Intercettazioni eseguite mediante impianti noleggiati: nessuna inutilizzabilità se sono installati nei locali della Procura
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere Dott. GIRONI Emilio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da S.M., nato il ... avverso la sentenza del 14/12/2004 della Corte d'Assise d'Appello di Milano; Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvestri Giovanni; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Esposito Vitaliano che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; Udito il difensore Avv. D.F.R.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'08/07/2003, la Corte di Assise di Milano condannava S.M. alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per due anni, ritenendolo responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di omicidio ai danni di T.D. e di tentato omicidio plurimo, aggravati dalla premeditazione e dal motivo abietto, nonche' di detenzione e porto illegali di un'arma comune da sparo e di un'arma da guerra, con relativo munizionamento, e di ricettazione dell'arma da guerra.
In data 14/12/2004 la Corte di Assise di Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, concedeva all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e riduceva la pena a ventisette anni e sei mesi di reclusione, oltre alla condanna al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili.
La Corte di secondo grado rilevava che il processo aveva ad oggetto l'episodio avvenuto il 25/03/2000 nel campo occupato da alcune famiglie di giostrai nomadi nel quale si erano presentate due persone che avevano esploso numerosi colpi di pistola all'indirizzo di T.D., di T.G., di E.L. e di S. P., uccidendo il primo, per poi darsi alla fuga; osservava che sin dalle prime indagini era emerso il possibile collegamento del sanguinoso fatto con la vicenda, verificatasi il 13/12/1999, in cui T.N., figlio di T.D. e di T.R., aveva investito con la propria autovettura L.T., convivente di S.M., cagionandone la morte. Dopo avere premesso che le eccezioni di rito e la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale erano state gia' disattese con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 02/12/2004 e dopo avere respinto l'istanza di assunzione di nuove prove, perche' non necessarie ai fini della decisione, la Corte distrettuale esaminava le dichiarazioni dei numerosi testi che avevano riferito di avere riconosciuto lo S. come uno degli autori della sparatoria, ritenendo che tali deposizioni non dessero la certezza dell'identificazione dell'imputato, anche se facevano apparire altamente probabile l'individuazione dello S., che aveva un forte movente costituito dalla vendetta nei confronti dei familiari di T.N. per la morte della convivente, tanto piu' che egli era fermamente convinto che si fosse trattato di un investimento volontario. Nella sentenza impugnata veniva altresi' rilevato che la responsabilita' dello S. trovava conferma nel contenuto delle conversazioni intercettate in lingua tedesca, tenute con la ragazza alla quale era sentimentalmente legato, nelle quali l'imputato aveva ammesso in modo non equivoco di avere partecipato alla sparatoria del 25/03/2000. La Corte di secondo grado, quindi, riteneva la falsita' dell'alibi addotto per dimostrare che il giorno della sparatoria non si trovava in Italia, ma in Germania presso la sua famiglia, ove sarebbe arrivato la sera del 24/03/2000, rilevando che non erano rispondenti al vero le dichiarazioni dei familiari e di N.S., con cui l'imputato aveva una relazione da cui era nata una figlia, e che nessuna conferma sulla presenza in Germania la mattina e il pomeriggio del 25.3.2000 poteva trarsi dalle deposizione di J.Z., gestore di una pizzeria, e di D.A., che aveva eseguito in intervento sull'auto dello S. Infine, la Corte distrettuale reputava di poter concedere le circostanze attenuanti generiche, per la ragione che la morte della convivente causata dal T. aveva sconvolto la vita dell'imputato, considerate equivalenti alle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 192 c.p.p. sotto il profilo dell'insussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato, sull'assunto che la valutazione delle risultanze probatorie risultava lacunosa, perplessa, illogica e contraddittoria per il fatto che erano state immotivatamente privilegiate le deposizioni delle parti civili e che era stata rifiutata l'assunzione di testimonianze in grado di fornire elementi utili per la ricostruzione dei fatti. Lamentava che non era stato tenuto conto di univoci elementi dai quali emergeva la insussistenza della volonta' di uccidere, ma soltanto quella di intimorire e di ferire, delle profonde discordanze riscontrabili nell'indicazione dell'eta' e delle caratteristiche somatiche di uno degli autori della sparatoria, nettamente differenti da quelle dell'imputato, nonostante che lo S. fosse apparso in televisione, su giornali e riviste per invocare giustizia per la morte della convivente. Il ricorrente lamentava altresi' che non erano state prese in considerazione le dichiarazioni del teste Tr., il quale aveva visto due ragazzi di carnagione scura uscire dal campo ove era avvenuta la sparatoria e che era stata del tutto trascurata la possibile causale alternativa identificabile nel grave contrasto esistente tra la famiglia T. e la famiglia So., che aveva dato causa alla rissa nella quale era stata casualmente coinvolta la convivente dell'imputato. Il ricorrente riproponeva, poi, le seguenti eccezioni di rito: a) nullita' per la mancata citazione ed escussione dei periti incaricati di eseguire le trascrizioni e le traduzioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali e per il mancato avviso al consulente di parte per consentirgli di partecipare alle operazioni peritali; b) inutilizzabilita' delle intercettazioni per la mancata motivazione dell'impiego di apparecchiature diverse da quelle in dotazione agli uffici di Procura e per omessa motivazione dei decreti di proroga emessi dal G.I.P.; c) mancata escussione dei testi gia' ammessi; d) nullita' di tutti gli atti della rogatoria internazionale eseguita in Germania per invalidita' degli avvisi ai difensori fatti in lingua tedesca e per l'omesso avviso dell'udienza in cui fu escussa per rogatoria S.A.; e) eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 727 c.p.p., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non e' previsto il diritto dell'imputato detenuto di partecipare all'assunzione delle prove oggetto della rogatoria; f) nullita' determinata dalla chiusura dell'istruzione dibattimentale prima che fossero sentiti tre testi gia' ammessi e senza consentire ai difensori di formulare richieste a norma dell'art. 507 c.p.p..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nell'ordine logico e' prioritario l'esame delle eccezioni in rito formulate dalla difesa del ricorrente.
Manca di pregio la censura a mezzo della quale e' stata dedotta la nullita' per la mancata citazione ed escussione dei periti incaricati di eseguire le trascrizioni e le traduzioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali, e per il mancato avviso al consulente di parte per consentirgli di partecipare alle operazioni peritali. La doglianza muove dall'errata premessa che le trascrizioni delle intercettazioni siano soggette integralmente alla disciplina delle operazioni peritali per effetto del richiamo contenuto nell'art. 268 c.p.p., comma 7. Nella giurisprudenza di questa Corte e' stato chiarito, pero', che la mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni con le forme della perizia non costituisce causa di inutilizzabilita', nel dibattimento, del contenuto delle conversazioni intercettate, essendo la prova costituita dalle cassette o bobine contenenti le registrazioni, atteso anche che l'art. 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell'art. 268 c.p.p., comma 7, tra le disposizioni la cui inosservanza dia luogo a inutilizzabilita' e che l'esecuzione della trascrizione in forme diverse da quelle della perizia non e' ne' espressamente prevista come causa di nullita', ne' è riconducibile alle ipotesi di nullita' di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p. (Cass., 6 ottobre 2000, Ippolito). Una simile linea interpretativa trova convincente base giustificativa nella circostanza che la trascrizione delle conversazioni intercettate comporta una mera attivita' ricognitiva e non implica quelle attivita' valutative che connotano la perizia, la cui natura e' costituita da un giudizio tecnico (Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2002, Kalil; Sez. 5^, 5 febbraio 2002, Bello). Le esposte considerazioni rivelano altresi' la manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' sollevata sotto il profilo della mancata partecipazione personale allo svolgimento delle operazioni di trascrizione delle intercettazioni. Il motivo di ricorso deve essere, pertanto, disatteso.
2. - E' infondato anche il motivo col quale sono state denunciate la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e la conseguente inutilizzabilita' delle intercettazioni in dipendenza dell'impiego di impianti noleggiati da una ditta privata. In proposito la Corte di secondo grado ha esattamente rilevato, nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 02/12/2004, che la disposizione predetta prescrive a pena di inutilizzabilita' che le operazioni di captazione siano eseguite a mezzo di impianti installati negli uffici della Procura della Repubblica e non anche che essi appartengano a detti uffici, di talche', essendo risultato dalla deposizione del sottufficiale di polizia giudiziaria che gli strumenti presi a noleggio furono impiegati all'interno della Procura, deve senz'altro escludersi l'esistenza della dedotta causa di inutilizzabilita'.
Per quanto concerne la legittimita' delle proroghe delle intercettazioni, la Corte di secondo grado ha puntualmente rilevato che i decreti emessi dal G.I.P. risultano sufficientemente motivati attraverso il riferimento alla richiesta del P.M. e ai risultati delle captazioni in corso, di talche', tenuto anche conto dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine alla sufficienza della motivazione "per relationem", l'inutilizzabilita' denunciata dal ricorrente deve considerarsi insussistente.
3. - Nella sentenza impugnata sono state correttamente risolte le eccezioni difensive riguardanti la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e la dedotta violazione dell'art. 507 c.p.p..
Con adeguata motivazione la Corte territoriale ha dato esaurientemente conto delle ragioni che l'hanno indotta a disattendere le istanze istruttorie, specificando che le evidenze probatorie gia' acquisite risultavano di tale completezza da rendere non necessaria l'assunzione di ulteriori mezzi di prova: e tale valutazione, sorretta da congruo apparato argomentativo, rende non censurabile l'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di appello dall'art. 603 c.p.p..
Per quanto concerne la prospettata violazione dell'art.507 c.p.p., va posto in risalto che nella sentenza impugnata, mediante la riproduzione del testo dell'ordinanza dibattimentale del 02/12/2004, e' stata adeguatamente giustificata l'attivazione del potere officioso previsto da detta norma ed e' stata correttamente ritenuta l'inesistenza di incompletezze e di lacune probatorie, onde risulta legittima - alla luce del principio di economia processuale - la mancata escussione dei testi precedentemente ammessi, la cui deposizione e' stata reputata del tutto ultronea ai fini della decisione.
4. - Manca di pregio anche il motivo di gravame con cui e' stata lamentata la nullita' degli atti assunti con la rogatoria internazionale in conseguenza degli omessi avvisi e della mancata partecipazione dell'imputato. Con motivazione estremamente analitica la Corte distrettuale ha correttamente risposto alle obiezioni difensive rilevando che l'espletamento della rogatoria e' avvenuto assicurando il rispetto delle garanzie di difesa dell'imputato, conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento germanico. In proposito nella sentenza impugnata e' stato fatto puntuale richiamo all'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di rogatorie all'estero, l'assistenza giudiziaria comporta una collaborazione tra gli Stati sovrani nella quale ognuno di essi di norma rinuncia a pretendere che nell'esecuzione della rogatoria siano applicate rigorosamente tutte le forme previste dal proprio ordinamento interno. Pertanto la sanzione dell'inutilizzabilita' non consegue ad ogni violazione delle modalita' previste dall'ordinamento italiano, ma solo, come si evince dal combinato disposto dell'art. 729 c.p.p., comma 1 bis e art. 727 c.p.p., comma 5 bis, alla violazione di modalita' esecutive che possono essere richieste in base ad accordi internazionali e che siano state specificatamente indicate dall'autorita' giudiziaria richiedente (Cass., Sez. 1^, 3 marzo 2003, P.G. in proc. Acri). In particolare, e' stato chiarito che nell'esecuzione della rogatoria internazionale, anche se espletata con la diretta partecipazione del giudice italiano, trovano applicazione, per il principio "locus regit actum" e in conformita' ai canoni di diritto internazionale della prevalenza della "lex loci" sulla "lex fori", non le norme del codice di rito del Paese richiedente, che disciplinano il processo, bensi' quelle dello Stato in cui l'atto viene compiuto, dato che il richiamo del secondo comma dell'art. 191 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 729 c.p.p. non comporta in tal senso una translatio delle norme processuali interne per l'espletamento della rogatoria attiva; ma dal combinato disposto degli artt. 27 e 31 preleggi, artt. 191 e 729 cod. proc. pen. si ricavano due postulati: la prova non puo' essere acquisita in contrasto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa; le concrete modalita' di assistenza difensiva sono regolate, per la prevalenza della "lex loci", dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto (Cass., Sez. 6^, 13 luglio 1999, P.M. in proc. Pafumi e altri). In una fattispecie identica a quella di specie, nella sentenza da ultimo citata, questa Corte ha altresi' ritenuto che tra gli ineludibili principi di ordine pubblico non rientri quello diretto a garantire la presenza dell'imputato, manifestazione del piu' generale diritto di difesa costituzionalmente protetto in se', essendo questo disciplinato, nelle concrete manifestazioni, dalla legge ordinaria e risultando rimesse le modalita' di concreto esercizio della difesa alle scelte discrezionali, non costituzionalmente imposte, del legislatore, che puo' graduare il diritto, nei molteplici momenti processuali, ritenendolo garantito anche solo dall'assistenza e rappresentanza defensionale, senza la presenza dell'imputato (fattispecie relativa ad esame di testi, alla presenza dei difensori degli imputati, in conformita' della "lex loci" e secondo una normativa non in contrasto con le regole fondamentali dell'ordinamento italiano).
Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., sotto il profilo della mancata presenza "nell'ordinamento giudiziario italiano e/o della Comunita' europea di una norma di legge che preveda e dia la possibilita' all'imputato di poter partecipare alla rogatoria internazionale fissata ai sensi degli artt. 727 c.p.p. e segg.". Il Giudice delle leggi ha precisato, infatti, che anche se l'assunzione delle prove per rogatoria all'estero non puo' che avvenire nei modi previsti dalla "lex loci", spetta poi al giudice nazionale accertare, caso per caso, se dette modalita' non siano in contrasto con leggi interne inderogabili riguardanti l'ordine pubblico processuale (Corte Cost., 25 luglio 1995, n. 379). Di talche' le regole relative alle rogatorie internazionali non possono dirsi confliggenti con i principi sanciti dalla Carta costituzionale e l'indagine deve incentrarsi sul controllo dell'eventuale contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano: contrasto che nel caso di specie deve considerarsi insussistente in relazione all'espletamento della rogatoria avvenuto assicurando la garanzia della presenza del difensore, anche senza la presenza personale dell'imputato.
5. - Mancano di fondamento le censure formulate dal ricorrente contro la struttura logica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte di secondo grado per arrivare alla conclusione relativa alla responsabilita' dello S. in ordine ai delitti ascrittigli. Deve premettersi che sono state esaminate, in modo approfondito, le dichiarazioni dei testi che avevano affermato di avere riconosciuto nell'imputato uno degli sparatori e, a conclusione dell'analisi, e' stata esclusa l'attendibilita' della deposizione della T., mentre il riconoscimento operato dagli altri testi e' stato reputato non sufficiente per affermare che lo S. sia uno degli autori della sparatoria. Cio' precisato, la Corte territoriale ha posto a base del giudizio di colpevolezza il contenuto delle varie conversazioni intercettate intercorse tra l'imputato e la N.: con motivazione analitica ed improntata ad assoluto rigore logico, dette conversazioni sono state attentamente valutate e, con argomentazioni di piena plausibilita', e' stato ritenuto che da numerose frasi pronunciate dallo S. possa univocamente desumersi che costui, parlando con la sua amica, ha ammesso inequivocamente di avere preso parte alla sparatoria nel campo nomadi. Orbene, considerato che l'interpretazione delle conversazioni compiuta nella sentenza impugnata resiste ai rilievi critici formulati dal ricorrente (in parte, peraltro, afferenti al merito della valutazione), in quanto e' articolata su una puntuale disamina del preciso valore semantico delle frasi e del contesto nel quale sono state pronunciate, di talche' l'ineccepibile congruenza logica dell'apparato argomentativo rende la conclusione probatoria incensurabile nel giudizio di legittimita'. Inoltre, la Corte di merito ha rilevato che il risultato dell'esame delle intercettazioni e' rafforzato dall'elemento indiziante tratto dalla falsita' dell'alibi fornito dall'imputato per sorreggere la tesi del suo arrivo in Germania la sera prima della sparatoria. Anche su tale punto le linee argomentative sviluppate nella sentenza impugnata appaiono prive delle distorsioni indicate dal ricorrente, risultando, al contrario, sviluppate con assoluto rigore logico, che ha condotto ad escludere l'attendibilita' delle deposizioni dei familiari dello S., della N., del titolare della pizzeria e del meccanico che aveva riparato l'autovettura dell'imputato. Aggiungasi che la Corte distrettuale ha correttamente attribuito apprezzabile rilevanza all'indubbia esistenza della causale che ha indotto l'imputato a commettere l'azione criminosa: e tale metodo valutativo deve considerarsi ineccepibile, dato che la causale permette la valutazione unitaria e la coordinazione logica degli elementi indizianti indispensabili per la formazione di una ragionata certezza della responsabilita' dell'imputato (Cass., Sez. 6^, 22 gennaio 1997, Dominante; Cass., Sez. 1^, 17 marzo 1994, Giannetti ed altri).
A conclusione di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato in tutte le sue articolazioni e deve pronunciarsene il rigetto.
Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese della parte civile rimasta estranea al giudizio di legittimita', non potendo prendersi in considerazione la richiesta, con allegata nota delle spese, trasmessa per posta.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, il 7 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2005
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