Speciale tenuitą del fatto incompatibile con la continuazione, ma quest'ultima va verificata con rigore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano - Presidente -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - Consigliere -
Dott. VIGNA Maria S. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nel procedimento a carico di:
B.C., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/05/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESARO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore avvocato RUGGERI Lorenzo che si riporta alla memoria già depositata.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro ha dichiarato, ai sensi dell'art. 425 c.p.p. e art. 131-bis c.p., non luogo a procedere nei confronti di B.C. per la particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p..
All'imputata, dipendente, all'epoca dei fatti, della società che aveva in concessione lo svolgimento dei servizi cimiteriali nel comune di Pesaro, è stato contestato il reato di peculato d'uso continuato in relazione a plurime telefonate effettuate a maggio, giugno e luglio 2011, con l'utenza assegnata alla società, non riconducibili in modo oggettivo e chiaro all'espletamento delle sue funzioni.
Il G.u.p, ritenendo tali telefonate limitate nel tempo e di durata non estesa, ha reputato l'offesa al bene giuridico protetto di particolare tenuità ed ha, conseguentemente, dichiarato non luogo a procedere per la non punibilità dell'imputata ex art. 131-bis cod. pen..
2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis c.p., deducendo che anche il reato continuato configura un'ipotesi di reato abituale e che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione.
3. Il 9/01/2017 è stata depositata memoria nell'interesse di B.C., nella quale si chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per l'inconsistenza della tesi accusatoria e per l'insussistenza del vincolo della continuazione. Si richiama, inoltre, il recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale è possibile dichiarare la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere disatteso.
2. Deve premettersi che il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale" (Sez. 5, n. 48352 del 15/05/2017, P.G. in proc. Mogoreanu, Rv. 271271; Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 - dep. 02/01/2017, Cattaneo, Rv. 26897001; Sez. 5, n. 4852 del 14/11/2016 - dep. 01/02/2017, De Marco, Rv. 26909201; Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015 dep. 30/10/2015, Amodeo, Rv. 26508401).
3. Nel caso in esame non si verte, però, nell'ipotesi di reato continuato, posto che, in considerazione delle peculiarità del reato contestato, deve ritenersi che le condotte ascritte all'imputata, per l'unitario contesto spazio - temporale nel quale si collocano, vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile per l'unitario contesto.
3.1. E' principio consolidato quello secondo il quale la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 02/05/2013, Rv. 255296).
Considerata, poi, la struttura del peculato d'uso (che implica l'immediata restituzione della cosa), la valutazione in discorso deve di regola essere riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l'unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una unica condotta inscindibile.
3.2. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, ricorra proprio tale ultima ipotesi, avendo l'imputata utilizzato il telefono dell'ufficio in un arco temporale assai ristretto.
Le singole telefonate poste in essere dall'imputata devono, quindi, essere considerata come un'unica condotta e non come condotte plurime, eventualmente unite dal vincolo della continuazione.
3.3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, non si pone, pertanto, la questione afferente l'inapplicabilità al reato continuato della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..
4. La condotta posta in essere dalla B., peraltro, ha prodotto un'offesa al bene giudico protetto sicuramente di particolare tenuità e, conseguentemente, bene ha fatto il G.u.p. di Pesaro a dichiarare non doversi procedere nei confronti della stessa ricorrendo la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2018
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