Il reato previsto e punito dall'art 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico o telematico) è di pericolo "si concretizza ogniqualvolta l'ingresso abusivo riguardi un sistema informatico in cui sono contenute notizie riservate, indipendentemente dal tipo di notizia eventualmente appresa"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Presidente -
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.U., nato a (OMISSIS) avverso la sentenza del 12/04/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, avv. Sebastiano Russo in sost. Dell'avv. Giulio Cola, che si riporta ai motivi, di cui chiede l'accoglimento.
Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato P.U. - sottufficiale della Guardia di Finanza - per essersi abusivamente introdotto nel sistema informatico "(OMISSIS)" al fine di acquisire informazioni sulla situazione reddituale della moglie, con cui aveva in corso una causa di separazione (art. 615/ter c.p.).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale si avvale di tre motivi.
2.1. Col primo lamenta la violazione degli artt. 420 - 420/bis e 420/quater c.p.p., derivante dal fatto che P. fu dichiarato "assente" all'udienza preliminare del 22/5/2014, invece che "contumace", sebbene la L. 11 agosto 2014, n. 118 - che ha disciplinato il regime transitorio susseguente alla L. 28 aprile 2014, n. 67 - sia entrata un vigore il 12 agosto 2014.
2.2. Col secondo lamenta la violazione dell'art. 122 c.p.p., derivante dal fatto che il processo si è svolto con rito abbreviato - su impulso del difensore nonostante la procura speciale a lui conferita non contemplasse siffatta facoltà.
2.3. Col terzo si duole della motivazione concernente il giudizio di responsabilità, in quanto:
a) è stato dato per pacifico che fosse stato P. ad introdursi nel sistema informatico, senza considerare che la rete è un sistema complesso, che non si risolve in un numero identificativo, cosicchè non vi è prova che sia stato lui ad introdursi nel sistema e vi è anche incertezza sul luogo in cui è avvenuto l'accesso;
b) non sono stati accertati i limiti e le condizioni dell'accesso, risultanti dal complesso delle disposizioni impartite dal titolare del sistema, sicchè non vi è prova che l'accesso sia stato abusivo;
c) i giudici hanno travisato il dato relativo alle informazioni carpite dal sistema, dal momento che nella causa civile è stata prodotta solo una visura camerale tratta da registri pubblici - con i dati della ditta intestata alla consorte.
Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come lo stesso ricorrente rammenta, la disciplina dell'assenza fu introdotta dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17/5/2014. Pertanto, alla data del 22/5/2014 (data dell'udienza preliminare), il processo doveva svolgersi nel rispetto della nuova normativa, stante la natura processuale della norma appena introdotta. A nulla rileva, al riguardo, che la L. 11 agosto 2014, n. 118 - che ha disciplinato il regime transitorio - sia entrata in vigore il 12 agosto 2014, dal momento che detta legge ha inteso regolare lo svolgimento dei processi in cui, alla data del 17 maggio 2014, era già intervenuta la dichiarazione di contumacia o che si trovavano in fase dibattimentale, e non già di quelli che alla data del 17 maggio 2014 dovevano ancora avviarsi; per gli altri non poteva che operare il principio tempus regit actum. Tanto, senza considerare che la questione non era stata sollevata in appello e che l'appello fu ritualmente proposto dall'imputato.
2. Parimenti infondato, in maniera manifesta, è il secondo motivo di ricorso, dal momento che la procura speciale conferita dall'imputato al difensore contemplava espressamente la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato. Al riguardo, inutilmente artificiosa è l'interpretazione data dal ricorrente allo scritto, dal momento che la semplice lettura dello stesso rivela l'intenzione dell'imputato di conferire al difensore una procura estesa al giudizio abbreviato, e non solo al potere di rimessione della querela. Ne rappresenta conferma (seppur non necessaria) il fatto che nessuna doglianza era stata sollevata in appello.
3. Non appare fondato, infine, nemmeno l'ultimo motivo di ricorso, con cui è contestata l'esistenza stessa del reato e la sua commissione da parte dell'imputato.
Premesso che in appello l'imputato non ebbe a contestare l'ingresso - da parte sua, nella maniera che gli è contestata - nel sistema informatico "(OMISSIS)" e che sollevò censure unicamente con riguardo alla qualificazione del fatto, rifacendosi alla giurisprudenza che reputava irrilevante, dal punto di vista penale, lo scopo eventualmente perseguito dall'agente (quella giurisprudenza assegnava rilevanza ai limiti posti dall'amministratore del sistema), va rilevato che, nel frattempo, è intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha chiarito che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter c.p., comma 2, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (n. 41210 del 18/5/2017, rv 271061). Trattasi, all'evidenza, proprio della situazione ricorrente nella specie, dal momento che, indipendentemente dai limiti "formali" posti dall'amministratore, P. sì introdusse nel sistema "(OMISSIS)" allo scopo di trarne elementi utili alla causa civile in corso, e, quindi, per ragioni ontologicamente diverse da quelle per cui il potere gli era stato conferito. E poichè lo scopo della norma è quello di inibire "ingressi abusivi" nel sistema informatico, non assume rilievo ciò che l'agente ebbe a carpire indebitamente (se notizie riservate o altrimenti recuperabili), ma l'ingresso stesso, non sorretto da ragioni collegate al servizio (pubblico o privato) svolto. La norma in questione configura, infatti, un reato di pericolo, che si concretizza ogniqualvolta l'ingresso abusivo riguardi un sistema informatico in cui sono contenute notizie riservate, indipendentemente dal tipo di notizia eventualmente appresa. E non c'è dubbio che il sistema "(OMISSIS)" contenga notizie della più varia natura, tra cui anche notizie e dati destinati a rimanere segreti o riservati.
4. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, in parte infondati e in parte inammissibili, non possono trovare accoglimento;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2019
|