Opposizione a decreto di condanna inviata via PEC: inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -
Dott. GALTERIO Donatella - rel. Consigliere -
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -
Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.N., nata a (OMISSIS);
avverso la ordinanza in data 4.1.2014 del Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 4.1.2014 il Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale svolta da G.N. e pervenuta via PEC alla Cancelleria del giudice l'ultimo giorno utile.
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 461 c.p.p., e art. 3 Cost., che avendo l'opposizione al decreto penale di condanna natura di impugnazione, sono per essa utilizzabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., tra cui il servizio postale. Si sostiene, in sintesi, che avendo la PEC valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa (D.P.R. 11 febbraio 2005), l'impugnazione deve ritenersi rituale tenuto conto che, a differenza del telefax che pure è stato ritenuto mezzo pienamente legittimo, garantisce la provenienza e la ricezione dell'atto. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, l'opposizione è stata tempestivamente inoltrata presso la Cancelleria del giudice, con data certa attestata dalla ricevuta di spedizione telematica e conseguente raggiungimento dello scopo, il che non consente di che il giudice non abbia avuto conoscenza dell'atto, dimostrata, invece, dallo stesso provvedimento di inammissibilità. Aggiunge altresì che essendo stato analogo mezzo di trasmissione dell'atto di opposizione a decreto penale di condanna ritenuto ammissibile da altro giudice dello stesso ufficio di appartenenza del giudice a quo, il provvedimento in esame crea una grave disomogeneità tra i cittadini la quale finisce con il tradursi in discriminazione in violazione dell'art.3 Cost. e del principio di ragionevolezza, anch'esso di rilevanza costituzionale.
Motivi della decisione
La questione oggetto della presente impugnativa, concernente nello specifico la proposizione dell'opposizione da parte dell'imputato al decreto penale di condanna a mezzo PEC presso la Cancelleria del giudice che aveva emesso il decreto, involge in termini più generali l'applicabilità nel procedimento penale delle normative di recente introduzione sul processo telematico.
Quantunque l'art. 461 c.p.p., ovverosia la specifica disposizione che regolamenta l'opposizione al decreto penale di condanna, ne preveda la presentazione mediante dichiarazione ricevuta dalla Cancelleria, si ritiene tuttavia con pressocchè univoca interpretazione giurisprudenziale che, attesa la natura impugnatoria dell'atto, possano ad esso essere estese le forme di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale (Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010 - dep. 30/09/2010, Cheng, Rv. 248876; Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016 - dep. 08/03/2016, Filice, Rv. 266302). Ciò posto, è ben vero che ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2015, il valore legale della Posta Elettronica Certificata è equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno, forma con la quale l'opposizione al decreto penale può essere pacificamente trasmessa alla Cancelleria del giudice competente, ma manca nelle disposizioni che regolamentano il processo penale, a differenza di quanto previsto per il procedimento civile, una norma che consenta l'inoltro in via telematica degli atti di parte.
Invero il D.L. n. 179 del 2012, convertito nella L. n. 221 del 2012, che nella graduale trasformazione del sistema processuale tradizionale dei vari settori in giustizia digitale configura il testo cardine del processo telematico, ha introdotto con l'art. 16, l'obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni a carico della Cancelleria in via telematica presso l'indirizzo di posta elettronica nei confronti di tutti i soggetti obbligati ex lege ad averlo e ciò sia nel processo civile dove l'obbligo concerne tutti gli atti indipendentemente dalla parte che ne sia destinataria, sia nel processo penale dove l'obbligo dell'inoltro in via telematica concerne tutte le parti diverse dall'imputato per il quale rimangono ferme le forme di comunicazione tradizionale.
Diversa è invece la situazione del deposito degli atti di parte atteso che mentre nel processo civile il procedimento di digitalizzazione, gradualmente introdotto, è sostanzialmente ormai concluso, in quello penale non è stato neppure avviato: l'art. 16 bis, ha infatti disposto che il deposito degli atti afferenti al procedimento monitorio e a quelli cd. endoprocessuali del procedimento contenzioso civile, e cioè successivi a quelli di instaurazione della controversia, debba essere obbligatoriamente effettuato in via telematica, sia pure dopo una prima fase cd. transitoria in cui il deposito telematico era previsto solo in via facoltativa, ovverosia lasciando aperta l'opzione con il deposito tradizionale in forma cartacea. Non essendo stata dettata alcuna analoga disposizione per il procedimento penale, alla parte privata non è conseguentemente consentito nel suddetto processo l'uso di tale mezzo informatico per la trasmissione dei propri atti ad altre parti nè per il deposito presso gli uffici, restando l'utilizzo della posta elettronica certificata riservato, come si è visto, alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p., e per le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria, giudice o pubblico ministero che sia. D'altra parte l'inesistenza nel procedimento penale di un fascicolo telematico, che costituisce il necessario approdo dell'architettura digitale degli atti giudiziari, quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti, rende l'atto depositato a mezzo PEC di fatto anch'esso inesistente, necessitando per essere visibile in concreto dell'attività di stampa da parte della cancelleria che dovrebbe comunque inserire il documento nel fascicolo d'ufficio, di formazione e composizione esclusivamente cartacea. Allo stato degli atti deve quindi ritenersi che le parti private, e per esse i propri difensori, possano assumere, quanto all'utilizzo del sistema telematico, soltanto la posizione di soggetti destinatari delle comunicazioni, ma mai di soggetti agenti non essendo loro consentito, in difetto di un'esplicita norma in tal senso, effettuare comunicazioni o deposito di atti a mezzo PEC, le cui forme sono tassativamente disciplinate dal codice di procedura penale.
Esaminando le pochissime pronunce rese sul tema da questa Corte, nessuna delle quali comunque in termini, si trae conferma del principio generale testè affermato essendo stato ritenuto inammissibile il deposito a mezzo PEC della lista testimoniale (Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016 - dep. 14/02/2017, Manzi, Rv. 269197), dell'istanza di remissione in termini (Sez.1, n.18235 del 28/1/2015 - dep. 30/4/2015, Livisanu, Rv. 263189), di memorie difensive nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016 - dep. 17/11/2016, Cacciatore, Rv. 268192 in cui viene puntualizzato che per la fase di impugnazione innanzi alla Corte Suprema non è estesa al giudizio penale neppure la facoltà di deposito telematico - prevista per il giudizio civile di legittimità ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modifiche in L. n. 221 del 2012 - delle sole istanze non aventi immediata incidenza sul processo quali, a titolo esemplificativo, richieste di sollecita fissazione o riunione di ricorsi, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite) ed infine dello stesso ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio (Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016 - dep. 05/05/2016, Mandato, Rv. 266931).
E' pur vero che si registra da parte delle Sezioni Civili di questa Corte una sentenza nella quale si afferma che nei procedimenti contenziosi antecedenti alla modifica del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, che ha previsto il deposito degli atti in via telematica come obbligatorio, il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve reputarsi comunque integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Sez. 2, Sentenza n. 9772 del 12/05/2016, Rv. 639888 - 01). Trattasi tuttavia di una decisione che si inserisce nell'ambito di uno peculiare quadro normativo in cui era già stato previsto, nell'ottica di una disciplina transitoria che, improntata a gradualità, facilitasse il passaggio alla regolamentazione del sistema digitale a pieno regime, il deposito telematico degli atti dei difensori delle parti già costituite, limitato perciò ai soli atti endoprocessuali, così come della procura alle liti conferita su supporto cartaceo che già il codice di rito consentiva, per effetto del novellato art. 83 c.p.c., al difensore, che si fosse costituito attraverso strumenti telematici, di trasmettere attraverso la copia informatica autenticata con firma digitale: conseguentemente in un sistema digitale già avviato comunque con la costituzione del fascicolo telematico già formalizzata e con il deposito obbligatorio degli atti endoprocessuali, l'errore in tal caso commesso dal difensore che aveva provveduto al deposito telematico di un atto introduttivo attraverso il quale la parte si costituisce in giudizio e non già ad esso successivo, quale va considerata l'opposizione al decreto ingiuntivo, ben può configurarsi come mera irregolarità e non trasmodare nel regime più radicale della nullità per effetto del raggiungimento dello scopo, costituito dalla conoscenza dell'atto da parte dell'ufficio giudiziario innanzi al quale la controversia è instaurata e della sua conoscibilità per le altre parti, una volta che questo "sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, coma 7", senza che a tale conclusione possa costituire ostacolo la mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, spettando alla normativa primaria l'individuazione degli atti per i quali opera l'abilitazione al deposito telematico.
Tutto ciò chiarito, deve pertanto essere ribadito come già affermato da questa Corte, che in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, disciplinate dall'art. 583 c.p.p., in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell'impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti dalla norma è inammissibile perchè effettuata con modalità non consentita dalla legge (Sez. 1, n. 16356 del 20.3.2015, Piras, rv. 263321; Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016 - dep. 05/05/2016, cit. specificamente in tema di impugnativa proposta a mezzo PEC).
Deve pertanto concludersi affermando il seguente principio: in assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, deve ritenersi inammissibile la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna da parte del destinatario a mezzo di Posta Elettronica Certificata.
Manifestamente infondata è infine la prospettata questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. dal momento che le disomogeneità rilevanti sono quelle che hanno come fonte la legge e non già le diverse interpretazioni che di esse diano gli interpreti.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
La fluidità della regolamentazione normativa del procedimento telematico, unitamente alla scarna elaborazione giurisprudenziale della materia, comunque priva di precedenti specifici sulla questione trattata, rendendo il ricorrente esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per essere la proposizione del ricorso scevra da profili di temerarietà, avventatezza, o finalità meramente dilatorie esclude la condanna del medesimo, malgrado l'esito dell'impugnativa, alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2017
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