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 Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 21 settembre 2005 (dep. 14 ottobre 2005), n. 37463 (n. 1742/2005)

In materia di diffamazione a mezzo della stampa e diritto di cronaca, l'esimente opera anche nel caso in cui il giornalista abbia aggiunto al nucleo oggettivamente vero dell'episodio riportato, ulteriori dati imprecisi, sempre che tali elementi siano non decisivi nč determinanti, ossia incapaci di alterare la veritā oggettiva della notizia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente 
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
 
 SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.G. nato il ...
avverso la sentenza del 29/09/2004 della Corte d'Appello di Perugia;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per annullamento senza rinvio perche'  il fatto non costituisce reato;
udito il difensore Avv. A.F.A del foro di Roma, sostituto processuale dell'avv.to F.F.M. del foro di Perugia, per il ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
La Corte:
  OSSERVA
Con sentenza 18.4.2002, il Tribunale di Perugia condannava A.G. alla pena di euro 150,00 di multa - oltre pubblicazione a proprie spese della sentenza e risarcimento del danno, con provvisionale, in favore della parte civile - quale responsabile del reato di diffamazione a mezzo della stampa, in relazione all'articolo a sua firma, pubblicato sul quotidiano ... in data 23.8.1997, ritenuto lesivo della reputazione di M.M..
Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, confermava integralmente.
Si e' cosi' conformemente ritenuto, dai giudici di merito, che il giornalista, pur diffondendo la notizia di un fatto vero - costituito dall'arresto del M. per plurimi episodi di concussione nella qualita' di capo dell'ufficio tecnico del comune di ...
- avesse tuttavia esorbitato dai limiti del diritto di cronaca di per cio' stesso che egli aveva aggiunto circostanze viceversa risultate non corrispondenti a verita', e cioe' la concussione operata dal M. in persona del geom. C. - che "da vittima si sarebbe trasformato in complice" - ovvero altre ne aveva enfatizzate, con riferimento al numero delle persone asseritamente concusse, indicato come maggiore di quello effettivamente risultante, si' da potere affermare che il M. aveva imposto una sorta di "tassa istituzionale", nonche' all'entita' delle somme rinvenute sui conti correnti dell'indagato, indicate in misura superiore a quella reale e definite "bottino"; concludendosi, pertanto, nel senso che il
giornalista aveva "pesantemente colorito il suo articolo eccedendo, cosi', nella cronaca e violando il principio di continenza".
Avverso la sentenza del giudice di appello l'imputato ricorre per cassazione, deducendo, con atto personalmente  sottoscritto, la manifesta illogicita' della motivazione, sul rilievo che, una volta ritenuta giustificata dall'esercizio del  diritto di cronaca la notizia dell'avvenuto arresto del M. per concussione, sarebbe stato incongruo attribuire carattere di  ingiustificata lesivita' della reputazione di esso M. ai particolari enunciati dai secondi giudici, da riguardarsi soltanto come "elementi accessori alla notizia medesima, ritenuta complessivamente attendibile e meritevole di attenzione pubblica".
Con atto sottoscritto dal difensore, il ricorrente denuncia poi:
1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 51, 59 ult. co. e 595 cod. pen. in ordine alla sussistenza degli elementi della diffamazione, atteso che le rilevate difformita'  dal vero erano risultate del tutto marginali, frutto di un "errore involontario" o commesso in assoluta buona fede (avendo egli appreso la notizia da fonti attendibili e riscontrate in sede giudiziaria), ed inidonee a configurare l'ipotesi della violazione del principio di  continenza;
2) violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., nonche' mancanza di motivazione, nell'assunto che la sentenza non avrebbe illustrato e spiegato il senso e fondamento dell'affermazione secondo cui l'elemento soggettivo del reato era desumibile dal fatto che il giornalista aveva "non solo riportato la notizia dell'arresto del M. ed i reati di cui questi era accusato", ma anche "valutato tale comportamento nel suo complesso dando della persona un quadro negativo".
I ricorsi, che in rilevante misura e nel loro nucleo essenziale, prospettano identici vizi della sentenza, sono meritevoli di accoglimento.
I due atti di ricorso sottopongono all'attenzione di questa Corte, sia pure con diverse sfumature, l'identico tema, in  punto di diffamazione a mezzo della stampa, del limite della verita' della notizia diffusa dal giornalista ai fini  dell'applicabilita' dell'esimente ex art. 51 cod. pen..
Il giudice di legittimita' ha costantemente affermato che la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. si configura solo se i fatti divulgati siano veri o seriamente accertati, e se, inoltre, l'interesse pubblico all'informazione sia appagato in termini di adeguatezza; ed ha altresi' precisato che, come non inducono il superamento del limite della verita' modeste o marginali inesattezze che incidono su semplici modalita' del fatto narrato senza modificarne la struttura essenziale, cosi' anche l'altro requisito va inteso in senso relativo, potendo nei singoli casi risultare adeguati
anche coloriture e toni aspri o polemici.
Quel che conta, dunque, ai fini di applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, e' che risulti rispettata, nella pubblicazione di una notizia, la verita' oggettiva dei fatti - intesa come rigorosa corrispondenza alla realta' - per tutti  quegli elementi che costituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo; cosi' come deve ritenersi non valicato il limite dell'esercizio del diritto di informazione e, quindi, non  preclusiva dell'operativita'  della causa di giustificazione l'enunciazione di dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorche' imprecisi, in quanto non decisivi ne' determinanti, cioe' capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verita' oggettiva della notizia, cosi', ugualmente, deve ritenersi che questa stessa tolleri, senza nulla perdere ai fini di applicazione dell'esimente, le addizioni o le sottrazioni di particolari marginali, ovvero la descrizione approssimativa dei medesimi.
Nella specie, allora - ed indiscusso l'interesse rivestito dal fatto narrato per l'opinione pubblica secondo il principio della pertinenza - risulta evidente, anche attraverso la comparata lettura della conforme sentenza di primo grado, che i particolari non veritieri non hanno apprezzabilmente inciso sul nucleo essenziale della notizia diffusa e vera - l'emissione di misura cautelare in carcere nei confronti del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di ... per fatti di  concussione - stante l'assoluta inidoneita', in tal senso, e del riferimento ad oltre 60 persone asseritamente concusse - in quanto l'ordinanza cautelare aveva indicato quali vittime del reato "non meno di trentotto persone", numero piu' che sostanzioso (e non chiuso) - e della indicazione di un duplice ruolo assunto dal geom. ..., in detta ordinanza accusato  chiaramente di vero e proprio concorso nei fatti di concussione spartendo con il M. il provento della concordata attivita' criminosa - e, infine, della quantificazione degli illeciti proventi in 300 milioni di lire, essendosi dato atto gia' dai giudici di primo grado dello stato delle indagini nel senso di una accertata disponibilita' sui conti correnti dell'indagato di somme "non superiori" (e dunque a tale importo prossime) ai cento milioni oltre che delle accuse di ricezione di mobili e, ancora, di assegni per circa venti milioni.
Deve pertanto escludersi, e contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale senza alcuna spiegazione sul punto, a fronte della notizia vera e legittimamente pubblicata dell'arresto del M. per plurimi episodi di concussione in  termini sostanzialmente corrispondenti a quelli dell'accusa sulla base delle indagini (non rilevando, ovviamente, il successivo esito del procedimento), fatto ex se idoneo a ledere nel massimo grado la reputazione del soggetto, sia  l'oggettiva capacita' delle "addizioni" a produrre una ulteriore ed apprezzabile deminutio della medesima, sia che le stesse, laddove rese nei termini descrittivi della imposizione di una sorta di "tassa istituzionale" e di un "bottino" - rispettivamente riferiti alla pratica delle reiterate illecite dazioni cui, secondo l'accusa, aveva dato luogo l'attivita'  concussiva attribuita al M., ed al compendio degli illeciti profitti conseguiti a tale attivita'  - abbiano ecceduto il limite della continenza espositiva.
Trattandosi, infatti, con tutta evidenza, di definizioni "giornalistiche" non qualificabili, per quanto enfatizzate e caricate, come arbitrarie ed esorbitanti (se non anche iperboliche) rispetto all'oggettivita' dei fatti quali, al momento,  risultavano sulla base di quanto esposto nell'ordinanza cautelare; e, tanto meno, sussumibili nell'ipotesi di gratuita ed ingiustificata lesione del patrimonio morale del soggetto direttamente coinvolto nella vicenda narrata, questa stessa, nella specie, potenzialmente determinativa di vero allarme sociale al punto di rendere lecito al giornalista (titolare di  un diritto-dovere di informazione) darne diffusione adottando un linguaggio particolarmente colorito e tuttavia strumentale, e come tale intellegibile ed inteso, a rappresentarne, senza sbavature e concessioni ad illazioni lesive dell'altrui patrimonio morale, la gravita' e la intera sostanza.
Alla stregua di tali considerazioni, deve trovare piena applicazione l'invocata esimente del diritto di cronaca; e, pertanto, avuto anche riguardo alla piu' che presumibile assenza di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli gia' valutati dai giudici di merito, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, non essendo punibile l'imputato perche' il fatto non costituisce reato.
 
 P.Q.M.
La  Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non costituisce reato.
Cosi' deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 21 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2005
 
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