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 Decreto-Legge 22 giugno 2018, n. 73 - Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale

Bari: sospensione termini e prescrizione per decreto-legge. In vigore dal 22 giugno 2018

 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018)

                               Art. 1    Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al   Tribunale di  Bari  e  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il   medesimo tribunale 
 
  1. Fino al 30 settembre  2018,  nei  procedimenti  penali  pendenti
dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della  Repubblica  presso
il medesimo Tribunale sono sospesi i termini  di  durata  della  fase
delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura  penale  a
pena di inammissibilita' o decadenza, nonche' per la presentazione di
reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre  sospesi
i processi penali pendenti in qualunque  fase  e  grado,  dinanzi  al
Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale. 
  2. La sospensione di cui al comma 1  non  opera  per  l'udienza  di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri e nei processi con imputati  in  stato  di
custodia cautelare, fatta salva, dal 1° al 31 agosto,  l'applicazione
dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.  La
sospensione di cui al comma 1 per i termini  stabiliti  per  la  fase
delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti  di
criminalita' organizzata e terrorismo. 
                               Art. 2                     Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 3                              Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 giugno 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
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