Ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa. Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due. Ed ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell'utilizzazione del social network - come, del resto la stessa Corte di appello ha evidenziato - a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di finanza, nè la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente -
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere -
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
S.F. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 59/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 28/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FLAMINI L.M. che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso;
Udito il difensore Avv.to CAFARO L. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 21.2.2012 il Tribunale militare di Roma condannava S.F., con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravati contestate, alla pena di mesi tre di reclusione militare, con i doppi benefici, per i reato di diffamazione pluriaggravata perchè, nella qualità di maresciallo capo della Guardia di finanza della compagnia di San Miniato, pubblicava sul social network "facebook" nei dati personali del proprio profilo la frase "...attualmente defenestrato a causa dell'arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo...ma me ne fotto..per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie", offendendo in tal modo la reputazione del maresciallo U. M., designato in sua sostituzione al comando della compagnia di San Miniato.
La Corte militare di appello in data 28.11.2012 riformando la predetta sentenza assolveva il S. per insussistenza del fatto.
In specie, ha affermato che la identificazione della persona offesa risultava possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network, non avendo l'imputato indicato il nome del suo successore, nè la funzione di comando in cui era stato sostituito, nè alcun riferimento cronologico; pertanto, manca la prova che il S. abbia intenzionalmente comunicato con più persone in grado di individuare in modo univoco il destinatario delle espressioni diffamatorie.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte militare di appello che, con un unico motivo, denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione.
Rileva, in primo luogo, che l'offesa alla reputazione rilevante ai fini della diffamazione prescinde dalle conseguenze che possono derivare o siano in concreto derivate all'interessato. Ciò che rileva, quindi, è soltanto l'uso di frasi offensive - quale è nella specie anche l'espressione volgare riferita alla moglie dell'interessato - e la circostanza che, come affermato dalla giurisprudenza, la pubblicazione su internet di per sè ne abbia determinato la conoscenza da parte di più persone, a nulla rilevando se in concreto siano state lette.
La motivazione della sentenza impugnata, quindi, è illogica e contraddittoria rispetto a quanto affermato dalla stessa Corte di appello in ordine alla natura di mezzo di pubblicità del social network cui ha accesso con la sola registrazione una molteplicità di soggetti indeterminati e non può essere desunta la prova contraria dalle dichiarazioni dei testimoni della difesa.
Quanto alla univoca individuazione della persona oggetto delle frasi diffamatorie, il ricorrente afferma che così come era avvenuto per il brigadiere L. qualsiasi altra persona, anche non appartenente alla guardia di finanza ma solitamente in contatto con l'imputato o col m.llo U., avrebbe potuto individuarla.
Rilevante sotto tale profilo deve ritenersi l'avverbio usato "attualmente", che indiscutibilmente si riferisce al presente, con il quale, quindi, il S. aveva fatto riferimento ad un evento avvenuto in epoca prossima alla comunicazione sul social network e che contraddice quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla mancanza di indicazioni cronologiche. Ulteriore elemento di identificazione è la qualificazione di "collega" evidentemente di pari grado, stante l'avvenuta "defenestrazione" per sua causa, ed "ammogliato". Evidenzia, quindi, il ricorrente che l'affermazione che la identificazione certa dell'offeso fosse limitata ad un gruppo ristretto di persone costituito da quelle in possesso delle notizie ulteriori, è irrilevante e superflua, atteso che tutte le notizie inserite nel social network non posso che riferirsi ad una cerchia limitata di utenti di tale mezzo.
Motivi della decisione
Il ricorso del Procuratore generale è fondato nei termini di seguito indicati.
La Corte di appello, invero, ha dato atto che l'imputato non si è limitato ad attribuire al suo successore le qualifiche obiettivamente negative di "raccomandato" e "leccaculo", ma ha collegato tali caratteristiche alla successione del predetto militare nella funzione di comando in precedenza ricoperta dall'imputato. Ha, quindi, ritenuto che il S. ha in modo implicito, ma univoco, affermato che il successore nella sua funzione di comando era subentrato soltanto per dette qualità negative ponendole, quindi, in collegamento funzionale con un fatto concreto e, quindi, determinato.
I giudici di secondo grado hanno, altresì, affermato la sussistenza dall'aggravante dell'utilizzo del mezzo di pubblicità, tenuto conto che la pubblicazione della frase indicata nell'imputazione sul profilo del social network facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed anche per le notizie riservate agli "amici" ad una cerchia ampia di soggetti. Peraltro, nella specie, la frase era ampiamente accessibile essendo indicata nel c.d. "profilo".
Così che il discorso giustificativo con il quale la Corte di appello ha sostenuto che la individuazione univoca del militare tacciato di essere "raccomandato e leccaculo" fosse possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network ed, in particolare, soltanto dai militari appartenenti alla compagnia della Guardia di finanza di San Miniato, appare contraddittorio con le suddette affermazioni. Del resto, affermare che l'imputato non ha indicato il nome del suo successore, nè la funzione di comando in cui era stato sostituito, nè alcun riferimento cronologico non sembra tenere conto adeguatamente dell'avverbio "attualmente", che all'evidenza si riferisce al presente, usato nella frase, nè della qualificazione di "collega" collegata al termine "defenestrazione".
D'altro canto, ribadito che ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa (Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, rv. 249601), i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente indicato le ragioni logico-giuridiche per quali il limitato il numero delle persone in grado di identificare il soggetto passivo della frase a contenuto diffamatorio determini l'esclusione della prova della volontà del S. di comunicare con più persone in grado di individuare il soggetto interessato.
Ed invero, il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due. Ed ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell'utilizzazione del social network - come, del resto la stessa Corte di appello ha evidenziato - a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di finanza, nè la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona.
Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte militare di appello che dovrà rivalutare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie contestata al S. alla luce dei suddetti criteri.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare di appello.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014
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