modo libero da stringenti condizionamenti normativi, attesa la gravità degli effetti ricollegati a tale esercizio esegetico, e soprattutto la peculiarità interpretativa della parte processuale in questione.
-Ma tuttavia, detto questo, deve comunque rilevarsi che la lettura degli articoli che si sono elencati porta a far pensare che l’attività dichiarativa da parte del giudice può e deve avvenire, a sommesso parere di chi scrive, solo e soltanto nel momento in cui “viene opposto il segreto” e non certo in un qualsiasi momento procedimentale, “ad libitum” del giudice o delle parti.
-Lo conferma la lettura del nuovo testo dell’art. 204 cpp: “se viene opposto il segreto la natura del reato è definita dal giudice” e quella del nuovo art. 66 disp. att.: “in mancanza – della conferma del segreto da parte del PdC – decorsi 30 giorni.. il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato”: in sintesi si crede di poter ritenere, in assenza di qualsiasi giurisprudenza sul punto) che solo nel momento in cui il giudice sta sentendo un testimone o sta per acquisire un documento e gli viene opposto il segreto, solo allora può, su richiesta di parte o ex se, definire la natura del reato e quindi contrastare l’attività di opposizione del segreto da parte di chi ne abbia interesse.
-Naturalmente tale “definizione” produrrà poi un normale interpello del Presidente del C. che potrà confermare tale segreto ovvero non opporlo, consentendo l’ascolto del teste o l’acquisizione documentale di cui sopra (art. 66 disp.att. – norma che non ha subito significative modifiche con la nuova legge e normalmente è stata finora interpretata come dativa di una possibilità per il PdC non solo di una dissenting opinion, in merito alla esclusione di rilevanza, con il giudice procedente, per quel che riguarda l’elemento di prova in rapporto al fatto in corso di accertamento, ma anche in merito alla natura del reato definito dal giudice stesso).
-Richiedere la definizione del reato per cui si procede in questa sede, e cioè nel momento in cui la procedura segreto/opposizione/conflitto è stata già abbondantemente esperita in tutte le sue fasi non sembra proceduralmente ammissibile: ammesso che giusto giudice convenga con il Pm sulla natura eversiva dei reati contestati (e questo per mera ipotesi, essendo come si è detto oltremodo complessa la questione definitoria, nient’altro potrebbe fare che sospendere ulteriormente il processo, avvisare il PdC ed attendere la sua determinazione in ordine alla conferma del segreto di Stato, conferma che è già in re ipsa atteso l’esperimento di ben due conflitti di attribuzione con la Procura e l’Ufficio Gip di Milano.
In questo senso va con forza rilevato che è proprio il contenuto dell’atto propositivo dell’ulteriore conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura di Milano nei confronti del PdC che pone all’attenzione della suddetta Corte lo stesso problema relativo all’esclusione del segreto che viene richiesto in questa sede a questo giudice: in un certo senso deve quindi dirsi che anche questo aspetto definitorio e processuale è stato demandato alla esclusiva interpretazione e decisione della Corte.
-E’ quindi di palmare evidenza che tale definizione da parte di questo giudice sarebbe al momento certamente significativa da un punto di vista sostanziale, ma priva di qualsiasi effetto procedurale di qualche rilevanza.
-Va inoltre, ed ad abundantiam evidenziato che l’eventuale definizione de qua non potrebbe avere come oggetto nessun atto o documento del processo, atteso che il dibattimento non è stato ancora aperto, nessun testimone sentito, nessun documento acquisito in contraddittorio fra le parti: su quale attività o su quale documentazione il giudice procedente dovrebbe pronunciarsi “definendo” la natura del reato? E quand’anche definita come eversiva dell’ordine costituzionale la natura del reato di sequestro di persona commesso con le modalità contestate nel presente procedimento, quali atti il giudice dovrebbe o potrebbe mandare al PdC al fine di consentire una valutazione ai sensi dell’art. 66 disp. att.?
Né più né meno che gli atti e/o i documenti di cui si discute nei conflitti di attribuzione già proposti, atti e documenti che il PdC già conosce, avendo egli non solo già opposto il segreto ma, dulcis in fundo, già sollevato il conflitto in parola.
In questo senso la (legittima) richiesta del Pm di “definizione della natura del reato” a questo giudice appare nona accettabile in termini procedurali atteso lo stato di pensione del presente procedimento e la pendenza dei conflitti in corso, conflitti che hanno, come si è detto, tra l’altro, il medesimo oggetto dell’attuale richiesta e che quindi appaiono pregiudiziali ai fini del proseguimento della attuale vicenda processuale in corso.
In fine deve valutarsi l’ultima richiesta/proposta contenuta nell’istanza/memoria del Pm e cioè di “congelare” l’utilizzo dibattimentale di (documenti) oggetto del contenuto del conflitto di attribuzione dell’avvocatura generale dello Stato nella comparsa di costituzione avverso l’atto di sollevazione del conflitto da parte della Procura di Milano.
Deve farsi notare che, allo stato, anche la valutazione della utilizzabilità di atti o documenti presenti nel fascicolo processuale è sospesa in quanto sub iudice maximo: non esiste per questo giudicante la possibilità, se non previa riapertura del procedimento, di consentire alle parti ed a se medesimo l’utilizzo o lo stralcio o comunque la valutazione di alcunché. Si ribadisce che sul merito della vicenda questo giudice nulla può dire e/o anticipare, valutando la rilevanza o meno di atti o documenti che non sono nella sua giuridica disponibilità e che, allo stato, sono sottoposti ad altra valutazione e giurisdizione; solo nel momento in cui , superato lo scoglio (o le colonne d’Ercole, lo si veda come si vuole) del conflitto di attribuzione, si porranno acquisire e valutare le prove addotte dalle parti e giudicarne la rilevanza e al pertinenza con la vicenda in esame.
-In ultima analisi, e rispondendo al Pm che acutamente ha prospettato come l’opposizione del segreto di Stato, e del conflitto di attribuzione conseguente sia un modo con cui, attraverso la mera riproposizione di atti, il governo possa in concreto paralizzare l’azione penale in qualsiasi procedimento, deve rilevarsi che è proprio la nuova formulazione degli artt. 202 e 204 a scongiurare, perlomeno astrattamente, tale ipotesi: “quando è sollevato conflitto di attribuzione, qualora il conflitto sia stato risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Pres. Del CdM non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto.
 
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