Parte civile - Procedimento di applicazione pena su richiesta delle parti - ricorso in Cassazione dell'imputato - formula esecutiva sulla condanna alle spese - rinvio
Tribunale di Savona
Il cancelliere
- vista l'istanza di apposizione della formula esecutiva sulla sentenza di patteggiamento n. -- del --, emessa ex art. 444 c.p.p. dal Gip di questo Tribunale, limitatamente al capo concernente la condanna dell'imputato al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile nel procedimento n. --;
- visto che in data -- è stato proposto tempestivo ricorso per cassazione da parte dell'imputato, che lamenta la mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 89 c.p.;
- ritenuto che, pertanto, la sentenza non è ancora passata in giudicato;
- considerato che l'impugnazione del capo di sentenza concernente l'applicazione della pena si estende, ex lege, anche alla condanna alle spese come dispone l'art. 574 c.p.p., ribadendo un principio generale in materia di impugnazioni;
- ritenuto che, infatti, il capo concernente le spese non può dar luogo ad autonoma soccombenza, laddove sia impugnata la statuizione di merito (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 19305 del 3/10/05);
per tutti i motivi sopra esposti, rinvia il rilascio della formula esecutiva sulla menzionata sentenza al momento del passaggio in giudicato della stessa.
Savona il 22 marzo 2006
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