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 Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 3 febbraio 2006 (dep. 4 aprile 2006), n. 11667/2006 (346/2006)

Notifiche all'irreperibile: ne basta una sola

                         REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
                              SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia contro la ordinanza 4 novembre 2004 del Tribunale di Pavia emessa nel procedimento a carico di M.C., nato in ....
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano.
Lette  le  conclusioni del Pubblico Ministero con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissioni degli atti al Tribunale di Pavia.
                 
              OSSERVA
Ritenuto:
- che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia propone ricorso contro la ordinanza 4 novembre 2004, emessa nel procedimento a carico di M.C., con la quale il Tribunale di Pavia ha dichiarato la nullità della notifica del decreto di irreperibilità emesso in data 5 settembre e di tutti gli atti successivi, in quanto l'art. 159 c.p.p. prevede  la notifica del decreto all'imputato dichiarato irreperibile oltre che al difensore;
- che il ricorrente con un unico motivo deduce l'abnormità dell'ordinanza dibattimentale impugnata con la quale il Tribunale di Pavia, in composizione monocratrica, avendo rilevato che il decreto di irreperibilità 5 settembre 2003 di M.C. non era stato notificato alla medesima ma al difensore e dichiarava la nullità del decreto e di tutti gli atti successivi, restituendo di fatto gli atti al Pubblico Ministero;
- che il ricorrente, inoltre, rileva l'abnormità del provvedimento con il quale è stata disposta la restituzione degli atti al  Pubblico Ministero, in quanto le nullità delle citazioni comportano la rinnovazione da parte dello stesso giudice che le ha dichiarate;
- che tale è la sintesi, a norma dell'art.173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
Considerato:
- che le notifiche all'imputato irreperibile, una volta adottato il decreto di irreperibilità, ai sensi dell'art.159
c.p.p., comma 1, vanno effettuate mediante consegna di copia al difensore e ciò in ogni fase e grado del processo in cui è stata dichiarata l'irreperibilità ex art.160 c.p.p.;
- che la procedura di notificazione dell'imputato irreperibile non prevede l'espressa notifica del decreto allo stesso irreperibile, pur con la consegna dell'atto al difensore, bensì che "la notificazione sia eseguita mediante consegna al difensore", tenuto conto di quanto espressamente stabilito dall'ultimo parte dell'art. 159 c.p.p., comma 1;
- che la duplicità di consegna non può discendere dalla lettura della norma invocata non essendo espressamente prevista e, in considerazione della ulteriore previsione per la quale l'irreperibile è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore e ciò esclude in radice la duplicità di consegna di due atti, l'uno per l'imputato e l'altro per il difensore, che si tradurrebbe in un inutile aggravio privo di effetti concreti;
- che il giudice del dibattimento per le medesime ragioni ha dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio;
- che, sebbene in astratto si possa essere in presenza di manifestazione di un legittimo potere, la nullità del decreto di
irreperibilità emesso per la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini, al pari della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per le medesime ragioni, è stata dichiarata al di fuori delle ipotesi previste e in ogni caso al di fuori degli adempimenti prescritti dalla norma processuale, in tal modo determinando un'indebita regressione  del procedimento con la restituzione degli atti al Pubblico Ministero;
- che il provvedimento che determini un'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini si configura come abnorme (Sez. Un., 19 maggio 2002, Manca, rv. 221999);
- che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Pavia.
                               P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2006
 
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