Modificazione del decreto ministeriale 11 aprile 2006 indicante i limiti quantitativi massimi,
riferibili ad un uso esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio
2006, n. 49.
Ministero della Salute
Modificazione del decreto ministeriale 11 aprile 2006 indicante i limiti quantitativi massimi, riferibili ad un uso esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MIN1STRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 73, comma. 1-bis del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n, 49, il quale prevede che, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I dello stesso Testo unico;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 95 del 24 aprile 2006, che, in attuazione della richiamata disposizione legislativa, ha indicato i limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale;
Rilevato che i predetti limiti quantitativi massimi sono il risultato di una moltiplicazione fra il valore in mg della "dose media singola", intesa come la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo, individuata dalla Commissione di esperti sulla base di evidenze scientifiche, e un fattore moltiplicativo variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza;
Considerate le caratteristiche differenziali dei principi attivi delta-8-tetraidrocannabinolo e del delta- 9-tetraidrocannabinolo rispetto alle altre sostanze stupefacenti, anche per quanto attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie;
Ritenuto, pertanto, congruo stabilire, per le due citate sostanze, un fattore moltiplicativo pari a "40", anziché a "20", come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2006;
Rilevato che, per effetto del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 281, le competenze del Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga presso la presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Ministero della Solidarietà sociale;
Sentito il Ministro della Solidarietà sociale;
DECRETA
Articolo 1
1. Nell'allegato al decreto ministeriale 11 aprile 2006, richiamato nelle premesse, in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze "Delta-8- tetraidrocannabinolo (THC)” e "Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)", il valore "20" riportato alla colonna "moltiplicatore" è sostituito da1 valore "40"; conseguentemente, alla colonna "quantitativi massimi in mg (soglia)", il valore "500" è sostituito dal valore "l000".
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
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