È nullo, per violazione dell'art. 552, lett. f), c.p.p., il decreto di citazione a giudizio che indichi ancora il termine di quindici giorni per la richiesta di riti alternativi, come previsto anteriormente alla l. 479/99 (c.d. legge "Carotti").
Il Tribunale di Bergamo Sezione distaccata di Grumello del Monte in composizione monocratica
ORDINANZA
Il Giudice, d'ufficio, osservato che il decreto di citazione a giudizio emesso in data 9 febbraio 2005 dal P.M. contiene una falsa indicazione del termine per la richiesta d'accesso ai riti speciali (quindici giorni dalla notificazione del decreto invece che - come prescrive il testo attuale dell'art. 552, comma primo lett. f) c.p.p. - la dichiarazione di apertura del dibattimento; ne consegue, a mente dell'art. 552 comma secondo del codice di rito, la nullità del decreto che, pur non essendo assoluta, risulta riconducibile alla previsione dell'art. 180 c.p.p. (così Cass. Pen. VI, sent. nr. 19670 del 28.04.2004)
P.Q.M.
Visti gli artt. 552, 1° comma lett. f) e 2° comma e 180 c.p.p.
DICHIARA
La nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico Ministero in data 9.02.2005 e, per l'effetto, dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Bergamo-Clusone, 9 maggio 2007
Il Cancelliere (Lucio Cattaneo)
Il giudice D. Nava
|