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 Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 25 ottobre 2018 (dep. 27 novembre 2018), n. 53217

Nomina di fiducia non depositabile via PEC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.G.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/12/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del primo dicembre 2015, la Corte di appello di Ancona ha riformato, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pronunzia di condanna di D.G.A. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale deliberata dal Tribunale di Ascoli Piceno, che lo aveva riconosciuto responsabile quale legale rappresentante della s.r.l. (OMISSIS), dichiarata fallita il 14 maggio 2009.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente con due atti distinti.

2.1. Con un primo ricorso, egli ha lamentato che, nonostante l'Avv. Paolo De Nuzzo, in vista dell'udienza del primo dicembre 2015 dinanzi alla Corte di merito, avesse fatto tenere in Cancelleria, a mezzo PEC, la propria nomina fiduciaria e la dichiarazione di adesione all'astensione, la Corte non ne aveva tenuto conto ed aveva trattato e definito comunque il processo in assenza del difensore di fiducia.

2.2. Con un atto denominato "motivi aggiunti", il ricorrente ha rappresentato che:

- non aveva potuto fornire la documentazione alla curatela perchè la società era stata rilevata da tale D.M.C., che gli aveva impedito l'accesso presso la (OMISSIS), dove i documenti erano custoditi;

- quanto alla bancarotta per distrazione, la società (OMISSIS) aveva subito un furto di 40.000 Euro, la sottrazione di 70.000 Euro da parte di un socio, l'esborso di altri 60.000 a quest'ultimo socio per tacitarne le pretese, l'incendio e la forzata chiusura del locale per sessanta giorni, sicchè l'imputato era dovuto ricorrere a prestiti usurari.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.

2. Il motivo concernente l'omesso rinvio dell'udienza del primo dicembre 2015 è infondato.

2.1. A tal proposito, giova rilevare che l'incarto inviato via PEC dall'Avv. Paolo De Nuzzo (così come risulta dagli allegati al ricorso), consta sia di una nomina a suo favore con revoca di altri difensori, sia di una dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi dell'Avvocatura. Di tali atti non vi è traccia del fascicolo, quindi deve ritenersi che il Collegio della Corte di appello di Ancona dinanzi al quale si è celebrata l'udienza del primo dicembre 2015 non ne abbia avuto contezza, come peraltro ipotizzato dallo stesso ricorrente.

2.2. Ebbene, il motivo di ricorso va disatteso. La dichiarazione di adesione all'astensione dell'Avv. De Nuzzo poteva fondatamente sostenere un rinvio del processo nel momento in cui fosse stata depositata la sua nomina fiduciaria nelle forme di cui all'art. 96 c.p.p., comma 2. Tale disposizione, dedicata esclusivamente a disciplinare le forme attraverso le quali l'Autorità che procede può essere posta a conoscenza della nomina fiduciaria, prevede che quest'ultima è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. Ne consegue che, al di fuori del caso di dichiarazione dell'indagato o imputato che nomini il difensore e che sia raccolta direttamente dall'Autorità ricevente, la nomina incorporata in un atto scritto può seguire solo due canali di comunicazione all'autorità che procede, o la consegna o la trasmissione via raccomandata, mentre non è espressamente prevista nessun'altra forma di veicolazione. Anzi, è proprio la regolamentazione espressa della modalità di trasmissione solo via raccomandata che lascia escludere che per "consegna" possa intendersi una forma di comunicazione dell'atto diversa dal materiale deposito di esso presso l'ufficio deputato a riceverlo. Alla luce di queste considerazioni, deve pertanto ritenersi che la nomina dell'Avv. De Nuzzo non fosse stata formalizzata siccome nè ritualmente consegnata nè ritualmente trasmessa alla Corte di appello, il che rende superfluo che il Collegio si soffermi sulla valenza della trasmissione via PEC della dichiarazione di adesione all'astensione che vi si accompagnava, non provenendo, quest'ultima, da un difensore la cui nomina fosse stata regolarmente portata a conoscenza della Corte di appello.

3. I cd. "motivi aggiunti" sono completamente inammissibili perchè non denunziano vizi ex art. 606 c.p.p., ma mirano ad introdurre nuove valutazioni in fatto, sulla base di una prospettiva assertiva e soggettivamente orientata che pretenderebbe da questa Corte una rivalutazione del merito della res iudicanda estranea ai confini del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

4. Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


rigetta il ricorso e condanna processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

 
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