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 Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Il cd. "Decreto Bersani" (D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006) ha introdotto alcune fattispecie penali in tema di omesso versamento di IVA e di indebita compensazione. Pubblichiamo, unitamente alle modifiche, anche lo stralcio delle parti rilevanti del testo della Circolare dell'Agenzia dele Entrate, N. 28/E, avente ad oggetto "Decreto –legge n. 223 del 4 luglio 2006 – Primi chiarimenti".

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in G.U. n. 186 del 11-8-2006

Art. 35

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
(omissis)

7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA).

1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Art. 10-quater. (Indebita compensazione).

1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».

Circolare dell'Agenzia dele Entrate, N. 28/E, avente ad oggetto "Decreto –legge n. 223 del 4 luglio 2006 – Primi chiarimenti"
Stralcio

4 NUOVE FATTISPECIE PENALI: OMESSO VERSAMENTO IVA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ED INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 35, COMMA 7)
L’articolo 35, comma 7, del decreto, mediante l’inserimento degli articoli 10-ter e 10-quater nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, integra il sistema delle sanzioni tributarie penali, introducendo due fattispecie delittuose riferite all’omesso versamento dell'IVA e all’utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, ove l'ammontare ecceda cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.
In particolare, l’articolo 10-ter del citato decreto legislativo n. 74 introduce una nuova fattispecie delittuosa diretta a sanzionare l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale.
A tale nuova fattispecie è estesa la sanzione penale prevista per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate dal precedente articolo 10-bis, secondo cui: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.” Il comportamento del soggetto che non versa l’IVA dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale è, quindi, assimilato dal legislatore, sotto il profilo sanzionatorio, a quello del sostituto d’imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.
Considerato che il predetto articolo 10-ter stabilisce che la “disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto …”, occorre che l’omesso versamento superi l’importo di cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.
Il momento consumativo del reato è individuato dal citato articolo 10-ter nell’omesso versamento dell’IVA “dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”.
In proposito si ricorda che l'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 stabilisce che l'acconto IVA va versato entro il giorno 27 del mese di dicembre.
Conseguentemente, per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
Ne consegue che il reato si perfeziona quando il contribuente, ad esempio, non versa entro il 27 dicembre 2007 il debito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2006.
Considerato che la disposizione in commento è entrata in vigore il 4 luglio 2006 e che il delitto si perfeziona alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l’IVA relativa alla dichiarazione dell’anno precedente, si ritiene che la nuova previsione sanzionatoria troverà applicazione a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2006 riguardanti l’IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2005.
L'articolo 10-quater (Indebita compensazione) del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede inoltre che "La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti."
Anche questa norma introduce una nuova fattispecie delittuosa in materia di violazione degli obblighi di versamento, che punisce la compensazione dei debiti d'imposta con crediti non spettanti o inesistenti. La norma si applica ai tributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità pari a cinquantamila euro con riferimento al singolo periodo d’imposta. Tale soglia di punibilità deriva dal rinvio operato dall’articolo 10-quater in commento ai “limiti” previsti dal precedente articolo 10-bis.
Pertanto, nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d’imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d’imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a cinquantamila euro.

 
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