Ex-Cirielli, recidiva ed esecuzione: la prospettiva della Procura Generale presso la Suprema Corte
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
IL PROCURATORE GENERALE
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Arseni Cosimo avverso l’ordinanza del G.E. (Tribunale Forlì) del 15.02.2006, reiettiva di un incidente di esecuzione volto ad ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione del 2.02.2006; considerato che il ricorrente deduce la violazione di norme processuali e sostanziali sull’assunto che, ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 656 co. 9 lettera c) occorre che l’applicazione della recidiva abbia avuto concreta incidenza sulla misura della pena e, se ciò non risulta dal dispositivo della sentenza, il G.E. deve ricavare dalla motivazione la effettiva volontà del Giudice; ritenuto che il ricorso appare fondato che, invero, l’espressione utilizzata dal legislatore nella lett. c) dell’art. 656 co. 9 c.p.p. (“sia stata applicata la recidiva”) implica che dalla sentenza di condanna da eseguire risulti con certezza che la recidiva è stata ritenuta ed applicata, cioè che abbia prodotto concreti effetti sulla misura della pena o, comunque, che sia stata oggetto di un giudizio di bilanciamento con altre circostanze (attenuanti); che a tal fine non basta limitarsi alla lettura del dispositivo, ma, qualora dallo stesso non sia ricavabile con certezza la effettiva applicazione della aggravante, occorre far riferimento alla motivazione per verificare se la recidiva sia stata concretamente applicata; che, nel caso di specie, il dispositivo fa un generico riferimento al reato contestato (in cui era ricompresa la recidiva) però applica solo una diminuzione di pena per le generiche senza fare alcun cenno ad un giudizio di prevalenza; che la motivazione appare, invece, esplicita nell’indicare il calcolo della pena, che non prevede un giudizio di prevalenza e soprattutto esclude che sia stato effettuato un giudizio di comparazione e bilanciamento fra circostanze; che, pertanto, deve evincersi che la recidiva non è stata in concreto applicata pur non essendovi una pronuncia esplicita sul punto, in quanto non risulta aver determinato alcun concreto effetto sulla pena, né essere stata effetto di un giudizio di comparazione con altre circostanze, e di conseguenza non ricorre il divieto di cui al co. 9 dell’art. 656 c.p.p. P.Q.M. chiede che la Corte di Cassazione annulli con rinvio l’impugnato provvedimento. Roma, 21.04.2006 Il Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso
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