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 Corte di Appello di Venezia, Sezione IV Penale, Sentenza 22 dicembre 2005 (dep. 30 dicembre 2005), n. 2104

Ex-Cirielli: una nuova pronuncia di manifesta infondatezza sulle questioni di legittimità costituzionale riguardanti la disciplina transitoria

N. 2604/05 RG

CORTE D’APPELLO di VENEZIA

QUARTA SEZIONE PENALE

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 5.4.2004 il Tribunale di Venezia, in esito a giudizio svoltosi con rito abbreviato ai sensi dell’art. 223 dlgs 51/’98, ha condannato A. D., nato nel maggio del 1943, alla pena di due anni di reclusione siccome colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta limitatamente alla distrazione di attività societarie, con le pene accessorie di cui all’art. 216 L.F. ultimo comma, in relazione al fallimento della s.a.s. M.S., dichiarato il 13.6.1991.

 

La posizione personale ascritta al D. era quella di gestore di fatto, e la condotta era imputata nell’ambito del capo B). Suoi originari coimputati, che avevano definito la propria posizione processuale ai sensi dell’art. 444 c.p.p., erano C. G. (accomandatario) e C. G. (moglie del D. e socia accomandante cui era contestata l’ingerenza nella gestione).

 

Con la medesima sentenza il Tribunale proscioglieva il D. dall’accusa di incendio doloso dell’immobile dell’azienda (capo A), per non aver commesso il fatto, dalla fraudolenta composizione del bilancio (nel capo B), per il mutamento legislativo, dall’irregolare tenuta della contabilità ai sensi dell’art. 217 L.F., per essere il reato estinto per prescrizione.

 

La sanzione era determinata muovendo da una pena base di quattro anni sei mesi (con espressa argomentazione sulle ragioni della quantificazione in misura superiore al minimo edittale, pag. 15), ridotta di un terzo per le attenuanti generiche giudicate prevalenti sull’aggravante della pluralità di fatti (art. 219 L.F.), ulteriormente ridotta di un terzo per il rito alternativo.

 

1.1 Dopo aver ricostruito tempi e modalità della costituzione di M.S. SAS, e delle vicende relative alla composizione della compagine sociale (dalla formale costituzione il 1.12.1998 con acquisizione dell’azienda di produzione di vetri artistici dalla società L.C. SNC, con inizio effettivo dell’attività al 20.2.1989, all’incendio doloso del 6.1.1990, alla cessione dell’azienda il 19.7.1990), il Tribunale si confronta espressamente con la linea difensiva (riproposta in termini identici nei motivi di appello), secondo cui il D. sarebbe stato un mero delegato verbale della moglie C., ella sola socia, occupandosi diligentemente della sola parte amministrativa, ma in via meramente esecutiva, mentre C. avrebbe operato come responsabile tecnico della produzione. La disattende però, argomentando dell’attribuzione al D. dell’effettiva cogestione di fatto della società attraverso il critico richiamo agli specifici contenuti di diverse dichiarazioni (T., C., P., B., G., C., D.I, B., dr. DE BORTOLI (curatore fallimentare) e N. (pg. 16, consegnò al D. le chiavi dell’immobile in occasione del licenziamento, suo e di altri, prima della chiusura natalizia e dell’incendio) nonché di documentazioni acquisite (contratto preliminare della cessione di azienda dalla L.C. alla M.S., stipulato in prima persona dal D.).

 

Tra l’altro evidenzia (oltre a quanto argomenta a proposito degli altri testi, e con rinvio integrale alla parte di motivazione che tratta nell’impugnata sentenza il punto, pagg. 2 – 5):

- come il T. (socio iniziale) fosse uscito dalla società il 28.12.1989, attribuendo indistintamente a C. e D. la decisione di diversificare la produzione modificando il contesto lavorativo precedente (sicchè il teste se ne era andato non essendo disponibile alle diverse trasferte che si rendevano necessarie per la ricerca di nuovi clienti);

- come il C. e il G. fossero stati assunti dopo un colloquio con il D. (quanto al secondo presente anche il C.); il D. si era presentato al C. come responsabile dell’azienda, e questi non aveva mai visto dopo la C. in azienda; al G. D. appariva come il responsabile finanziario della ditta;

- come il C. (amministratore della L.C. SNC) avesse trattato la cessione di azienda con il D., che faceva intendere di essere il titolare della M.S., tanto da stipulare in prima persona il preliminare di cessione d’azienda; a lui D. e T. si erano presentati come i futuri soci della società che avrebbero costituito;

- come anche il teste B. (socio della S.M. SRL che nel luglio del 1990 acquistò l’azienda precedentemente danneggiata dall’incendio) abbia riferito di aver sempre trattato con C. e D.;

- come la stessa C. avesse dichiarato al Giudice delegato della procedura fallimentare di aver sempre e solo svolto l’attività di casalinga, mentre proprio il D. avesse confermato a quel Giudice, e poi ai carabinieri dopo l’incendio, con dichiarazioni integralmente confermate davanti al P.M. nell’interrogatorio assistito del 11.6.1990, che lui era, per delega della moglie, il responsabile amministrativo della ditta.

 

Il primo Giudice dava altresì conto che il Tribunale civile con decreto del 6.10.94 aveva respinto l’istanza del curatore fallimentare per l’estensione del fallimento anche nei confronti del D. e della moglie C., in proprio. Ma da un lato ricordava l’autonomia degli ambiti civilistico e penale, dall’altro evidenziava come quel giudice civile avesse deliberato in presenza di un quadro probatorio del tutto differente e ben più ristretto di quello invece ‘entrato’ nel processo penale, dopo quella pronuncia.

 

Dopo aver argomentato della sussistenza sia delle irregolarità di bilancio che della mal tenuta dei libri contabili (obbligatori in relazione al regime formale scelto dalla ditta ed al volume d’affari), e dopo aver riassunto i tempi dei fatti decisivi dell’intera vicenda societaria (pag. 6 e 7) il Tribunale analizza dettagliatamente i fatti di distrazione che giudica accertati: la sparizione della consistenza di cassa (secondo le registrazioni a libro giornale di circa 71 milioni di lire -ma contenente un prelievo destinato alla corresponsione del tfr ad alcuni lavoratori- secondo il perito poco più di 40 milioni di lire); i crediti nei confronti di clienti (per somma complessivamente inferiore a 23 milioni di lire); il prelievo della somma di lire 170 milioni, con versamento su un conto corrente intestato alla C., appena dopo aver ricevuto l’indennizzo assicurativo per l’incendio (a novembre 1990), concorrente a formare quella complessiva di circa 189 milioni, indicata nel bilancio del 1990 come utile ridistribuito tra i soci, in un contesto dove la società era inattiva da un anno, priva di dotazioni aziendali, gravata da debiti (tra cui quello dei 150 milioni ancora dovuti alla L.C., che condusse alla dichiarazione di fallimento); i quattro assegni indicati dal consulente del P.M., per un totale di circa 34.000.000 di lire. Il tutto è dettagliatamente riportato nelle pagine da 12 a 15.

 

2. Ha appellato il D., a mezzo del difensore fiduciario. Vuole l’assoluzione con formula ampia, perché non era gestore di fatto e perché comunque non vi sono stati episodi di distrazione di somme di denaro per finalità diverse dalla gestione aziendale.

 

Richiama le dichiarazioni della moglie e del teste Z., oltre alla decisione del Tribunale civile veneziano sulla mancata estensione del fallimento alla sua persona. Contesta poi che le deposizioni dei testi C., P. e B. siano prove idonee ad attribuirgli autonomi poteri di gestione, sia pur di fatto. In particolare, si deduce, D. si sarebbe limitato a recarsi in banca per le operazioni materiali necessarie per l’attività aziendale, a corrispondere a volte gli stipendi ai dipendenti, a predisporre le prime note (in quanto la contabilità sarebbe stata tenuta fino ad agosto 1989 da uno studio professionale), insomma, un impiegato amministrativo senza alcuna voce in capitolo nella strategia aziendale. La diligenza dell’imputato nel suo lavoro contabile sarebbe comprovata dal fatto che solo grazie al materiale documentale introdotto dal consulente della difesa nel corso della perizia sarebbe stato poi possibile ricostruire il complessivo quadro contabile; ed il fatto che l’ufficio amministrativo non sia stato attinto dalle fiamme comproverebbe sia che l’incendio non sarebbe stato doloso, sia che la contabilità sarebbe stata regolare. Per contro, le sue dichiarazioni agli organi della procedura fallimentare, alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero dovrebbero essere correttamente interpretate come indicazione di attività materiali di mera esecuzione.

 

Quanto ai fatti distrattivi, dedotto pure che il non aver optato per la contabilità semplificata sarebbe indice della volontà di agire correttamente, l’appellante contesta che vi sia prova dell’appropriazione della ‘cassa’ per finalità familiari, evidenziando il contrasto addirittura sulla sua consistenza. Quanto poi alla somma di 170 milioni suddivisa come utile, il D. afferma che correttamente sarebbe stata inserita in bilancio l’intera somma pattuita per la cessione alla S.M., ancorché questa dovesse corrispondere ancora 295 milioni di lire, poi non dati, sicchè l’utile risultante tenuto conto di tale cessione ben poteva essere distribuito tra i soci. Non sarebbe loro colpa il mancato successivo adempimento della cessionaria, mentre, per l’appellante, la ditta sarebbe stata sempre in attivo e quindi non vi era alcuno stimolo a fatti distrattivi. In ordine, da ultimo, ai quattro assegni, ci si richiama alle valutazioni del consulente tecnico della difesa ed alle spiegazioni già disattese dal primo Giudice, in particolare sui presunti versamenti-prestiti della C.  a favore della società e sulla mera eventuale confusione delle annotazioni nelle prime note. Ciò che conta sarebbe solo la corrispondenza tra gli importi recati dai quattro titoli e le somme versate dalla C. alla società.

 

Solo in subordine l’appellante chiede la diminuzione della pena, perché il fatto non sarebbe comunque particolarmente grave e la pena si caratterizzerebbe per ‘una durezza non in linea con le connotazioni oggettive e soggettive relative alla vicenda’, tant’ è che all’imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

 

 

3. L’appello è infondato in punto responsabilità.

 

Va preliminarmente dato opportuno atto dell’estrema e puntuale compiutezza della motivazione del primo Giudice, esattamente conforme alle risultanze probatorie in atti e caratterizzata da apprezzamenti di merito e ricostruzioni e valutazioni di ordine logico che questa Corte condivide integralmente, richiamandoli per tutto quanto diversamente non verrà argomentato.

 

Del resto, è significativo che i motivi d’appello trovino sostanzialmente risposta già dalla lettura integrale dell’impugnata sentenza, con la cui articolata motivazione le deduzioni difensive in realtà ben si guardano dal confrontarsi, come invece doveroso, limitandosi ad enucleare parti di ragionamento probatorio e logico e sfuggendo il riferimento a prove ed apprezzamenti decisivi, reiterando argomentazioni già motivatamente disattese.

 

3.1 Quanto al primo punto -l’attribuibilità al D. del ruolo di amministratore di fatto (e quindi la riferibilità anche alla sua persona delle condotte distrattive)- è infatti significativo constatare che la dedotta rivalutazione delle deposizioni considerate dal primo Giudice riguarda in realtà quelle più marginali e, invece, ignora nel modo più assoluto quelle più importanti (come le deposizioni C., B. e T., vale a dire dei soggetti che riferiscono momenti in cui vennero prese le decisioni strategiche della ditta, quelle che non potevano essere attribuite ad un mero ‘scrivano contabile’).

 

Si tratta di deposizioni che oltretutto si caratterizzano perché i tre testi, in modo assolutamente autonomo tra loro e pertanto con la massima genuinità, riferiscono un contesto fattuale perfettamente sovrapponibile, quanto al ruolo in concreto assunto e svolto dall’appellante. Tre deposizioni, ancora, non solo non contrastate da prove di opposta valenza probatoria, ma, lo si è detto, neppure da mere deduzioni: semplicemente, ignorate.

 

In particolare questi tre testi riferiscono rispettivamente, come visto, dell’acquisto della società, della decisione strategica di modificarne l’ambito di attività, della successiva cessione. Sono i momenti della ‘nascita’, della ‘vita’, della ‘morte’ del soggetto aziendale e D. è sempre presente. Con una presenza che non è solo fisica, di mero ‘supporto cartaceo’ proprio di un segretario o impiegato contabile in ausilio documentale a ‘chi decide e comanda’; è una presenza attiva, determinante, perché D. contratta e decide, insieme con C. e T. a seconda delle circostanze. E mai in tutto ciò entra, né direttamente né indirettamente (anche un solo accenno nella discussione alla necessità di render conto, di informare la socia C.).

 

Del resto, dalle deposizioni e, sostanzialmente, dalla stessa intrinseca contraddittorietà delle deduzioni difensive sulla ripartizione dei ruoli tra il D. e la moglie C., risulta il contesto di una società dove C. è solo il responsabile tecnico della produzione, la C. ha un ruolo formale ma non c’è mai, anche, in particolare ma non solo, nei momenti determinanti della vita sociale; esisterebbe una delega orale (dal contenuto assolutamente tuttora ignoto) ma neppure è anche solamente dedotto il controllo del delegante sul delegato, non vi sono fatti e condotte specifiche in cui D. avrebbe reso conto alla moglie ricevendo da costei direttive, verifiche, richieste. Insomma, è il quadro di una società dove sembrerebbe mancare l’amministratore.

 Epperò D. contratta, tratta le scelte strategiche e concorre in modo determinante alle decisioni. Cioè, amministra.

 

Le considerazioni che precedono hanno efficacia assolutamente assorbente sul punto.

 

In ogni caso, quanto agli altri aspetti toccati nei motivi di appello, pur del tutto secondari o addirittura neppure pertinenti al tema (=D. amministratore di fatto), il Tribunale ha già esaurientemente risposto per il contenuto delle dichiarazioni del D. e della moglie, per la limitata valenza della decisione del Giudice civile (è anzi significativo, in proposito, che quando la difesa esalta la correttezza e collaborazione dell’imputato e del suo consulente nel mettere a disposizione materiale documentale che il curatore non aveva, altro non fa che pienamente confermare l’esattezza degli specifici rilievi del Tribunale penale), per il regime di contabilità semplificata. E ancora, quanto alla contabilità, resta il fatto che non è stata possibile ricostruirla adeguatamente se non a seguito di perizia giudiziale e, nonostante ciò, con ampi margini di incertezza, atteso che nelle stesse prime note tardivamente prodotte (e ad ammettere pertanto la loro genuinità originaria) vi erano e vi sono inadeguatezze ed insufficienze. Né ha pregio l’attribuire ad una presunta collaborazione infedele o incapace del professionista asseritamene incaricato le responsabilità per le irregolarità accertate: innanzitutto la tardiva produzione di una generica nota con riferimento a presunte fatture (non prodotte) non è certo prova idonea e certa di un rapporto in atto e del suo contenuto; ma, oltretutto, talune delle irregolarità accertate erano grossolane e, come tali, non potevano sfuggire ad un committente personalmente obbligato al rispetto delle norme. Quanto all’incendio, ciò che rileva è l’aver ottenuto un risarcimento consistente a fronte di una non esaustiva prova della quantità e soprattutto qualità del prodotto perso.

 

3.2 Quanto al secondo punto -i fatti distrattivi- :

. in ordine alla cassa va evidenziato che il Tribunale ha privilegiato la lettura minimale, quindi operando una ricostruzione in favor rei a fronte, anche qui, di nessuna prova o deduzione specifica di fatti attestanti l’indisponibilità di cassa alcuna;

. in ordine alla somma di lire 170 milioni, è assorbente il rilievo che l’indicazione in bilancio dell’importo previsto per il pagamento del corrispettivo della cessione della società alla S.M. costituiva, nel momento della distribuzione dell’utile,  niente più che una posta contabile. In definitiva, a fronte di un permanente debito per il precedente acquisto (quei 150 milioni di lire dovuti alla L.C. SNC che condurranno proprio al fallimento), si contabilizza un credito del tutto a venire e la cui nient’affatto imprevedibilmente incerta riscossione trova clamorosa conferma proprio nel debito che la stessa M.S., ad oltre un anno dall’acquisto, mantiene nei confronti della propria avente causa e si sottrae al patrimonio sociale quanto esistente ed idoneo a pagare quel debito. In altre parole, M.S. ha acquistato l’azienda risultando inadempiente per la somma di almeno 150 milioni per più di un anno; la vende ad altri, l’acquirente rimane in debito per somma rilevantissima, e tuttavia l’alienante -che pur in situazione analoga non ha affatto provveduto a saldare il proprio- si comporta come se quel debito fosse denaro sonante e così distrae somme, quelle sì presenti dopo il risarcimento dell’assicurazione per l’incendio, attribuendole ai soci anziché provvedere ad onorare il proprio debito;

. in ordine agli assegni, le deduzioni difensive non superano gli specifici rilievi del Tribunale, che impongono di giudicare non provata la loro inequivoca destinazione ad una puntuale e specifica restituzione di denaro anticipato dalla socia C..

 

4. Confermata la responsabilità penale dell’appellante per il reato per cui è stato condannato, prima di passare all’esame del motivo di appello sul trattamento sanzionatorio va esaminata l’eccezione di legittimità costituzionale oggi proposta dalla difesa, e di cui alla nota depositata ed acquisita a verbale.

 

Nelle more del processo di appello è stata promulgata la legge n. 251 del 5.12.2005, cosiddetta ex Cirielli, che, tra l’altro, riduce i tempi di prescrizione per reati del tipo di quello per il quale oggi si procede.

 

Per effetto dell’art. 6 di quella legge, laddove in particolare riforma gli artt. 157 e 161 c.p., il delitto ascritto al D. sarebbe oggi prescritto. Ma il terzo comma dell’art. 10 dispone, come norma transitoria, che <se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione>.

 

Deduce la difesa oggi che tale esclusione violerebbe i principi posti dagli artt. 3 e 27 della Costituzione. In particolare, la seconda norma, stabilendo la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva, non consentirebbe distinzioni tra i vari gradi di giudizio; la prima, imponendo la parità di trattamento di situazioni analoghe, non consentirebbe di pervenire, per processi relativi agli stessi fatti ma commessi da più imputati nei cui confronti si proceda però separatamente, a diversi esiti, come invece accadrebbe se, e irragionevolmente, solo ad alcuni dei separati processi si applicasse la cd prescrizione abbreviata.

 

A giudizio di questa Corte distrettuale l’eccezione è manifestamente infondata.

 

La deduzione posta a sostegno del richiamo all’art. 27 Cost. è in realtà di sola suggestione dialettica. Perché il fenomeno della possibilità che processi a carico di più coimputati per il medesimo fatto, ma nei cui confronti per le evenienze più diverse si sia proceduto separatamente, possano avere conclusioni differenti anche per ragioni afferenti in qualche modo, direttamente o indirettamente, il rito o i tempi di trattazione, costituisce evenienza fisiologica della stessa previsione della possibilità di iter paralleli per il giudizio di un medesimo fatto.

 

Infatti, anche con la prescrizione quale disciplinata pre-legge 251 era, ed è, ben possibile che nei confronti dell’un imputato e del suo processo si pervenga ad una decisione definitiva nel merito e nei confronti dell’altro, e del suo diverso processo, si ‘chiuda’ con una sentenza di improcedibilità per mero decorso del tempo. Che si tratti di fisiologia in un sistema che prevede la separazione delle posizioni personali, pur a fronte della contestazione del concorso nel medesimo fatto, è a ben vedere comprovato proprio da tutte quelle strategie difensive che, specialmente nel caso di processi con un minimo di complessità, mirano proprio ad ottenere il risultato della separazione, spesso appunto prodromico ai ‘benefici’ connessi al solo trascorrere del tempo.

 

Ed è significativo che nessun rimedio sia dato al coimputato destinatario di sentenza di merito, per ottenere il risultato (prescrizione) in ipotesi ottenuto dal coimputato processato separatamente: in particolare, emblematicamente non operano in tale evenienza né gli istituti della revisione né quello dell’effetto estensivo.

 

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., è doverosa premessa sistematica la constatazione che nel caso di specie non trova applicazione l’art. 25 Cost.. Come specificamente sul punto insegnato da Corte costituzionale sent. n. 80 del 23.2.1995, <in tema di successione nel tempo delle leggi penali, il legislatore ordinario è vincolato dal precetto costituzionale solo al principio della irretroattività della legge incrimninatrice>, non anche, quindi, a quello della necessaria retroattività di una disciplina successiva più favorevole. Tant’è che il sistema ha appunto conosciuto la nota ‘eccezione’ della cd ultrattività delle leggi penali tributarie.

 

Deve allora innanzitutto affermarsi che, legge ordinaria l’art. 2 c.p. e legge ordinaria successiva la disciplina transitoria introdotta dall’art. 10.3 della legge 251/2005, tra le due norme non vi è alcuna intrinseca gerarchia che consenta all’una di divenire per sé il parametro della legittimità dell’altra.

 

Il quesito, solo proponibile allora, è quindi se la diversa soluzione che la disciplina transitoria introdotta dall’art. 10.3 legge 251/2005 dà rispetto all’art. 2 c.p. sia o meno tacciabile di manifesto vizio di irragionevolezza.

 

La risposta è, a giudizio di questa Corte veneta, appunto negativa.

 

Giova muovere dall’insegnamento di Corte cost. ord. 150 del 22.4 – 3.5.2002, secondo cui <quanto alla dedotta lesione dell’art. 3 della Costituzione è da rilevare che … non contrasta con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi del tempo, giacchè lo stesso fluire di questo costituisce per sé un elemento differenziatore, e che, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina >. Dunque, il mero fluire del tempo è per sé idoneo a non irrazionalmente differenziare, specialmente nella disciplina del passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, passaggio per sé non assistito, come si è prima visto, da obblighi costituzionali.

 

Questo principio vale, a giudizio della Corte, anche in relazione al succedersi dell’iter procedimentale, quando il legislatore individui dei punti, degli snodi, degli eventi processuali cui può non irragionevolmente attribuirsi una valenza differenziatrice.

 

Così è, per quanto qui rileva, l’esistenza di una sentenza di condanna di primo grado, cioè un’affermazione giurisdizionale di responsabilità, pur non definitiva e però resa dopo pieno contraddittorio nella valutazione delle prove.

 

Non è dedotto dall’appellante, ma altri hanno con argomentazione che impone il confronto affermato che mancherebbe nella fattispecie un parametro normativo di raffronto per la comparazione alla stregua del principio di eguaglianza: in altri termini, l’ancorare la diversità di disciplina allo stato dell’iter del procedimento sarebbe irrazionale perché si tratterebbe di una soluzione in qualche modo priva di riscontri sistematici.

 

Anche questa osservazione va però disattesa. Due sono almeno le situazioni normative ordinarie dove lo stato del procedimento rileva, e solo di per sé, per evitare la dissoluzione generalizzata dovuta al trascorrere del tempo di prescrizione.

 

La prima norma è quella posta dall’art. 578 c.p.p.. Mentre con la sentenza di primo grado, anche se di fatto la stessa abbia accertato la responsabilità (si pensi al caso peculiare di una prescrizione dichiarata solo per effetto di una derubricazione all’esito del dibattimento), nessuna pronuncia è possibile sull’azione civile, diversamente accade in appello, per il solo fatto che vi è stata una precedente pronuncia giurisdizionale di responsabilità.

 

La seconda norma si rinviene nell’art. 624 c.p.p.. Nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, il processo prosegue con il giudizio di rinvio ma la sentenza ha autorità di giudicato per le parti non in connessione essenziale con la parte annullata. E, quel che qui importa soprattutto, l’ormai costante giurisprudenza di legittimità insegna che, proprio nel caso della prescrizione che intervenga nel corso del giudizio di rinvio, essa non rileva se il rinvio attiene solo al trattamento sanzionatorio. Ciò, mentre in tale fase possono invece rilevare altre cause di estinzione del reato (come la remissione della querela, secondo Cass. Sez. 1, sent. 11206 del 28.9 – 9.11.1994 in proc. Pinzetta).

 

Né parrebbe aver pregio l’eventuale rilievo critico per cui tali due norme non si riferiscono in termini esatti alla nostra questione: quel che qui solo deve rilevare è che il sistema ordinario già conosce, e come norme generali e non di eccezione, situazioni e casi in cui diversa è la soluzione ad un medesimo problema a seconda dello stato in cui il processo si trovi.

 

Conforta la decisione di questa Corte anche il recente precedente di Cass. Sez. 6,  12.12.2005 in proc. RG 22494/2005.

 

Che la disciplina transitoria della legge 251/2005 presenti altri profili di palese irragionevolezza (così, incidentalmente, il riferimento all’apertura del dibattimento piuttosto che all’esercizio dell’azione penale o quanto meno all’atto che instaura l’irretrattabile fase giurisdizionale del giudizio, anche abbreviato) è aspetto qui non pertinente e rilevante.

 

5. Quanto, da ultimo, alla pena.

 

E’ vero che il D. non è incensurato (ha un precedente per appropriazione indebita e numerosi precedenti per violazione della legge sugli assegni, oggi pur depenalizzati). Si tratta però di precedenti comunque remoti.

 

Il fatto per cui si procede non è di peculiare gravità, pur non essendo obiettivamente di lieve rilievo.

 

La condotta, anche procedimentale, dell’imputato non può certo essere neppure in ipotesi ascritta tra quelle più negative.

Dall’imputazione di incendio, che diversa coloritura avrebbe certamente dato alla sua personalità, il D. è stato assolto.

 

Insomma, giudica questa Corte che debba convenirsi con la difesa che la pena base determinata dal primo Giudice è eccessiva; per contro non appare possibile ridurre il terzo riconosciuto per le generiche giudicate prevalenti (anche qui dovendosi convenire con la difesa di una qualche contraddizione, forse, rispetto alle ragioni che hanno spiegato la quantificazione della pena base).

 

Valutati anche i residui criteri soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 133 c.p., la pena base va pertanto ridotta da quattro anni e sei mesi a tre anni sei mesi di reclusione (con distacco dal minimo edittale atteso che, come avvertito, il fatto non è affatto dei più lievi, per l’importo del fallimento e per l’obiettiva ‘disinvoltura’ con cui denaro sufficiente a pagare i debiti è stato distratto a favore proprio e di altri, con consapevole danno, e prevedibilissimo, dei creditori). Su tale pena vanno operate due riduzione del terzo: a due anni quattro mesi (=mesi ventotto) per le attenuanti generiche, alla pena finale di un anno sei mesi e venti giorni di reclusione (= mesi 18 e gg.20) per il rito.

 

Nel resto l’impugnata sentenza va confermata.

 

P.Q.M.

 

Visto l’art. 24 l. 87/1953,

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 l. 251/05 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost..

 

Visto l’art. 605 c.p.p.

in parziale riforma della sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA in data 5.4.2004, appellata da D. A., riduce la pena a un anno sei mesi venti giorni di reclusione.

Conferma nel resto.

 

Venezia,  22. 12. 2005

Il Consigliere estensore                                                 Il Presidente

   dr. Carlo Citterio                                                     dr. Ugo Di Mauro

 
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