Non è applicabile la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 d.l.vo 28 agosto 2000 n. 274 ai reati di pericolo astratto, quali ad es. la guida sotto l'influenza dell'alcool e la guida in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti, poichè rispetto ad essi non è ipotizzabile alcuna forma di riparazione del danno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FATTORI Paolo - Presidente -
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO;
nei confronti di:
1) M. N. N. IL 01/03/1982;
avverso SENTENZA del 15/05/2003 GIUDICE DI PACE di MEZZOLOMBARDO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;
Udito il Procuratore Generale in persona del S. P. G. Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
Udito il difensore Avv. Andrea Mantire.
FATTO E DIRITTO
1. Il Giudice di Pace di Mezzolombardo procedeva nei confronti di N. M. per i reati di cui all'art. 186 - 2 comma cod. strad. (guida in stato di ebbrezza alcoolica) ed art. 186 - comma 6 cod. strad. (rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico). A seguito del dibattimento svolto, il giudice dichiarava non doversi procedere per il primo reato ai sensi dell'art. 35 D.L.G.S. n. 274/2000 (estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie), ed assolveva l'imputato, per la seconda contravvenzione, perché il fatto non costituiva reato. In particolare, il Giudice di Pace, in riferimento alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, rilevava che il M. aveva attuato una condotta riparatoria del reato frequentando un Centro di Alcologia, il che consentiva la configurabilità della causa di estinzione di cui al citato art. 35 della normativa concernente il procedimento davanti al giudice di pace.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica di Trento proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza. Osservava che la causa di estinzione del reato menzionata non era applicabile al reato ex art. 186 - 2 comma cod. strad., essendo questo un reato c.d. di pericolo astratto, per il quale non era ipotizzabile alcuna forma di riparazione del danno.
Aggiungeva che pure erroneo appariva il proscioglimento del prevenuto pronunciato con riguardo alla ipotesi criminosa ex art. 186 - comma 6 - cod. strad.. Difatti, sul punto, non poteva avere alcuna rilevanza scriminante la dichiarazione rilasciata dal prevenuto, secondo cui egli aveva mal compreso quanto detto da uno dei verbalizzanti ed aveva ritenuto che l'accertamento con l'etilometro non fosse obbligatorio.
Ad avviso del ricorrente, la circostanza configurava, comunque, un errore sulla norma penale, insanabile ai sensi dell'art. 5 C.P.. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso si palesa parzialmente fondato. Si rileva che la guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 cod. strad.), così come la guida in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti (art. 187 cod. strad.), sono qualificabili appunto come reati di pericolo astratto, per i quali l'eventuale sottoposizione del reo ad un trattamento socio-terapeutico non costituisce un actus contrarius rispetto alla condotta incriminata ne' può integrare una qualche forma di "riparazione" nei confronti di una parte offesa, di difficile determinazione. In altre parole, si tratta di reati che presentano un'incompatibilità ontologica tra la modalità di estinzione prevista dall'art. 35 D.L.G.S. n. 274/2000 e la loro natura, per cui il detto disposto non è applicabile.
4. Per contro, appare correttamente motivato in punto di fatto il proscioglimento dell'imputato per il reato di cui al capo b) - ex art. 186 comma 6 cod. strad. -, con la conseguente insindacabilità della motivazione stessa in questa sede di legittimità. 5.
Pertanto, la decisione impugnata va annullata limitatamente al capo a), con rinvio al Tribunale monocratico di Trento, ai sensi dell'art. 36 D.L.G.S. n. 274/2000 e art. 569 - 4^ comma C.P.P..
Per il resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sez. Quarta Penale.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) e rinvia al Tribunale monocratico di Trento per nuovo giudizio; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2004
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