Sulle spese per le intercettazioni
(pubblicato sulla GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50)
Art. 1
Armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione
delle spese di intercettazione
1. Dopo l'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente:
«Art. 168-bis (L) (Decreto di pagamento delle spese di cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di
quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime). - 1. La
liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di
quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e'
effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico
ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le
operazioni di intercettazione.
2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla
iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' titolo
provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al
beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla disposizione di
cui all'articolo 168, comma 3.
3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai
sensi dell'articolo 170.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018
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