E' reato portare nella cabina elettorale (senza depositarlo al seggio) un sistema di ripresa come un telefono cellulare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio - Presidente -
Dott. SCARLINI Enrico V. S. - rel. Consigliere -
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.P.L. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SPINACI SANTE che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
Udito il difensore presente avvocato BAGATTINI FEDERICO del foro di FIRENZE si riporta ai motivi.
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 18 maggio 2017, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto B.P.L. colpevole del reato previsto dalla L. n. 96 del 2008, art. 1 per avere introdotto, il 24 febbraio 2013, nella cabina elettorale il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale che aveva appena compilato, solo convertendo la pena detentiva irrogatagli nella pena pecuniaria di Euro 15.000 di ammenda.
L'imputato aveva ammesso di avere scattato la fotografia alla scheda elettorale in cui risultava già impresso il suo voto ma il suo difensore assumeva non essersi consumato il reato contestato poichè la condotta dell'imputato avrebbe dovuto essere preceduta, secondo la lettera della norma, dall'invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.
La Corte territoriale aveva, invece, confermato la condanna del B. affermando che la norma punitiva non prevedeva affatto, come elemento costitutivo del reato contestato, il previo invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina elettorale strumenti atti a fotografare il voto espresso.
La Corte riteneva, infine, l'inapplicabilità del disposto dell'art. 131 bis cod. pen., in considerazione della gravità del fatto consumato, posto che, alla vietata introduzione nella cabina elettorale del mezzo di riproduzione, già di per sè condotta costituente reato, si era aggiunta anche la effettiva fotografia della scheda elettorale appena compilata.
2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2 - 1 - Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in quanto, se è vero che il comma 1 della norma citata prevede la punizione di chi porta all'interno della cabina degli strumenti atti a fotografare il voto, è altrettanto vero che i commi successivi dettano gli adempimenti che il presidente del seggio deve attuare per rendere concreto tale divieto, consistenti nell'invitare l'elettore a depositare le apparecchiature prima di entrare in cabina.
2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del disposto dell'art. 131 bis cod. pen..
Il comportamento era del tutto occasionale e l'omissione dell'invito da parte del presidente aveva certamente diminuito il coefficiente psicologico del fatto e, quindi, la sua gravità.
Il precedente penale non era impeditivo.
2 - 3 - Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in riferimento al calcolo della pena pecuniaria sostitutiva, non essendo possibile limitare il ragguaglio previsto dall'art. 459, comma 1 bis introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 203 al solo caso delle pene pecuniarie irrogate con il decreto penale.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1 - Il testo del D.L. 1 aprile 2008, n. 49, art. 1 conv. in L. 30 maggio 2008, n. 96 è il seguente:
1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 Euro.".
2 - L'interpretazione letterale di tale norma non si presta ad equivoci, nel senso che la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma 1 della stessa - l'introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l'espressione del voto - a cui, difatti, fa esclusivo riferimento il comma 4 nel prevedere la sanzione penale in caso di sua inosservanza.
I commi secondo e terzo della norma in oggetto dettano solo le condotte di cui il presidente del seggio è onerato, la cui inosservanza peraltro è priva di conseguenze penali per il medesimo. Dal che si deduce come tali ulteriori condotte, ed in particolare l'invito del presidente all'elettore a depositare le apparecchiature di registrazione, previsto dal comma 2, non costituiscono alcuna condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al comma 1.
3 - Se ne deduce pertanto la correttezza della decisione impugnata sul punto, posto che, in fatto, era emerso che il ricorrente aveva, comunque, violato il divieto posto dalla norma penale, introducendo il proprio telefono cellulare nella cabina elettorale. Peraltro anche attuando il pericolo che il precetto intende scongiurare, fotografando la sua espressione di vito.
Così da giustificare, sul piano logico, la conclusione a cui erano pervenuti i giudici del merito sulla particolare gravità della condotta posta in essere dal B., al fine di negare la speciale formula di proscioglimento prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
Sono, conclusivamente, infondati il primo ed il secondo motivo di ricorso.
4 - Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di ricorso.
La L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 53, ha, infatti, introdotto, nell'art. 459 cod. proc. pen. (in tema di procedimento per decreto penale), il comma 1 bis, che consente al giudice di determinare la misura della sanzione penale, sostitutiva della pena detentiva, non più nei termini generali stabiliti dall'art. 135 cod. pen. (Euro 250 per ogni giorno di pena detentiva), ma in misura variabile (tenendo conto della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare) da un minino di Euro 75 ad un massimo pari al triplo di tale somma, per ogni giorno di pena detentiva.
Il ricorrente assume che tale trattamento di maggior favore debba applicarsi, non al solo caso del procedimento per decreto, ma a tutti i casi in cui la pena detentiva può essere trasformata in pena pecuniaria e, quindi, anche nel caso di specie, ove, ad esito del prescelto rito abbreviato, la sanzione detentiva è stata sostituita in quella pecuniaria ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53.
Tale pretesa è però priva di fondamento.
E' infatti evidente che il legislatore, nell'introdurre, con la L. n. 103 del 2017, nell'art. 459 cod. proc. pen., il comma 1 bis, ha inteso favorire la definizione contratta del processo penale, ad evidenti fini deflattivi, consentendo, nel solo caso del rito alternativo del decreto penale, il più semplificato fra quelli previsti dall'ordinamento, un'ulteriore contrazione della risposta sanzionatoria (laddove poi la pena può essere già diminuita in misura maggiore rispetto agli altri riti semplificati, della metà piuttosto che di un terzo come nel caso dell'applicazione concordata della pena e del giudizio abbreviato).
Si tratta pertanto di una disposizione di favore giustificata dal risparmio di attività processuali e che, per tale ragione, non può essere considerata, come vorrebbe il ricorrente, una norma di applicazione generale, se non ponendo in dubbio l'intero impianto premiale del codice di rito.
4 - Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2018
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