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 Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 15 novembre 2005 (dep. 11 gennaio 2006), n.00549/2006 (2046/2005)

Anche sfiorare con le labbra il viso altrui è "atto sessuale"

  REPUBBLICA ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
  SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE Claudio - Presidente
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere
Dott. PETTI Ciro - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
  SENTENZA
sul ricorso proposto da B.V., n.... il ..., avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 20/05/2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Z.M.;
Udito il difensore Avv. F.E..
 
 FATTO E DIRITTO
B.V., direttore della Banca di Credito Cooperativo di ...,  e' stato condannato, con i benefici di legge, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione oltre ai danni a favore della parte civile, M.F., dipendente della predetta banca, in relazione ad un abuso ex art. 609 ter c.p., commesso sul luogo di lavoro il ....
La pena, gia' comminata dal Tribunale di Treviso con sentenza del 24/05/2002, veniva confermata dalla Corte di Appello di Venezia in data 20/05/2003.
L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi di censura.
Con il primo deduce la inutilizzabilita' delle risposte della persona offesa durante l'esame del Pubblico Ministero in  quanto sarebbero state rese a seguito di domande suggestive, nonche' carenza di adeguata motivazione sul punto.
Con il secondo motivo si assume che non poteva qualificarsi il fatto con riferimento all'art. 609 bis c.p., posto che il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio non potrebbe avere contenuto libidinoso.
Con il terzo motivo si lamenta carenza di logica motivazione nella valutazione di quanto affermato dall'imputato in  relazione all'episodio contestato.
Con il quarto motivo si assume che erroneamente non sarebbe stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per ascoltare alcune testimonianze addotte dalla difesa.
Con il quinto motivo viene censurata la valutazione dei giudici di merito sul contenuto delle testimonianze assunte, nel senso della loro non coerenza.
Il ricorso e' infondato.
In ordine alla prima censura osserva la Corte che i giudici di merito hanno correttamente escluso la violazione delle regole per l'esame testimoniale di cui all'art. 499 c.p.p. con riferimento alla deposizione della persona offesa.
Tale deposizione e' stata giustamente utilizzata,  perche' da un puntuale riscontro documentale degli atti operato dai giudici di appello e da questa Corte, emerge in modo chiaro che il pubblico ministero pose delle domande, in modo non suggestivo, ma piano ed oggettivo, senza interferire con la liberta' e sincerita' delle risposte, peraltro molto dettagliate e precise sull'episodio accaduto il .... Sul punto la sentenza impugnata motiva espressamente riproponendo, a titolo esemplificativo, la domanda principale: "Ci racconti l'episodio del ..." e precisando che "tutto il resto della deposizione e' scevra di condizionamenti e scorre sempre con tali passaggi, ricchi di particolari che costituiscono anzi una ulteriore  prova di attendibilita' e sincerita' della M.".
Trattasi, all'evidenza, di una valutazione di merito correttamente motivata, che esclude la irregolarita' processuale e la  conseguente sanzione della inutilizzabilita', considerato altresi' il potere di equilibrio esercitato dal Presidente, nella direzione dell'udienza.
La difesa ha avuto la possibilita' di saggiare l'attendibilita' della teste con il controesame.
Nel valutare l'attendibilita' di un teste, occorre peraltro considerare l'intero contenuto di quanto dichiarato e non una singola domanda.
Circa la seconda censura, questa Corte ribadisce che nella nozione di atti sessuali di cui all'art. 609 bis c.p. si devono
includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensi' tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente (Cass. Sez. 3^, 12446, 01/12/2000, rv. 218351).
Tra gli atti suscettibili di integrare il delitto possono essere ricompresi palpeggiamenti e sfregamenti delle parti intime, compresi anche gli atti insidiosi e rapidi (come palpamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca) (Cass. Sez. 3^, n. 4402, 10/04/2000, rv. 220938).
Comunque sul punto i giudici di merito hanno dato sufficiente e logica motivazione, sicche' non vi e' spazio per censure di legittimita'.
Analogamente deve dirsi per gli altri punti di censura, attinenti alla sufficienza o meno delle prove testimoniali acquisite rispetto alle ulteriori richieste, posto che la loro valutazione nel contenuto e' rimessa all'apprezzamento dei giudici di merito.
Risultano motivati tutti i profili sollevati nel ricorso, giacche' sia il racconto a propria discolpa dell'imputato, sia la testimonianza dell'amica della persona offesa (S.), dei genitori, della psicologa e delle altre persone sentite (Q., S., B., B., B.) risultano aver formato oggetto di corretto esame.
Segue alla condanna, che va confermata, anche quella alle spese ed onorari della parte civile nel presunto giudizio, liquidate come in dispositivo.
  P.Q.M.
La  Corte  rigetta il ricorso e condanna il ricorrente  al  pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della parte civile costituita della somma complessiva di Euro 1.500,00, di cui  1.200,00 Euro per onorari, oltre IVA e C.P.A..
Cosi' deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006
 
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