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 Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 20 febbraio 2006 (dep. 22 maggio 2006), n. 17562/2006 (487/2006)

Un problema di nomina del sostituto processuale

                          REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
                              SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
- D.V.M., nato a ... il ...;
- C.A.M.R., nato a ... il ...;
qiali persone offese nel procedimento nei confronti di P.G. e L.P., avverso l'ordinanza in data 17-18 giugno 2004 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero con le quali si chiede la declaratoria diinammissibilità del ricorso.
                      FATTO E DIRITTO
D.V.M.  e C.A.M.R. a mezzo del difensore Avv. C.M. ricorrono avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di P.G. e altri, rilevando che illegittimamente non era stato ammesso a sostenere la difesa nell'udienza camerale ex art. 409 cpp l'Avv. V.V. nominato sostituto processuale dal difensore dell eparti offese opponenti Avv. C.M..
Successivamente il medesimo Avv. M. ha presentato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, evidenziando che nel ricorso non si contestava il merito del provvedimento impugnato ma la violazione del contraddittorio sotto l'aspetto del diniego al difensore nominato in sostituzione di potere interloquire alla udienza camerale.
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
Come si ricava dagli atti, nella udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il giudice ritenne inammissibile, in quanto non delle fromalità previste dagli artt. 96 comma 2, 102 cpp e 34 disp. att. cpp, la dichiarazione con la quale l'Avv. M. nominava quale proprio sostituto l'Avv. V., atteso che l'atto non era stato presentato all'autorità giudiziaria direttamente o a mezzo raccomandata dal titolare dell'ufficio difensivo, ma dal sostituto.
Al riguardo va osservato che, in base all'art. 34 disp. att. cpp, per la nomina di un sostituto del difensore ex art. 102 cpp devono essere osservate le forme previste per la nomina del difensore di fiducia indicate dall'art. 96 comma 2 cpp, secondo cui la nomina "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata".
L'espressione "consegnata alla stessa dal difensore" non implica affatto che la consegna della dichiarazione di nomina fiduciaria sia effettuata materialmente dal difensore, ben potendo questo avvalersi di un incaricato.
In ogni caso, le formalità previste dall'art. 96 comma 2 cpp non hanno valore tassativo e non sono accompagnate da alcuna sanzione in caso di loro inosservanza, purchè non vi siano dubbi circa la provenienza dell'atto da colui che abbia il potere di nomina.
Lo stesso vale, a maggior ragione, per la nomina di un sostituto del difensore di fiducia, considerato il rinvio fatto dall'art. 34 disp. att. cpp all'art. 96 comma 2 cpp e avuto riguardo al fatto che in questo caso l'indicazione del sostituto del difensore proviene direttamente da un soggetto qualificato, quale è il difensore di fiducia.
Nella specie, l'atto di nomina del sostituto processuale era contenuto in carta intestata dello studio del titolare dell'ufficio difensivo, e in esso il sottoscrivente Avv. C.M. indicava sia l'incombente processuale per il quale doveva operare la sostituzione (udienza camerale ex art. 409 cpp dell'11 giugno 2004) sia l'Avv. V.V. quale sostituto, il quale provvide alla materiale consegna dell'atto all'Ufficio giudicante.
Non poteva dunque sorgere alcun ragionevole dubbio circa il fatto che l'atto provenisse dal difensore di fiducia e che l'Avv. V. avesse la qualità di sostituto processuale dell'Avv. M. ex art. 102 cpp.
Data l'evidente violazione del diritto del contraddittorio conseguita alla decisione impugnata, questa deve essere annullata senza rinvio, dovendo il Gip di Taranto procedere a nuova udienza ex art. 409 cpp.
   P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2006
Depositata in data 22 maggio 2006
 
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