Riciclaggio: è reato sostituire la targa dell'autovettura
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NARDI Domenico - Presidente Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere Dott. BERNABAI Renato - Consigliere Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.U. avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano pronunciata in data 16 febbraio 2004; Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; Udita, all'udienza pubblica del 27 giugno 2006, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Martusciello Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 16 febbraio 2004, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Milano in data 24 settembre 2002 aveva condannato P.U. e P.A., rispettivamente, alla pena di anni quattro, mesi tre di reclusione ed Euro 5.000,00 (cinquemila/00) di multa e di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000 (mille/00) di multa, assolveva il P.A. dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Affermava la Corte territoriale, per quel che qui ne occupa, che il giudizio di responsabilità per i delitti di riciclaggio e di soppressione di atti veri, emesso dal giudice di prime cure, andava confermato nei confronti del P.U., sussistendo a carico dello stesso gli elementi necessari per integrare la fattispecie criminosa contestata; gli esiti investigativi avevano, infatti, ad avviso della Corte, pacificamente dimostrato che il P.U., dopo aver acquistato da tale Z. il relitto di una autovettura gravemente incidentata, e aver richiesto nuove targhe, successivamente utilizzate per legittimare la circolazione di una autovettura rubata a L.C., e della quale era stato alterato il numero di telaio, aveva soppresso le targhe originali di quest'ultima.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di P.A., la Corte d'Appello riteneva verosimile (e, comunque, non contraddetta dalle emergenze probatorie) la versione dei fatti dallo stesso resa che l'autovettura rinvenuta nella sua disponibilità gli era stata solo prestata dal padre che ne era rimasto l'effettivo dominus, e, per l'effetto, esclusa ogni forma di concorso o di consapevolezza nella alterazione dell'autovettura, assolveva l'imputato con formula ampiamente liberatoria.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il P.U. deducendo: Con un primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), comma 1, avendo la Corte erroneamente ritenuto che il fatto integrasse gli estremi del reato di cui all'art. 648 bis c.p., anzichè del reato di "ricettazione" ex art.648 c.p., e ciò per un duplice ordine di ragioni: dal punto di vista dell'elemento oggettivo, perchè, non avendo gli accertamenti investigativi svolti per risalire all'originario proprietario dell'autovettura e, quindi, alla provenienza della res, incontrato "significative difficoltà", le condotte contestate al ricorrente non apparivano tali da poter legittimamente integrare la fattispecie criminosa di cui si discute; e dal punto di vista soggettivo perchè mancherebbe la volontà di ostacolare l'identificazione della macchina. In ogni caso, non essendo "configurabile il delitto nei confronti di coloro che abbiano preso parte, in qualità di concorrenti, al reato dal quale proviene il bene oggetto della condotta", l'imputato non potrebbe rispondere del reato in questione. Con un secondo motivo, il difetto di motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis c.p., senza tener conto delle condizioni di salute dell'imputato che avrebbero imposto una diversa valutazione sul punto.
All'udienza del 27 giugno 2006, il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente rilevato che solo formalmente vengono evocati vizi di legittimità: in concreto le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono a una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale: statuizioni, peraltro, operate dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e privi di vizi logici, anche con specifico riferimento alla configurabilità, nella specie, del reato di cui all'art. 648 bis, c.p..
In particolare, quanto al primo motivo è, infatti, sufficiente sottolineare come gli elementi oggettivi del reato risultino integrati, come rilevato dalla stessa difesa, da qualsiasi atto di "ripulitura" teso ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, e tale sicuramente può considerarsi la alterazione del numero di telaio di una autovettura a nulla rilevando le difficoltà di accertamento circa la provenienza illecita della res in questione, a meno di voler far rientrare nella valutazione dell'elemento oggettivo considerazioni che esulano completamente da quella valutazione concreta, quali, ad esempio, la maggiore o minore capacità investigativa degli operanti.
Dello stesso avviso è inoltre la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la sostituzione della targa di una autovettura - che costituisce il più significativo, immediato ed utile collegamento della res con il proprietario che ne è spogliato - ovvero la manomissione del suo numero di telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p.; con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (cfr., Cass., sez. 2^, n. 9026/97 e Cass., n. 3435/03).
Quanto all'elemento soggettivo è invece evidente che, se è vero, come affermato dalla difesa, che il delitto non è configurabile nei confronti di coloro che abbiano preso parte, in qualità di concorrenti, al reato dal quale proviene il bene oggetto della condotta, è altrettanto vero che nel caso di specie nessun elemento processuale induce a ritenere che possa essersi verificato un concorso, da parte del P.U., nel reato "dal quale proviene il bene oggetto della condotta" contestata.
Deve essere dichiarato inammissibile anche il secondo motivo di censura, giacchè il ricorrente vorrebbe in questa sede ottenere una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito, e segnatamente il giudice di appello a seguito di specifica impugnazione sul punto, hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento/diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente dimentica di considerare, in proposito, che, per assunto pacifico, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio. Detto altrimenti, il riconoscimento/diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (da ultimo, Cass., Sez. 3^, 6 marzo 2003, Cannizzaro).
E, nella specie, la decisione di negare le attenuanti generiche - basata sui precedenti penali e sulla condotta processuale - è stata dal giudicante correttamente, convincentemente, logicamente basata proprio su taluno dei parametri indicati nell'art. 133 c.p., la cui riconosciuta precipua rilevanza nel caso concreto non può qui sindacarsi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 600,00 (seicento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma di Euro 600,00 (seicento).
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2006
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