Incombe sul proprietario dell'immobile locato l'onere di consegnare all'inquilino un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. Un caso di omicidio colposo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BATTISTI Mariano - Presidente Dott. MARINI Lionello - Consigliere Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) D.B.C. nato il ...; avverso la sentenza del 24/02/2004 della Corte d'Appello di Milano; visti gli atti, la sentenza ed il procedimento; udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO; Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dr. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. In data 20-11-1997, tale N.C., fratello del locatario dell'appartamento sito in Milano N.T, si era recato nel bagno per fare una doccia; nel frangente era stato colto da malore e subito dopo era deceduto. Veniva accertato che il decesso del predetto era da attribuirsi ad esalazioni di monossido di carbonio provenienti dallo scaldabagno. Venivano rinviati a giudizio, per il delitto di omicidio colposo, C.D.B., proprietario dell'appartamento, nonche' P.B., dipendente della locale Azienda del gas, che era intervenuto nell'appartamento nel Luglio 1997 per ripristinare la fornitura di gas-metano e disporre il dissuggellamento del contatore.
2. Il G.U.P. del Tribunale di Milano, a seguito di rito abbreviato, assolveva entrambi gli imputati per non avere commesso il fatto. Avverso la decisione proponeva impugnazione il P.M. presso il Tribunale di Milano chiedendo l'accertamento della responsabilita' penale e la condanna di C.D.B.. 3. La Corte di Appello di Milano riformava la decisione di primo grado, condannando il D.B., previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione. Osservava che la consulenza tecnica, fatta effettuare dal P.M., aveva verificato che la vittima era rimasta intossicata da monossido di carbonio, provocato dall'abnorme produzione di gas combusti dovuti alla non corretta regolazione della portata dell'apparecchio-scaldabagno, in pessimo stato di manutenzione: le alette dello scambiatore erano del tutto deformate cosi' rallentavano il flusso in uscita dei gas combusti; per di piu', la canna fumaria era inidonea per lo smaltimento, addirittura priva di sbocco all'esterno. Rilevavano i giudici di appello che l'imputato, acquistato l'immobile nel 1997, non aveva provveduto a fare eseguire i necessari interventi di manutenzione straordinaria dell'apparecchio che era rimasto non funzionante per molto tempo. In particolare, sarebbe stato onere a carico del proprietario quello di consegnare all'affittuario dell'appartamento un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali.
4. D.B. proponeva ricorso per cassazione personalmente e tramite il proprio difensore. Eccepiva la violazione degli artt. 521-522 c.p.p. per l'avvenuto mutamento della contestazione originaria. Difatti nel capo d'imputazione contenuto nel decreto di citazione si attribuiva al D.B. la colpa di non avere adeguato l'impianto alla normativa di sicurezza; mentre, nella sentenza di appello di condanna, veniva addebitato all'imputato di avere dato in locazione l'immobile senza avere prima verificato la funzionalita' dell'impianto a gas. Rilevava il ricorrente che la pronuncia si fondava su affermazioni manifestamente illogiche e caratterizzate da gravi travisamenti della realta' processuale. In verita', da un verso, non rispondeva al vero che la canna fumaria fosse priva di sbocco all'esterno e, d'altro canto, gli addebiti rivolti ad esso istante riguardavano sostanzialmente interventi qualificabili come di manutenzione ordinaria dell'impianto e quindi spettanti all'utilizzatore attuale di esso e cioe' al locatario del bene. Osservava, ancora, in punto di sanzione irrogata, che la Corte di merito aveva concesso le attenuanti generiche senza, peraltro, effettuare la relativa riduzione di pena. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Le censure concernenti il merito della vicenda non sono accoglibili perche' infondate. In ordine alle eccezioni processuali sollevate, si osserva che nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta o la specificazione di un particolare profilo di colpa, rispetto a quelli originariamente contestati, non vale a realizzare una diversita' di immutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata sicche' questi e' posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui e' chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata. In altre parole, come si e' verificato nel caso di specie, il fatto storico e' rimasto inalterato e l'accusa sostanzialmente contestata al D.B. non e' mutata consistendo nel non avere predisposto un impianto a gas idoneo e sicuro, (v. cosi', in tema, Cass. 8-2-1996 - Bonetti; Cass. 23-10-1997 - Geremia; Cass. 11-7-2001 - Barnes).
6. D'altro canto, la ricostruzione storica della vicenda risulta correttamente operata dai giudici di appello sulla base di elementi di fatto esaustivamente acquisiti, adeguatamente apprezzati anche in relazione alle deduzioni tecniche svolte dal consulente tecnico del P.M.. In particolare, e' stato ragionevolmente e coerentemente evidenziato che l'impianto a gas, rimasto inutilizzato da molto tempo prima che il D.B. acquistasse l'immobile nel 1997 e poco dopo lo concedesse in affitto a N.T.,si trovava in pessimo stato di conservazione, dal che derivava un'eccessiva produzione di monossido di carbonio che non veniva smaltita dal canale di fumo e dalla canna fumaria, strumenti questi pure in condizioni carenti. Altresi', tali deficienze dell'apparato tecnico sono state qualificate, in modo sicuramente appropriato, come di carattere strutturale e, quindi, di competenza, ai fini della riparazione e sistemazione, del proprietario dell'immobile. Per contro, le osservazioni svolte in punto di fatto e di diritto dal ricorrente non appaiono idonee a contrastare in alcun modo la coerenza e logicita' giuridica dell'impianto accusatorio prospettato.
7. Viceversa, appare fondato l'ultimo motivo di ricorso. Invero, la Corte di Appello di Milano, sia in motivazione che in dispositivo, ha stabilito la concessione delle attenuanti generiche in favore dell'imputato, ma poi non ha in concreto operato la relativa diminuzione di pena. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere rettificata, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., per eliminare l'errore di computo in cui e' incorso il Collegio di Appello. Al riguardo, tenuto conto della pena base fissata dal giudice di appello in sei mesi, la sanzione viene diminuita a quattro mesi per le concesse attenuanti generiche e, quindi, per il rito speciale scelto dall'imputato, ancora diminuita a mesi due giorni venti di reclusione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale - rettifica la sentenza impugnata determinando la pena in mesi due giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto.
Cosi' deciso in Roma, il 4 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005
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