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 Alberto Maria Picardi, La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività come nuova condizione apposta, dal giudice togato, alla sospensione condizionale della pena ex art. 165 c.p., come novellato dalla legge 145/2004: i problemi

La legge 11 Giugno 2004 n. 145, pubblicata in G.U. del 12-6-04 e già vigore dal 13 Giugno 2004, estende la possibilità di concedere la pena sospesa anche ai condannati ultraventunenni a pena detentiva non superiore a due anni, anche se congiunta con pena pecuniaria che, ragguagliata, avrebbe determinato una pena finale superiore ad anni due (mentre fino ad ora, come è noto, la pena sospesa poteva concedersi solo se la pena complessiva e ragguagliata non superasse gli anni due).
Per i minori, per converso, la sospendibilità della pena viene estesa anche alla condanna non superiore a tre anni, sebbene congiunta con pena pecuniaria che, ragguagliata, farebbe scaturire una pena complessiva superiore ad anni tre (mentre fino ad ora, come è noto, la pena sospesa poteva concedersi solo se la pena complessiva e ragguagliata non superasse gli anni tre).
Per gli infraventunenni, la sospendibilità viene estesa anche ai casi di condanna non superiore ad anni due e mesi sei, pure se congiunta con pena pecuniaria che, se ragguagliata, farebbe scaturire una pena complessiva superiore ad anni due e mesi sei (mentre fino ad ora, come è noto, la pena sospesa poteva concedersi solo se la pena complessiva e ragguagliata non superasse gli anni due e mesi sei).
Viene, infine, inserito un quarto comma all'art. 163 c.p., dove si statuisce la possibilità per il giudice di sospendere la pena per il termine di un anno, in caso di pena inflitta non superiore ad un anno quando, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, sia stato riparato interamente il danno o effettuate, da parte dell'imputato, le condotte riparatorie o restitutorie ivi indicate, entro lo stesso termine e fuori del caso del quarto comma dell'art. 56 c.p. (ravvedimento “post delictum”)
Apparentemente sibillina è, a parer mio, l'addenda all'art, 165 c.p. quando si aggiunge, come condizione alla applicazione della pena sospesa, la effettuazione, "se il condannato non si oppone", di attività retribuita in favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa: non si capisce se il giudice della cognizione, quando concede la pena sospesa condizionata alla effettuazione di lavori di pubblica utilità, debba anche indicare, oltre alla durata, anche il tipo di prestazione socialmente utile o, per tali ulteriori specificazioni, debba essere il giudice dell'esecuzione (o addirittura il magistrato di sorveglianza, ma lo escluderei).
In verità, l'art. 18-bis disp. att. c.p.p., aggiunto ex novo dalla novella, rimanda, per la disciplina, agli artt. 44, 54 e 59 del D. Lgs. 274/2000, cioè alla disciplina ivi prevista per il giudice penale di pace. Ne consegue che le modalità dovrebbero essere integralmente determinate dal giudice di cognizione e direttamente in sentenza, salvo modifiche per motivi di assoluta necessità che possono essere disposte dal G.E. (cfr. art. 44 comma I D. Lgs. cit.); deve consistere in una attività svolta nell'ambito della provincia di residenza del condannato, con prestazione, di regola, di non più di sei ore alla settimana, e le modalità di svolgimento sono determinate dal Ministro della Giustizia giusta decreto ex art. 54 comma VI D. Lgs. cit.
E se il condannato si oppone alla effettuazione di tali lavori non retribuiti che succede ?
Se si oppone prima della condanna, il giudice, a mio parere, non può sospendere la pena condizionandola alla prestazione di attività lavorativa non retribuita; ma se il condannato non si oppone prima della eventuale condanna, può opporsi dopo la condanna stessa con pena sospesa condizionata alla effettuazione dei predetti lavori?
E se può opporsi anche dopo la condanna (ritengo di sì, visto che nessun limite temporale è previsto dalla legge), il giudice dell'esecuzione cosa deve fare ? deve mantenere la pena sospesa o deve revocarla ?
Ritengo che, visto il successivo rifiuto dell'imputato, il giudice dell'esecuzione non possa che revocare la pena sospesa, perché altrimenti la condizione non avrebbe senso visto che tutti i condannati, al "momento giusto", rifiuterebbero di prestare la attività lavorativa non retribuita e la pena verrebbe ad essere ugualmente sospesa, e comunque si realizzerebbe una irragionevole discriminazione, ex art. 3 Cost., in danno dei condannati che non si rifiutano di prestare il lavoro di pubblica utilità.
Sicuramente positiva è la addenda al 165 comma 2 c.p., dove viene abrogata la frase "salvo che ciò sia impossibile": il giudice, come per legge prima della presente novella, quando era già stata concessa una pena sospesa, poteva concederne un'altra al condannato (fatti salvi i limiti complessivi di pena di cui all'art 163 c.p., oggi ritoccati) solo se subordinata alle effettuazione di uno degli obblighi restitutori o risarcitori di cui al comma I del prefato articolo "salvo che ciò sia impossibile". Se risultava impossibile subordinare la pena sospesa ai predetti obblighi, il giudice, secondo la S.C., poteva tranquillamente concedere la seconda pena sospesa al condannato senza alcuna condizione aggiuntiva.
Con la presente novella, poiché il giudice - anche quando la prestazione degli obblighi restitutori è impossibile - può sempre condizionare la pena sospesa alla effettuazione di lavori di pubblica utilità non retribuita, si è giustamente deciso di abrogare il suddetto inciso, per cui, a parer mio, oggi il giudicante, se intende concedere una seconda pena sospesa, deve subordinarla alla effettuazione degli obblighi restitutori di cui al prefato comma I dell'art. 165 c.p. o in alternativa, e comunque nei casi di impossibilità di effettuazione dei predetti obblighi restitutori, alla effettuazione di lavori di pubblica utilità non retribuiti.
Insomma, è stata giustamente abrogata la clausola di impossibilità visto che, quand'anche risultino impossibili da attuare gli obblighi restitutori indicati ex lege, risulterebbe sempre possibile la effettuazione della citata attività lavorativa non retribuita, ma anche qui salvo che l'imputato non si opponga.
Tale ultimo inciso sta a significare, a parer mio, che quando è impossibile condizionare la concessione della seconda pena sospesa agli obblighi restitutori ex art. 165 c.p. comma I, e quando vi è anche un espresso e preventivo rifiuto del condannato a prestare attività lavorativa non retribuita, il giudice non può concedere la seconda pena sospesa al condannato (perché altrimenti, nei casi di specie, sarebbe fin troppo facile, per il condannato che rifiuta di prestare la sua attività lavorativa, beneficare della seconda pena sospesa senza sottostare ad alcun obbligo, e ciò sarebbe palesemente irrazionale e discriminatorio nei confronti degli imputati che non esprimono alcun rifiuto).
Ne consegue, infine, che se il condannato a pena sospesa condizionata alla effettuazione di lavori di pubblica utilità decida, solo successivamente alla condanna, di rifiutarsi di effettuare la prestazione lavorativa in oggetto, il giudice dell'esecuzione deve revocare la pena sospesa, poiché la condizione alla quale era subordinata si è resa di impossibile realizzazione per effetto di una espressa manifestazione di volontà dell'imputato.
Anche in questo caso, mantenere la pena sospesa nonostante il rifiuto alla prestazione lavorativa da parte del condannato sarebbe una decisione illogica e ingiustamente discriminatoria rispetto ai condannati che, invece, accettino di effettuare la prestazione lavorativa.
Infine, la novella ha anche ridotto i termini previsti all'art. 179 c.p. per ottenere la riabilitazione, con norme speciali in termini di “dies a quo” nei casi di sospensione condizionale della pena.
In conclusione, con l'intervento normativo di cui sopra si è inteso ampliare i margini di applicazione della sospensione condizionale della pena e ridurre i termini per ottenere la riabilitazione del condannato.
Tale intervento premiale risulta, però, opportunamente bilanciato dalla possibilità, concessa al giudice e praticamente “impostagli” in caso di seconda concessione della sospensione condizionale della pena, di subordinarla alla effettuazione, da parte del condannato, di obblighi restitutori o riparatori in favore della vittima del reato o comunque alla prestazione di attività non retribuita, del condannato, in favore della collettività.
- Alberto Maria Picardi - magistrato - giugno 2004
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