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 Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 - Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103

In Gazzetta la "mini-riforma" delle impugnazioni penali. In vigore dal 6 marzo 2018

(pubblicata slla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018)                                

 

 

Art. 1 

                        Modifiche in materia 
                di regole generali sulle impugnazioni 
 
  1. All'articolo 568 del codice di procedura penale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Il  pubblico  ministero  propone  impugnazione  diretta  a
conseguire effetti  favorevoli  all'imputato  solo  con  ricorso  per
cassazione.». 
  2. All'articolo 570,  comma  1,  secondo  periodo,  del  codice  di
procedura  penale,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 settembre 1988, n.  447,  le  parole:  «Il  procuratore
generale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Salvo  quanto  previsto
dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale». 
                               Art. 2 
 
 
            Modifiche alla disciplina dei casi di appello 
 
  1. All'articolo 593 del codice di procedura penale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3,  448,  comma
2, 579 e  680,  l'imputato  puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
condanna mentre  il  pubblico  ministero  puo'  appellare  contro  le
medesime sentenze solo  quando  modificano  il  titolo  del  reato  o
escludono la sussistenza di una  circostanza  aggravante  ad  effetto
speciale  o  stabiliscono  una  pena  di  specie  diversa  da  quella
ordinaria del reato. 
  2. Il pubblico ministero  puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
proscioglimento. L'imputato puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
proscioglimento emesse al termine  del  dibattimento,  salvo  che  si
tratti di sentenze di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste  o
perche' l'imputato non lo ha commesso.»; 
    b) al comma 3, dopo la parola: «Sono» sono inserite le  seguenti:
«in ogni caso» e dopo le parole: «la  sola  pena  dell'ammenda»  sono
aggiunte infine  le  seguenti:  «e  le  sentenze  di  proscioglimento
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
pena alternativa». 
  2. All'articolo 428 del codice di procedura penale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: 
  «3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a  procedere
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
pena alternativa.». 
                               Art. 3 
 
 
                   Appello del pubblico ministero 
 
  1. Dopo l'articolo 593 del codice di  procedura  penale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.
447, e' inserito il seguente: 
  «Art. 593-bis (Appello del  pubblico  ministero).  -  1.  Nei  casi
consentiti,  contro  le  sentenze  del  giudice   per   le   indagini
preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo'  appellare  il
procuratore della Repubblica presso il tribunale. 
  2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare
soltanto nei casi  di  avocazione  o  qualora  il  procuratore  della
Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.». 
  2. All'articolo 428, comma 1, lettera a), del codice  di  procedura
penale, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «e il  procuratore  generale»
sono aggiunte le seguenti: «nei casi  di  cui  all'articolo  593-bis,
comma 2.». 
                               Art. 4 
 
 
                      Modifiche alla disciplina 
                  in materia di appello incidentale 
 
  1. All'articolo 595 del codice di procedura penale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'imputato che  non  ha  proposto  impugnazione  puo'  proporre
appello incidentale  entro  quindici  giorni  da  quello  in  cui  ha
ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Entro quindici  giorni  dalla  notificazione  dell'impugnazione
presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al  giudice,
mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.». 
                               Art. 5 
 
 
                      Modifica alla disciplina 
                 sui casi di ricorso per cassazione 
 
  1. All'articolo 606 del codice di procedura penale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Contro le sentenze di  appello  pronunciate  per  reati  di
competenza del giudice di  pace,  il  ricorso  puo'  essere  proposto
soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).». 
                               Art. 6 
 
 
         Abrogazione della disposizione sulla comunicazione 
         al procuratore generale dell'appello dell'imputato 
 
  1. L'articolo 166 delle norme di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' abrogato. 
                               Art. 7 
 
 
               Adempimenti connessi alla trasmissione 
               degli atti al giudice dell'impugnazione 
 
  1. Dopo l'articolo 165 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
  «Art. 165-bis (Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al
giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti da trasmettere  al  giudice
dell'impugnazione devono  contenere,  in  distinti  allegati  formati
subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione,  a  cura  del
giudice o del presidente del collegio che ha emesso il  provvedimento
impugnato, i seguenti dati: 
  a)  i  nominativi  dei  difensori,  di  fiducia  o  d'ufficio,  con
indicazione della data di nomina; 
  b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di  domicilio,  con
indicazione delle relative date; 
  c)  i  termini  di  prescrizione  riferiti  a  ciascun  reato,  con
indicazione degli atti  interruttivi  e  delle  specifiche  cause  di
sospensione del relativo corso,  ovvero  eventuali  dichiarazioni  di
rinuncia alla prescrizione; 
  d) i termini di  scadenza  delle  misure  cautelari  in  atto,  con
indicazione  della  data  di  inizio  e  di  eventuali   periodi   di
sospensione o proroga. 
  2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del
giudice che ha emesso il  provvedimento  impugnato,  e'  inserita  in
separato fascicolo allegato al ricorso, qualora  non  gia'  contenuta
negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi
ha proposto l'impugnazione  ai  sensi  dell'articolo  606,  comma  1,
lettera e), del codice; della loro mancanza e' fatta attestazione.». 
                               Art. 8 
 
 
             Poteri del procuratore generale in materia 
            di impugnazione delle sentenze di primo grado 
 
  1. Dopo l'articolo 166 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
  «Art. 166-bis  (Poteri  del  procuratore  generale  in  materia  di
impugnazione delle  sentenze  di  primo  grado).  -  1.  Al  fine  di
acquisire tempestiva notizia in ordine alle  determinazioni  relative
all'impugnazione  delle  sentenze  di  primo  grado,  il  procuratore
generale presso la corte d'appello promuove intese o altre  forme  di
coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.». 
                               Art. 9 
 
 
            Modifiche alla disciplina delle impugnazioni 
             nei procedimenti innanzi al giudice di pace 
 
  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28  agosto  2000,  n.
274, e' inserito il seguente: 
  «Art. 39-bis (Ricorso per cassazione).  -  1.  Contro  le  sentenze
pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione puo'  essere
proposto soltanto per i motivi di  cui  all'articolo  606,  comma  1,
lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.». 
                               Art. 10 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

 
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