Ex-Cirielli: costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.? L'ordinanza di remissione alla Consulta del Tribunale di Perugia
R.G. notizie di reato n 93/96 R.G. GIP n. 995/96 R.G. DIB. n. 6041/00
TRIBUNALE DI PERUGIA SEZIONE DISTACCATA DI GUBBIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Perugia dr. Marco VEROLA - Sezione distaccata di Gubbio all'udienza del 12 DICEMBRE 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente: ordinanza nel procedimento indicato in epigrafe a carico di L. R. P. A. M. C. P. C. P. Imputati del reato di cui agli arti 81 c. 2 - 110 e 643 C.P. - Attesa l'eccezione di costituzionalità dell'art 10 c. 3 L. 251/05 sollevata dalla difesa degli imputati L., C. e C., con riferimento agli artt. 3 – 24 - 25 - 111 della costituzione, - uditi il P.M. e il difensore della P.C. F. E. che hanno chiesto il rigetto della eccezione ed udito altresì il difensore dell'imputata P. il quale ha chiesto il rigetto dell'eccezione motivandolo con la irrilevanza della questione di costituzionalità con riguardo alla sua assistita per la quale ricorrerebbero le condizioni per una sentenza di proscioglimento nel merito ex art 129 c. 2 cpp; - letti gli atti del procedimento penale n. 6041/00 R.G. Dib (995/96 R.G Gip e 93/96 R.G.N.R.) a carico degli imputati predetti; - atteso che sì procede per il reato di cui all'art 643 c.p., che il dibattimento è stato aperto in data 12 febbraio 2002 e che all'odierna udienza il processo doveva essere discusso; - considerato che, in base alla disciplina dettata dagli artt. 157 e seg. c.p., prima delle modifiche introdotte dall'art 6 L. n. 251/05, il termine di prescrizione ordinaria era pari ad anni 10 mentre quello di prescrizione massima a seguito delle cause interruttive succedutesi era di anni 15; - rilevato per contro che, applicando la disciplina introdotta dall'art 6 L. n. 251/05, il termine di prescrizione ordinaria sarebbe pari ad anni 6 e quello di prescrizione massima a seguito delle cause interruttive sarebbe pari ad anni 7 e mesi 6 , termine ormai interamente decorso alla data odierna; - considerato che ai sensi dell'art. 10 e 3 L. n. 251/05 la nuova disciplina dettata dall'art 6 è inapplicabile ostandovi il fatto che alla data di entrata in vigore della stessa era già stato aperto il dibattimento; - atteso che viene sollevata dalla difesa e che comunque deve anche essere posta d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del citato art 10 e. 3 L n. 251/05 per contrasto con l'art. 3 della costituzione OSSERVA QUANTO SEGUE E' noto come l'art 25 cpv. Cost. non imponga la retroattività di norme penali più favorevoli, ma vieti esclusivamente la retroattività in malam partem. D'altro canto, se l'art 2 e. 3 c.p. assicura in generale (con il solo limite del giudicato già formatosi) l'applicazione del trattamento più favorevole sopravvenuto, ciò non significa che non possa essere esclusa la retroattività di quest'ultimo. Nell'avvalersi di tale facoltà il legislatore non può, però, eludere il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e deve dunque assicurare il pari trattamento dei cittadini. Se può dunque essere esclusa in radice la retroattività di tutte le norme penali più favorevoli sopravvenute alla commissione del fatto ovvero di alcune di esse, magari per alcuni tipi di reato, non può invece introdursi un regime transitorio che, prescindendo dalla valutazione del fatto, abbia l'effetto di far dipendere la retroattività della più favorevole disciplina sopravvenuta da fattori del tutto estrinseci, estranei cioè alla logica del trattamento sanzionatorio, in quanto connessi, invece, all' evoluzione del processo penale ed allo stato in cui esso sia per avventura pervenuto ad una certa data. Invero, nel caso in cui l'effetto retroattivo della disciplina sopravvenuta sia correlato al mero dato che il processo abbia o meno varcato una certa soglia, può prospettarsi una disparità di trattamento tra coloro che hanno commesso il medesimo reato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, alcuni dei quali, solo perché processati più rapidamente, si trovino ad essere giudicati in base alla disciplina previdente, a differenza degli altri che per le cause più diverse abbiano beneficiato di un iter processuale più lento. La disparità appare particolarmente evidente nel caso di reati a concorso necessario, ove alcuni dei concorrenti si trovino in fase dibattimentale ed altri, magari a seguito di nullità accertate nell'udienza preliminare, non siano ancora stati rinviati a giudizio. In tale quadro la scelta del legislatore (art. 10 e. 3 L. n. 251/05) di rendere applicabile retroattivamente la nuova disciplina in tema di prescrizione di cui all' art. 6 L. n. 251/05 solo nel caso in cui non sia ancora stato aperto il dibattimento sembra in contrasto con l'art. 3 Cost, proprio perché va ad introdurre un regime differenziato a fronte di situazioni identiche, rispetto alle quali l'individuata linea di demarcazione, costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, pare priva di concreta giustificazione. Né sembra possibile sostenere che le norme in tema di prescrizione abbiano natura processuale e siano dunque soggette al diverso principio "tempus regit actum", così come sembra doversi escludere che abbia natura processuale la norma transitoria di cui all'art. 10 L. 251/05, la quale, al contrario, richiama al c. 2 prima parte l'art. 2 c.p. e prevede di seguito un regime differenziato solo per la norma che introduce la nuova disciplina in tema di prescrizione, di fatto erodendo parzialmente la sfera di applicazione di quest'ultima. Poiché in base alla nuova disciplina il reato ascritto agli imputati L. R., P. A. M., C. P. e C. P. sarebbe ormai prescritto, deve prendersi atto della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 10 c. 3 L n. 251/05 per contrasto con l'art 3 Cost. Va infine osservato che la questione si presenta rilevante anche per l'imputata P. A. M. ritenendosi inammissibile, siccome avanzata all'esito dell'istruttoria dibattimentale quando ormai si sarebbe dovuto procedere alla discussione finale del processo ex art, 523 e segg. cpp, la richiesta di proscioglimento nel merito ex art. 129 e. 2 epp proveniente dalla difesa dell' imputata predetta P.Q.M. visto l'art 23 L. 87/1953 DICHIARA rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 c. 3 L. n. 251/05 per contrasto con l'art 3 della Cost; SOSPENDE IL PROCESSO ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che l'ordinanza di cui è data lettura in udienza alle parti sia notificata agli imputati al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Gubbio 12 dicembre 2005 Il Giudice Dr. Marco Verola
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