In vigore dal 6 aprile 2018 la riserva di codice in materia penale. Ricollocate nel corpus codicistico alcuni reati previsti da leggi speciali
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018)
Art. 1
Principio della riserva di codice
1. Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Principio della riserva di codice). - Nuove
disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte
nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono
inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.».
Art. 2
Modifiche in materia di tutela della persona
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 289-bis e' inserito il seguente:
«Art. 289-ter (Sequestro di persona a scopo di coazione). -
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630,
sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di
ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine
di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione
internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una
collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad
astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a
tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque
a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo
289-bis.
Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste
dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi.»;
b) al secondo comma dell'articolo 388, dopo le parole: «a chi
elude» sono inserite le seguenti: «l'ordine di protezione previsto
dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di
eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale
dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ovvero ancora»;
c) dopo l' articolo 570 e' inserito il seguente:
«Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in
caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). - Le pene
previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae
all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in
caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di
nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica
in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei
figli.»:
d) dopo l'articolo 586 e' inserito il seguente:
«Art. 586-bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre
sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito
con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582
a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o
favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente
o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla
legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano
idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli
sull'uso di tali farmaci o sostanze.
La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, a chi adotta o si sottopone alle
pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non
giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a
modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
La pena di cui al primo e secondo comma e' aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto e' commesso da un componente o da un dipendente del
Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione
sportiva nazionale, di una societa', di un'associazione o di un ente
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione sanitaria,
alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della
professione.
Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna
consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del
Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive
nazionali, societa', associazioni ed enti di promozione riconosciuti
dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Con la sentenza di condanna e' sempre ordinata la confisca dei
farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o
destinate a commettere il reato.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge,
che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso
di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie
aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti
al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci
direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con
la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro
77.468.»;
e) dopo il Capo I del Titolo XII del Libro II e' inserito il
seguente:
«Capo I-bis
Dei delitti contro la maternita'
Art. 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza). - Chiunque
cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito
con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto e'
commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la
pena e' aumentata.
Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale). -
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso
della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si
considera come non prestato il consenso estorto con violenza o
minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della
gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali lesioni deriva
l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte
della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne
deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da
sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena
e' diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna
e' minore degli anni diciotto.»;
f) dopo il secondo comma dell'articolo 601 sono aggiunti i
seguenti:
«La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o
straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal
secondo comma o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera
destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla
tratta e' punito, ancorche' non sia stato compiuto alcun fatto
previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con
la reclusione da tre a dieci anni.»;
g) all'articolo 601-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
«Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da
vivente al fine di trarne un vantaggio economico e' punito con la
reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro
300.000.
Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona
che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.»;
h) all'articolo 602-ter, alinea, dopo la parola: «601», sono
inserite le seguenti: «primo e secondo comma»;
i) al Capo III del Titolo XII del Libro II, dopo l'articolo 604
e' inserita la seguente sezione:
«Sezione I-bis
Dei delitti contro l'eguaglianza
Art. 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di
discriminazione razziale etnica e religiosa). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino
a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o
sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette
atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi
modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo
avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la
propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che
derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in
parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o
sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini
contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Art. 604-ter (Circostanza aggravante). - Per i reati punibili con
pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso,
ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le
medesime finalita' la pena e' aumentata fino alla meta'.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»;
2. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) delitto
previsto dall'articolo 593-ter del codice penale;».
Art. 3
Modifiche in materia di tutela dell'ambiente
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 452-terdecies, e' inserito il seguente:
«Art. 452-quaterdecies (Attivita' organizzate per il traffico
illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e
attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena
della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli
28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il
ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la
concessione della sospensione condizionale della pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a
commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando
essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore
equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per
interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.».
2. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «416-ter» sono inserite le seguenti: «,
452-quaterdecies»;
b) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,» sono soppresse.
Art. 4
Modifiche in materia di tutela del sistema finanziario
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 493-bis e' inserito il seguente:
«Art. 493-ter (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di
credito e di pagamento). - Chiunque al fine di trarne profitto per
se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,
carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di
beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla
stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per
altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi
altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede,
cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o
comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti
con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del
profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni,
somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita'
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo
comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne
facciano richiesta.»;
b) dopo l'articolo 512 e' inserito il seguente:
«Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce
fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro,
beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando,
ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli
articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a
sei anni.».
2. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) delitto
previsto dall'articolo 512-bis del codice penale;».
Art. 5
Modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalita'
di terrorismo e di altri gravi reati
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente:
«Art. 61-bis (Circostanza aggravante del reato transnazionale). -
Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo
contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita'
criminali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo alla
meta'. Si applica altresi' il secondo comma dell'articolo
416-bis.1.»;
b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra
circostanze). - Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le
circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98,
concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo
comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato
altri a commettere il reato, o si e' avvalso di altri nella
commissione del delitto, ne e' il genitore esercente la
responsabilita' genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»;
c) dopo l'articolo 270-bis e' inserito il seguente:
«Art. 270-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti). - Per i
reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e'
aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento
costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per
primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui
al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo
comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in
modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis,
nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di
polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive
per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena
dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a
venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica
l'aggravante di cui al primo comma.
Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non e'
punibile il colpevole di un delitto commesso per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente
impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la
esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli
eventuali concorrenti.»;
d) dopo l'articolo 416-bis e' inserito il seguente:
«Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati
connessi ad attivita' mafiose). - Per i delitti punibili con pena
diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da
un terzo alla meta'.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei
confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera
per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli
autori dei reati, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella
della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono
diminuite da un terzo alla meta'.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni
di cui al primo e secondo comma.».
Art. 6
Modifiche in materia di confisca
in casi particolari
1. Dopo l'articolo 240 del codice penale, approvato con regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico,
600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635
del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione
fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e' ordinata in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu'
sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e' possibile
procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita'
di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre
somme di denaro, di beni e altre utilita' di legittima provenienza
per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita',
anche per interposta persona.».
2. Al comma 4-ter dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, le parole: «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 240-bis del codice penale».
3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 104-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei
beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in
casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio»;
2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonche' quelle in
materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste
dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si
applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari
previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre
disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonche' agli
altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti
relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice.
In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di
confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale
provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa
dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i
terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in
sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si
applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.»;
b) dopo l'articolo 183-ter e' inserito il seguente:
«Art. 183-quater (Esecuzione della confisca in casi particolari). -
1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi
particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o da
altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo
l'irrevocabilita' della sentenza, e' il giudice di cui all'articolo
666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di
sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero,
provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice.
L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla comunicazione o notificazione del decreto.
2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti e' stata
disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato,
il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666
del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
3. L'autorita' giudiziaria competente ad amministrare i beni
sequestrati e' il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se
organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso.
L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, e'
presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso
giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al
collegio.».
4. Dopo l'articolo 578 del codice di procedura penale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, e' inserito il seguente:
«Art. 578-bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel
caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione). - 1.
Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal
primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre
disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di
cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per
amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca,
previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.».
5. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo
l'articolo 85 e' inserito il seguente:
«Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca). - 1. Nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei
delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al
comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.».
6. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, dopo il comma 5 dell'articolo 301 e' aggiunto il
seguente:
«5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si
applica l'articolo 240-bis del codice penale.».
Art. 7
Abrogazioni
1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
b) articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
c) articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
d) articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) articoli 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
f) articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
g) articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718;
h) articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
i) articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
l) articolo 12-sexies, commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies,
4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
m) articolo 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;
n) articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
o) articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54;
p) articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146;
q) articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
r) articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154;
s) articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
t) articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356.
Art. 8
Disposizioni di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale
come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. I richiami all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, ove specificamente riguardanti l'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
intendono riferiti all'articolo 85-bis del medesimo decreto e ove
specificamente riguardanti l'articolo 295 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti
all'articolo 301, comma 5-bis, del medesimo decreto.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° marzo 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Tabella A
(di cui all'articolo 8, comma 1)
=================================================================
| Disposizioni abrogate | Corrispondenti disposizioni del |
| dall'art. 7 | codice penale |
+=============================+=================================+
|Articoli 1152 e 1153 del | |
|codice della navigazione, | |
|approvato con regio decreto | |
|30 marzo 1942, n. 327 | Articolo 601 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 7, comma 4, | |
|decreto-legge 31 dicembre | |
|1991, n. 419, convertito con | |
|modificazioni, dalla legge 18| |
|febbraio 1992, n. 172 | Articolo 69-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 12-sexies della | |
|legge 1° dicembre 1970, n. | |
|898 | Articolo 570-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 3 della legge 8 | |
|febbraio 2006, n. 54 | Articolo 570-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 6 della legge 4 | |
|aprile 2001, n. 154 | Articolo 388 |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 3 della legge 13 | |
|ottobre 1975, n. 654 | Articolo 604-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 3 del decreto-legge| |
|26 aprile 1993, n. 122, | |
|convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 25| |
|giugno 1993, n. 205 | Articolo 604-ter |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 17 della legge 22 | |
|maggio 1978, n. 194 | Articolo 593-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
| Articolo 18 della legge 22 | |
|maggio 1978, n. 194 | Articolo 593-ter |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articoli 1, 4 e 5 del | |
|decreto-legge 15 dicembre | |
|1979, n. 625, convertito, con| |
|modificazioni, dalla legge 6 | |
|febbraio 1980, n. 15 | Articolo 270-bis.1 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articoli 3 e 4 della legge 26| |
|novembre 1985, n. 718 | Articolo 289-ter |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articoli 7 e 8 del | |
|decreto-legge 13 maggio 1991,| |
|n. 152, convertito con | |
|modificazioni dalla legge 12 | |
|luglio 1991, n. 203 | Articolo 416-bis.1 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 12-sexies, commi 1 e| |
|2-ter, del decreto-legge 8 | |
|giugno 1992, n. 306, | |
|convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 7 | |
|agosto 1992, n. 356 | Articolo 240-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 22-bis della legge | |
|1° aprile 1999, n. 91 | Articolo 601-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 9 della legge 14 | |
|dicembre 2000, n. 376 | Articolo 586-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 4 della legge 16 | |
|marzo 2006, n. 146 | Articolo 61-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 260 del decreto | |
|legislativo 3 aprile 2006, n.| |
|152 | Articolo 452-quaterdecies |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 55, commi 5 e 6, | |
|secondo periodo del decreto | |
|legislativo 21 novembre 2007,| |
|n. 231 | Articolo 493-ter |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Articolo 12-quinquies, comma | |
|1, del decreto-legge 8 giugno| |
|1992, n. 306, convertito, con| |
|modificazioni, dalla legge 7 | |
|agosto 1992, n. 356 | Articolo 512-bis |
+-----------------------------+---------------------------------+
|