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 Laura Cassamali, Pedofilia e pedopornografia: come cambia la normativa con la legge 38/2006, in relazione agli artt. 600-bis, ter, quater, quinquies c.p.

Il 15 febbraio 2006 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 38/2006 contenente disposizioni in tema di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia.
Il Legislatore torna, dunque, ad occuparsi della materia a distanza di otto anni dall’entrata in vigore della L. 269/1998: provvedimento, questo, scaturito, in primo luogo, dalla necessità di rispettare gli impegni assunti dall’Italia attraverso la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (con la quale gli Stati aderenti si sono impegnati a proteggere i bambini da ogni forma di sfruttamento), secondariamente, dalla volontà di metter freno ad un fenomeno, la pedofilia appunto, negli ultimi anni in crescita esponenziale.
È indubbio che il disegno di legge si inserisca nel solco già tracciato dalla legge 269, ampliandone la portata e correggendo alcuni difetti, sì da rafforzare la repressione penale e non lasciare impunite talune condotte che, pur essendo oggettivamente lesive della libertà fisica e psichica del minore, prima sfuggivano ad un inquadramento giuridico.
In tema di prostituzione minorile, la nova legge mantiene inalterato il I comma dell’art. 600 bis, che a tutt’oggi punisce la condotta di chiunque induce, favorisce o sfrutta la prostituzione minorile, vale a dire “ogni attività idonea a determinare, persuadere, convincere il soggetto passivo a concedere le proprie prestazioni sessuali, ovvero a rafforzare la risoluzione di prostituzione non ancora consolidata, o a far persistere chi vorrebbe allontanarsene[1] (induzione), “a rendere più agevole l’esercizio dell’altrui prostituzione[2] (favoreggiamento), ovvero la percezione di denaro od altra utilità derivanti dall’attività di prostituzione (sfruttamento).
Sostituito il II comma del medesimo articolo, il quale, nel sanzionare penalmente chi compie atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica, estende la tutela a tutti i minori ultra-quattordicenni. Non più impunità, quindi, per il cliente che ottiene una prestazione sessuale a pagamento dal minore consenziente che ha già compiuto i sedici anni: questi, a differenza del passato, è considerato dal Legislatore incapace di valutare il disvalore morale e sociale della propria condotta, e, per ciò, meritevole della stessa protezione riservata al giovane fra i quattordici e sedici anni. L’unico distinguo rimasto è il trattamento sanzionatorio: più severo quando la persona offesa non ha compiuto i sedici anni (reclusione da due a cinque anni).
Assoluta novità anche il comma III dell’art. 600 bis c.p., che sanziona, sia pure in forma più lieve rispetto al maggiorenne, la condotta del cliente infradiciotenne che compie, dietro corrispettivo, atti sessuali con un minore tra i quattordici e sedici anni.
La volontà del Legislatore di proteggere nel modo più ampio possibile la libertà sessuale del minore si coglie appieno anche nelle modifiche apportate all’art. 600 ter c.p. in tema di pedopornografia.
Nel I comma, infatti, la legge sostituisce il termine sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche […] con quella di utilizza.
Cambia, pertanto, la tipicità della condotta. È indubbio, infatti, che lo sfruttamento sessuale, richiesto dall’art. 600 ter c.p. vecchia formulazione, esiga un quid pluris rispetto alla mera utilizzazione: è necessario, cioè, che “il minore venga inserito, per l’impiego della sua attività, in una organizzazione, anche solo embrionale e che il suo uso “sia programmato per una pluralità di impieghi (non occasionalmente), in modo tale da ritenerlo soggiogato al soggetto autore del reato[3]. Insomma, la nuova legge reputa bastevole, per l’integrazione della fattispecie in parola, anche un unico ed isolato impiego del minore finalizzato a realizzare esibizioni pornografiche, produrre materiale pornografico ovvero all’induzione a partecipare ad esibizioni pornografiche.
In tal senso, è modificato anche il IV comma dell’art. 600 ter c.p., che seguita a sanzionare la condotta di chi cede, anche gratuitamente, il materiale pornografico prodotto “utilizzando” il minore, mentre cancella l’avverbio consapevolmente, inteso quale scienza del reo circa l’origine del materiale de quo dallo sfruttamento del fanciullo. L’elemento soggettivo rimane, pertanto, il dolo generico, ma per la sua sussistenza si richiederà soltanto che l’agente sia a conoscenza dell’età del soggetto passivo.
In tema di detenzione di materiale pornografico, l’art. 600 quater c.p. mantiene l’iniziale clausola di esclusione “al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter c.p.”, confermando, pertanto, la sussidiarietà della fattispecie delittuosa in parola, e sanziona chiunque si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Anche in questo caso, non è più richiesto lo sfruttamento sessuale del minorenne, ma è sufficiente la sua mera utilizzazione, accompagnata dalla volontà dell’agente di disporre del materiale de quo riguardante minori.
Per le fattispecie delittuose di cui agli artt. 600 ter e quater c.p., è introdotta la nuova aggravante del materiale di ingente quantità, la quale comporta un inasprimento della pena in misura non eccedente i due terzi. È evidente che in tal modo si sono volute colpire soprattutto quelle “imprese” criminali che si occupano di produrre e diffondere commercialmente la pornografia minorile e che, pertanto, hanno una disponibilità numerica elevata di prodotto illecito.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per i delitti di cui agli artt. 600 bis, ter, quater e quinquies c.p. comporta, oltre alla confisca di cui all’art. 240 c.p., anche l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
Il Legislatore ha mantenuto inalterata la fattispecie delittuosa di cui all’art. 600 quinquies c.p., la quale punisce le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sanziona chiunque organizza (cioè prende l’iniziativa e programma) o propaganda (cioè pubblicizza) viaggi aventi tale finalità. Trattasi di reato ostativo, ossia di illecito a pericolo astratto che incrimina atti che rappresentano soltanto il presupposto di una concreta aggressione ad un ben definito bene oggetto di protezione[4]. L’art. 600 quinquies c.p., infatti, sanziona la semplice attività preparatoria rispetto ai delitti di prostituzione minorile e atti sessuali con minorenne, così introducendo una deroga alle disposizioni contenute negli artt. 115 e 56 c.p.[5].
Invero, l’obiettivo di rafforzamento della tutela dei fanciulli, così come perseguito dalla legge 38, avrebbe forse dovuto imporre un ulteriore sforzo legislativo, nel senso di punire non solo gli organizzatori, che creano i presupposti per lo sfruttamento sessuale dei minori, ma anche i clienti che, con coscienza e volontà, aderiscono ai cd sex tour con il proposito di fruire delle illecite prestazioni. Un’adeguata repressione della domanda, infatti, ne determinerebbe senza dubbio un sensibile decremento: di conseguenza, per una naturale legge economica, anche l’offerta subirebbe un’inevitabile flessione.
Peraltro, la legge impone oggi ai tour operator di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, l’avvertimento che la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero".
No al patteggiamento cd “allargato” per i reati di cui agli artt. 600 bis, primo e terzo comma, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quinquies, primo comma, nonché 609 bis, 609 ter, 609 octies e 609 quater del codice penale, e divieto di concessione dei benefici previsti dal I comma dell’art. 4 bis ord. pen., prima di aver scontato almeno metà della pena inflitta con la sentenza di condanna, per quelli di cui agli artt. 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quinquies, primo comma, nonché 609 bis, 609 ter e 609 octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609 quater del codice penale.
Nel complesso, una disciplina che, fondendosi con quella del 98, tutto sommato non dispiace dacché, colmando alcune lacune preesistenti, rafforza la tutela prestata al minore contro ogni forma di sfruttamento sessuale e la pedopornografia.
- avv. Laura Cassamali - febbraio 2006
(riproduzione riservata)


[1] L. Delpino, Diritto Penale - Parte Speciale, Napoli, 2004, pag. 560.
[2] Ibidem.
[3] L. Delpino, Diritto Penale – Parte Speciale, cit, pag. 563.
[4] G. Fiandaca, E. Musco, Diritto Penale - Parte Generale, Bologna, 2001, pag. 152.
[5] Cfr, in tal senso, L. Delpino, Diritto Penale – Parte Speciale, cit., pag. 569.
 
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