La Corte di cassazione si pronuncia ancora una volta in tema di intercettazioni, sancendo la utilizzabilità delle dichiarazioni confidenziali rese dalla persona offesa alla p.g., quando queste siano state captate nell’ambito di un’intercettazione ambientale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
sentenza 29 marzo – 24 settembre 2007, n. 35412
Presidente De Roberto – Relatore Mannino
Pm D’Angelo – conforme – Ricorrente D. M.
In fatto e diritto
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina 13 novembre 2006 nel procedimento penale n. 842/06 R.G. M.C.P. - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina 26 ottobre 2006, che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato n. 54) per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 575 e 577 c.p. e n. 55) per il delitto di cui agli artt. 61 e 110 c.p., 10, 12 e 14 L. n. 497/74 - D. D. M. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 266 e 195 c. 4 e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché il Tribunale del riesame ha respinto l'eccezione d'inutilizzabilità della conversazione svoltasi fra la Parte offesa e i Verbalizzanti il 13 luglio 2000 in quanto oggetto di operazioni di captazione ambientale debitamente richieste e autorizzate, trascurando di considerare che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti della P.G., sancito dal comma 4 dell'art. 195 c.p.p., si riferisce tanto alle dichiarazioni ritualmente assunte e documentate ai sensi degli artt. 351 e 357 c. 2 lett. a) e b) c.p.p., quanto ai casi in cui la P.G. non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, eludendo le norme citate;
2. violazione degli artt. 192 c. 3 e 273 c.p.p. e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha confermato il giudizio di gravità indiziaria nei confronti di D. D. M. sulla base della chiamata in correità di F. P., priva di riscontro estrinseco di natura individualizzante e di pregnanza probatoria nei confronti del ricorrente.
L'impugnazione è infondata.
L'intercettazione ambientale volta a registrare le dichiarazioni rese confidenzialmente dalla parte offesa, che si rifiuti di deporre ufficialmente, agli inquirenti della polizia giudiziaria che indagano sul delitto (tentativo di omicidio), è atto formalmente e sostanzialmente diverso dalla testimonianza indiretta, vietata dal quarto comma dell'art. 195 c.p.p., riguardante la deposizione resa da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sul contenuto di quelle dichiarazioni, acquisite sotto forma di informazioni sommarie assunte da persone che possono riferire circostanze utili alle indagini (art. 351 c.p.p.).
Tale intercettazione, che non infrange e, anzi, rispetta il divieto della testimonianza indiretta e non contrasta con l'art. 111 Cost., può essere pertanto legittimamente autorizzata ed eseguita secondo le disposizioni degli artt. 266 e sgg. c.p.p..
Né è sostenibile che la registrazione in tal modo disposta comporti la violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di redigere verbale delle informazioni assunte a norma dell'art. 351 c.p.p. (art. 357 c. 2 lett. c) c.p.p.), perché in ipotesi la redazione del verbale è resa impossibile dal rifiuto dell'interessato di riferire formalmente le circostanze utili alle indagini da lui conosciute, determinando di conseguenza la necessità del ricorso all'intercettazione.
Sulla base di questa premessa, nella specie è stata giustamente ritenuta legittimamente disposta ed eseguita la registrazione ambientale delle informazioni rese confidenzialmente agli inquirenti da S. C., e l'espressione adoperata nella motivazione della richiesta, di far conseguire valore probatorio alle dichiarazioni da lui rilasciate informalmente, dev'essere intesa nel senso della consapevolezza dell'inutilizzabilità che sanziona il divieto posto dall'art. 195 c. 4 c.p.p. e della necessità di acquisire le dichiarazioni del C. col mezzo, diverso dalla testimonianza indiretta vietata, dell'intercettazione, avente pieno valore probatorio.
I vizi di violazione di legge e vizio di motivazione e la conseguente eccezione di inutilizzabilità delle risultanze dell'intercettazione ambientale, dedotti col primo motivo di ricorso, appaiono quindi infondati.
Quanto al secondo motivo si osserva che nell'ordinanza impugnata si è dato atto che costituiscono riscontro della versione dei fatti resa dal collaboratore di giustizia F. P., in primo luogo, le dichiarazioni intercettate di S. C., che ha riconosciuto il D. M. come esecutore materiale del delitto, dalle quali il ricorrente prescinde per il fatto di ritenerle, erroneamente, inutilizzabili.
Secondariamente, la chiamata di correo del P. è riscontrata, nel movente del delitto da lui indicato, dai risultati delle indagini relative all'antefatto, costituite dal tentato omicidio di cui il C. si era reso colpevole nel 1996 nei confronti di G. A., padre di G.
Il Tribunale del riesame ha preso accuratamente in esame tale riscontro, verificandone positivamente l'attendibilità anche in relazione ai tempi di attuazione della vendetta di G. A. nei confronti del C.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 c. 1 ter norme att. c.p.p.
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