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 Corte di Cassazione, Sezione Feriale Penale, Sentenza 13 settembre 2005 (dep. 14 settembre 2005), n. 33642 (n.45/2005)

La prima pronuncia di legittimitą sul mandato di arresto europeo

  REPUBBLICA ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
  SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
  SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- H.O. nato il ...;
- S. W. rappresentante del Regno Unito;
avverso la sentenza del 17/08/2005 della Corte d'Appello di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIANI Gianfranco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore del Governo del Regno Unito Avv. I.P. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
  OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 17 agosto 2005 la Corte d'Appello di Roma ha disposto la consegna all'Autorita' giudiziaria del Regno Unito di H.O., nato in ... ovvero in ... il ..., alias I.A.H., nato in ... nel ..., nei cui confronti la "The Commission of the peace for England ed Wales Bow Street Magistrates Court" aveva emesso in data 29.7.2005 mandato d'arresto europeo.
La Corte territoriale ha altresi' rinviato la consegna al termine di 35 giorni dalla data della sentenza, al fine di consentire alla autorita' giudiziaria italiana di completare le investigazioni in corso per i reati di cui agli artt. 270 bis e 497 bis c.p. in ordine ai quali il GIP del Tribunale di Roma il 1 agosto 2005 ha emesso ordinanza di custodia cautelare.
La Questura di Roma aveva proceduto in data 30 luglio 2005, in via provvisoria, all'arresto di H.O. alias I.A.H., perche'  ricercato in campo internazionale dalle autorita' del Regno Unito, a seguito dei fatti verificatisi a Londra il 21 luglio 2005, subito dopo i quali il suddetto si era allontanato da quella citta', recandosi in Italia dove aveva gia' dimorato in passato.
Il mandato di arresto europeo conteneva la seguente descrizione dei fatti:
"Giovedi' 21 luglio 2005 si verificavano piu' tentativi volti a provocare delle esplosioni in tre luoghi della metropolitana di Londra e una sull'autobus n. 26. L'indiziato H.O. alias H. si rendeva autore dell'attentato su un treno della linea Hammersmith & City della metropolitana di Londra quando il treno si trovava poco distante dalla stazione di Shepherds Bush.
Alle ore 12,25 circa del 21 luglio 2005, tre uomini entravano nella stazione di Stockwell della metropolitana di Londra. Ognuno di loro portava uno zaino contenente degli ordigni esplosivi che i tre hanno tentato di fare detonare in luoghi diversi.
Il primo uomo ha tentato di far detonare un ordigno esplosivo fuori dalla stazione di Oval alle ore 12,33, circa.
Il secondo uomo ha tentato di far detonare il suo ordigno esplosivo sul piano superiore di un autobus della linea n. 26 che si trovava nella Shoreditch High Street alle ore 12,33 circa.
Il terzo uomo, identificato successivamente in Y.O. e arrestato, ha  tentato di fare detonare il suo pacco esplosivo alla stazione di Warren Street. Gli spostamenti dei tre uomini sono  stati ripresi dalle videocamere dalla CCTV.
Il quarto uomo e' stato identificato in H.O. alias H.. E' entrato verso le ore 12,20 alla stazione di Westbourne Park. Portava uno zaino che conteneva un ordigno esplosivo. E' stato ripreso dalla videocamera CCTV alle 12,21 quando si trovava sul binario della stazione direzione ovest prima di salire su un treno alle 12,24. Salito sul treno viene ancora  ripreso dalla videocamera CCTV, allorche' tenta di fare detonare il suo ordigno esplosivo.
I testimoni hanno detto che, subito dopo l'esplosione, l'indiziato veniva visto in piedi vicino alla porta all'altra estremita' della carrozza, con un buco carbonizzato nello zaino e da questo fuoriuscivano delle perdite. I testimoni vedevano cadere a terra l'indiziato. Dopo la detonazione e' scattato l'allarme del treno ed i passeggeri si sono spostati nelle altre carrozze. Il treno e' quindi entrato nella stazione di Shepherds Bush. L'indiziato ha abbassato il finestrino  della porta che da accesso alla carrozza  accanto ed e' sceso dal treno sulle rotaie avviandosi verso la stazione di Latimer Road da dove proveniva il treno. Un testimone ha seguito gli spostamenti dell'indiziato da quando era sul treno a quando, camminando lentamente sulle rotaie per 200 o 300 metri, girava a destra, sparendo. Un altro testimone ha  tentato di filmare l'indiziato con il suo telefonino cellulare. Un altro testimone ancora ha visto lo zaino precedentemente portato dall'indiziato, a terra nella carrozza del treno".
Con il detto mandato l' Autorita' Giudiziaria emittente aveva contestato a H.O. sette capi di incolpazione, che prevedevano pene da un minimo di dieci anni al massimo dell'ergastolo, del seguente tenore:
1. Avere attentato il 21 luglio 2005 alla vita dei passeggeri  nella metropolitana di Londra in violazione della sezione 1 della "Criminal Attemps Act", legge sul tentato reato del 1981;
2. Avere concorso con altre persone sconosciute, prima del 21 luglio 2005, in un attentato alla vita dei passeggeri della metropolitana di Londra in violazione della sezione 1 della "Criminal Law Act",  legge sulla criminalita' del 1977;
3. Avere concorso con altre persone sconosciute, prima del 21 luglio 2005, utilizzando una sostanza esplosiva in un tentativo di provocare una esplosione tale da mettere in pericolo la vita altrui ovvero provocare danni alle proprieta' in  violazione della sezione 3 "Esplosive Substances Act", legge sulle sostanze esplosive del 1883;
4. Preparazione in data 21 luglio 2005 di, in modo illegale e con dolo, oppure detenzione di, o l'aver sotto il suo controllo, una sostanza esplosiva con l'intenzione di utilizzarla per mettere in pericolo la vita altrui, oppure provocare gravi danni alle proprieta' in violazione della sezione 3 della "Esplosive Substances Act", legge sulle sostanze esplosive del 1883;
5. Preparazione in data 21 luglio 2005 di una sostanza esplosiva in circostanze tali da destare sospetto ragionevole che la persona non deteneva ne' aveva sotto il suo controllo tale sostanza per uno scopo lecito, in violazione della sezione 4 della "Esplosive  Substances Act", legge sulle sostanze esplosive del 1883;
6. Detenzione, in data 21 luglio 2005, oppure l'avere sotto il suo controllo consapevolmente in circostanze tali da  destare sospetto ragionevole che la persona non deteneva ne' aveva sotto il suo controllo tale sostanza per uno scopo lecito, in violazione della sezione 4 della "Esplosive Substances Act", legge sulle sostanze esplosive del 1883;
7. Detenzione, in data 21 luglio 2005, di un prodotto, cioe' di una sostanza esplosiva, in circostanze tali da destare  sospetto ragionevole che la detenzione della cosa era finalizzata alla commissione, alla preparazione oppure alla  istigazione di un attentato per finalita' terroristiche, in violazione della sezione 57 della "Terrorism Act", legge sul terrorismo del 2000.
Il mandato di arresto precisava che "Una perizia precoce degli ordigni trovati nei quattro luoghi delle esplosioni del 21 luglio indica che il tipo di materiale esplosivo TAPT o HMTD e' stato utilizzato per il meccanismo di detonazione. Entrambi questi materiali sono a base di perossido".
Inoltre il giudice richiedente, con dichiarazione in data 11.8.2005, trasmessa il 12.8.2005, contenente informazioni da  allegare al mandato originale, precisava: "A Londra sono stati ritrovati cinque ordigni esplosivi in connessione con gli incidenti avvenuti il 21 luglio 2005, quattro dei quali parzialmente esplosi, mentre un quinto, ritrovato nei giardini di Little Wormwood Srubs, e' intatto ed inesploso. Gli ordigni, improvvisati e tutti di fattura simile, sono stati consegnati alla Polizia Scientifica che sta esaminando i reperti. Una analisi preliminare dei campioni di materiale recuperato dagli  ordigni improvvisati indica che il materiale contenuto ha proprieta' esplosive. In aggiunta bisogna considerare che,  sebbene questo sia il risultato di un esame preliminare, un campione della polvere bianca ritrovata dal detonatore improvvisato dell'ordigno inesploso, trovato nei giardini di Little Wormwood Srubs, e' stato identificato come TAPT (triacetone triperoxide)".
L'arrestato non acconsentiva alla consegna richiesta dalle Autorita' del Regno Unito.
Ammetteva di avere commesso l' azione contestata e di avere partecipato, sotto la direzione di certo M., indicato come
l'ideatore del piano, al confezionamento del contenuto dello zaino da lui indossato al momento del fatto e degli altri  contenitori, composto da un liquido solitamente usato per decolorare i capelli, farina e chiodi ed alla applicazione del detonatore contenente della polvere, che poi era esploso mediante il contatto manuale dei fili elettrici, ma sosteneva che la sua intenzione non era peraltro quella di uccidere i passeggeri della metropolitana, bensi' di compiere un atto  dimostrativo, consistente in un botto ed in una vampata, contro la partecipazione del Governo inglese alla guerra in  Irak e di protesta nei confronti degli episodi di maltrattamento che le donne musulmane avevano subito a Londra dopo  gli attentati della metropolitana del 7 luglio precedente.
La difesa dell'arrestato, all'udienza fissata in camera di consiglio per la decisione davanti alla Corte d'Appello di Roma, eccepiva il mancato rispetto delle garanzie costituzionali ai sensi dell'art. 2 della legge italiana 22 aprile 2005 n. 69 (in G.U. n. 98 del 29 aprile 2005), nonche' la presenza di condizioni ostative alla consegna dell'H. di cui all'art. 18 lett. a) della  stessa legge ("rifiuto di consegna se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato di arresto europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della  sua religione, della sua origine  etnica, della sua nazionalita', della sua lingua, delle sue opinioni politiche"), alla stregua dello stato di allarme ricollegabile agli eventi luttuosi di matrice terroristica, che avevano colpito il Regno Unito. Sosteneva, altresi', la necessita' di acquisizione di una perizia sulla potenzialita' offensiva dei pretesi ordigni.
La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, su tali punti, ai limitati effetti di cui all'art. 17 n. 4 della legge de qua  ("In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ...."), ha rilevato che:
- Doveva ritenersi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato alla stregua della documentazione principale ed aggiuntiva trasmessa dal Regno Unito, della prova della sua fuga immediatamente successiva al fatto ed anche delle sue ammissioni, senza che potesse invece trovare ingresso nel procedimento, finalizzato alla consegna della persona ricercata, l'accertamento peritale sulla idoneita' dello strumentum sceleris ovvero sulle ragioni del mancato esito ferale della detonazione e sulla esistenza o meno di una organizzazione sovversiva con finalita' di terrorismo a cui H. alias I. fosse associato;
- Dovevano essere considerati idonei gli elementi prospettati dall'autorita' richiedente in relazione ai materiali esplosivi
rinvenuti e sequestrati ed alla vita ed alla attivita' dell'arrestato il quale, dopo avere ottenuto nel Regno Unito lo stato di rifugiato politico ed il sussidio governativo, assumendo una falsa identita', aveva poi utilizzato tale stato per l'esercizio di atti violenti in un contesto ambientale gia' scosso dagli attentati del 7 luglio 2005, che aveva colpito la intera comunita' internazionale.
Ha, poi, aggiunto che non erano stati comunque indicati elementi specifici sulla base dei quali ritenere che la posizione
dell'arrestato potesse essere pregiudicata ai sensi del menzionato art.18 lett. a, mentre l'Autorita' richiedente aveva fornito le garanzie di cui all'art.19 lett. b) della stessa legge ("se il reato in base al quale il mandato di arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione di tale mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura in questione non siano eseguite") attraverso il richiamo al "Royal Pardon".
Ha proposto ricorso per cassazione in data 25 agosto 2005 il sedicente I.A.H. con riferimento ai punti della sentenza
riguardanti il mancato accoglimento da parte della Corte di Appello della sua richiesta di integrazione delle fonti di prova e la decisione di dare esecuzione alla consegna dell'indagato, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per mancata assunzione di una prova decisiva e comunque la declaratoria di rifiuto di consegna dell'indagato. Ha all'uopo dedotto, con due separati motivi:
-  Violazione dell'art. 6 commi 4, lett. a) e 5 e 6 della legge n. 69 del 2005, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d)  e c) cod. proc. pen., per avere la Corte d'Appello ritenuti sufficienti, ai fini del contenuto del mandato di arresto europeo, alcuni riferimenti descrittivi concernenti la presenza dell'indagato, nella data del 21 luglio 2005, all'interno di una carrozza della metropolitana di Londra, munito di uno zaino, che, dopo lo scoppio, aveva abbandonato sul posto, circostanza questa ammessa dallo stesso I.H., in assenza peraltro di un accertamento tecnico peritale avente ad oggetto l'analisi di quanto contenuto all'interno dello zainetto in possesso dell'indagato, al fine di avere una conoscenza scientifica del materiale presente, del quantitativo di esplosivo e delle ragioni per cui la detonazione si era limitata ad una esplosione minima ed innocua, al pari di quanto avvenuto con riguardo agli esplosivi collocati quello stesso giorno in altri punti della citta' di Londra; in assenza, cioe', di un accertamento tecnico, costituente il punto di partenza per una decisione fondata sulle norme che regolano il nostro ordinamento costituzionale, i diritti fondamentali dell'uomo ed i principi consacrati nei Trattati Internazionali, accertamento che l'Autorita' inglese non aveva ritenuto di inviare, benche' in sede di interrogatorio dell'indagato, alla presenza di tale Autorita', ne fosse stata sollecitato l'invio da parte della difesa dello stesso, e che neppure la Corte di Appello aveva ritenuto di richiedere, pur trattandosi di accertamento attinente alle condizioni necessarie per la emissione del mandato ed alle fonti di prova relative alle contestazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. a) della legge n. 69 del 2005;
- Sussistenza di un elemento ostativo alla consegna, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005, essendo l'indagato un musulmano di nazionalita' etiope e cioe' una persona percepita nel territorio inglese, nell'attuale momento storico, per ragioni legate al terrorismo, con diffidenza e riluttanza, con conseguente pericolo che l'aspra campagna di stampa inglese possa influire sulla libera determinazione dell'organo giudicante, pregiudicando la indipendenza e la oggettivita' del giudizio e comunque influire negativamente sulla posizione processuale dell'indagato, come dimostrato dalla uccisione, da parte della polizia, di un brasiliano, dopo i noti attentati a Londra del 7 luglio 2005, rivelatosi poi estraneo alla vicenda.
Il Governo del Regno Unito ha depositato in data 30 agosto 2005 una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso. Ha rilevato che il mandato di arresto emesso dalla Corte dei Magistrati di Bow Street, costituente l'autorita' con competenza di estradizione attiva e passiva per il Regno Unito, con cui si chiedeva la consegna di O.H. alias I.H., quale ricercato, insieme ad altre persone, per i fatti del 21 luglio 2005, era composto da undici pagine e conteneva tutti gli elementi previsti dall'art. 6 della legge italiana n. 69 del 2005 ed in particolare, a pagine 3, 4 e 5, l'elenco delle fonti di prova a carico della persona, di cui e' richiesta la consegna, e consistenti nel rilevamento con sistemi audiovisi a circuito chiuso CCTV con i quali si identificava la persona richiesta sui luoghi del fatto, in decine di riferimenti testimoniali diretti ed indiretti in ordine al comportamento della persona  richiesta, nonche' nel sequestro di corpi del  reato costituiti da piu' di cento chili di perossido e dei componenti realizzati per perpetrare gli attentati, utilizzati in  precedenti atti terroristici ed identificati con le denominazioni di TATP (triacetone triperoxide) e HMTD, costituenti esplosivi ad alta potenzialita' che potevano essere fabbricati facilmente in modo artigianale e che da sempre erano utilizzati da appartenenti ad associazioni terroristiche.
Ha aggiunto che tali elementi dovevano ritenersi sufficienti, ai sensi della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 e delle normative di attuazione, senza necessita' di alcun accertamento peritale, sia perche' la valutazione sulla consistenza e fondatezza degli elementi probatori spettava soltanto allo stato richiedente,  sia per la dilatazione dei termini di consegna che avrebbe richiesto una perizia, con conseguente vanificazione della finalita' di bilaterale fiducia, collaborazione fra gli stati europei e tempestivita' perseguita dalla legge quadro, ma anche e soprattutto per l'assorbente rilievo che il reato di strage, contestato all'indagato, era un reato di condotta a consumazione anticipata ove il tentativo era impossibile, il  che rendeva irrilevante qualsiasi accertamento sulla  potenzialita' dell'esplosivo e sull'elemento psicologico relativo alla previsione dell'evento.
Ha altresi' precisato che non esisteva pregiudizio nei confronti dell'indagato da parte dell'autorita' giudiziaria inglese, poiche' il Regno Unito concede un'adeguata difesa a carico dello Stato a scelta del prevenuto ed ha ratificato da tempo la Convenzione dei Diritti dell'Uomo del 4.11.1950, riconoscendo la giurisdizione della Corte di Strasburgo, ed  addirittura, con la promulgazione dell'Human  Rights Act del 1998, ha conferito prevalenza alla detta Convenzione sulla
legislazione ordinaria e sulla giurisprudenza delle Corti Superiori.
Infine, ha escluso pure la violazione dell'art. 18 lettera o) della legge n.69 del 2005 (che riporta un principio ricorrente  nella Convenzione sulla estradizione del 1957 ed in tutti i trattati bilaterali, diretto ad evitare sia contrasti di giudicati  che violazioni del principio del "ne bis in idem"), poiche':
a) I fatti attribuiti all'indagato con il mandato in esame sono diversi da quelli per cui sono state avviate le indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e che riguardano i reati di cui all'art. 270 bis e 497 bis del codice penale italiano;
b) Gli accordi bilaterali internazionali e soprattutto la Convenzione di New York del 15.12.1997 per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, sottoscritta sia dall'Italia che dal Regno Unito, stabiliscono agli artt. 8 e 9, persino nel caso in cui due paesi procedano per lo stesso fatto - reato, un criterio di competenza esclusiva e prioritaria appartenente allo stato membro maggiormente colpito dall'atto terroristico (all'uopo menziona la sentenza  pronunciata dalla Corte Suprema in data 3.12.2004 nel caso Rabei Osman.
Ha depositato in data 7.9.2005 una memoria anche il Procuratore Generale presso questa Corte concludendo per il rigetto del ricorso.
Ha rilevato che la denunciata violazione dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. non si attaglia al caso in esame in  quanto proponibile soltanto avverso un provvedimento emesso a conclusione di un procedimento di cognizione e che non puo' parlarsi neppure di violazione dell'art. 16 della legge 22 aprile 2005 n. 69, apparendo sufficienti le analisi  preliminari sui campioni effettuate dall' autorita' inglese e non essendo neppure ipotizzabile il compimento di attivita'  di indagine da parte dell'autorita' giudiziaria  italiana, che sarebbe lesivo degli accordi internazionali, oltre che della
sovranita' dello stato estero.
Ha aggiunto che nel mandato sono contenute sufficienti informazioni sulla natura e sulla qualificazione giuridica dei fatti, non sindacabili dalla autorita' giudiziaria italiana, tranne il caso che siano palesemente arbitrarie e che non sussiste neppure il rischio, paventato dal ricorrente, di un processo non equo nel Regno Unito ovvero di un condizionamento da parte delle autorita' di quello Stato ed, infine, che i fatti per cui si procede in Italia sono diversi  da quelli per cui si procede a carico del ricorrente nel Regno Unito.
 
  MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
Con il primo motivo il ricorrente si duole sostanzialmente del rigetto della sua richiesta di una perizia integrativa, da eseguirsi da parte della Autorita' del Regno Unito, in ordine alla idoneita' del materiale in sequestro a provocare la morte dei passeggeri della metropolitana, rigetto che renderebbe gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato privi del carattere di gravitą richiesto dalla legge italiana sul mandato si arresto europeo (art.6, comma 4, lett. a, della legge n. 69 del 2005) ai fini della possibilita' di consegna del ricercato allo Stato richiedente e che integrerebbe altresi'  la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., trattandosi della mancata assunzione di una prova decisiva.
La violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. non e' invocabile in questa sede, in quanto, come ritenuto  dalla giurisprudenza costante, a fondamento della misura cautelare adottata nel corso delle indagini, non si richiede  l'allegazione di prove decisive, non essendo il provvedimento privativo della liberta' personale equiparabile alla decisione di merito sulla fondatezza dell'accusa, cosicche' la verifica degli indizi in sede cautelare resta sottratta alla  disciplina riguardante la prova, prevista dall'art. 495 cod. proc. pen. (v. per tutte Cass. Sez. 3^ n. 3603 del 15.11.1999 rv. 216441; Cass. Sez. 6^ n. 113 del 18.1.1993 rv. 193345 e n. 2667 del 1.10.1993 rv. 196598). Il vizio sopra indicato, comunque, non puo' avere ad oggetto una perizia, che costituisce un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile ne' a carico ne' a discarico dell'accusato, oltretutto rimesso essenzialmente al potere discrezionale del  giudice e sottratto al potere dispositivo delle parti cui si richiama la disposizione citata facendo riferimento all'art. 495 comma 2 cod. proc. pen. e cioe' alle prove legalmente e tempestivamente richieste nel dibattimento (v., per tutte, Cass. 28.10.1998, Patrizi; Cass. 6.4.1999, Mandala).
Non sussiste neppure la violazione dell'art. 6, comma 4, lett. a), della legge n. 69 del 2005, poiche' al mandato di arresto e' stata regolarmente allegata una compiuta relazione sui fatti contenente altresi' la specifica indicazione delle fonti di prova; il mandato, inoltre, e' congruamente motivato e contiene la indicazione del provvedimento cautelare con il dettaglio degli elementi su cui e' fondato.
Il ricorrente ha, pero', rilevato che aveva richiesto nel procedimento  davanti alla Corte di Appello di Roma una integrazione probatoria riguardante la natura e la pericolosita' del materiale esplosivo in sequestro, ai sensi dell'art. 16 della legge citata, la cui mancanza impedirebbe la consegna dell'arrestato allo stato richiedente per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, in effetti menzionati dall'art. 17, comma 4, che subordina la consegna della persona ricercata alla sussistenza di gravi indizi. 
Occorre premettere che la Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 13 giugno 2002 n. 2002/584/GAI, in applicazione del Trattato dell'Unione Europea ed in particolare degli artt. 31 lettere a) e  b) e dell'art. 34, paragrafo 2, lettera b), al fine dichiarato di facilitare la estradizione fra gli stati membri e di prevenire i conflitti di giurisdizione, ha rilevato che il meccanismo del mandato europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli stati membri ed  e' teso a superare l'istituto estradizionale per sostituirlo con la consegna delle persone ricercate (secondo una procedura che risulta semplificata rispetto a quella in vigore precedentemente) nell'ambito della realizzazione del principio del mutuo
riconoscimento delle decisione giurisdizionali straniere, in uno spazio comune fondato su principi condivisi di civilta' giuridica.
In tale ambito si inquadra la legge italiana n. 69 del 2005, la quale, nel richiamare e recepire la Decisione Quadro, cui da attuazione, dispone, onde assicurare una piena collaborazione tra gli stati membri (art. 16, chiaramente collegato ball'art. 6 comma 2 ed al corrispondente art. 15 della Decisione Quadro), che possano essere richieste alla autorita'  emittente informazioni integrative occorrenti ai fini della decisione.
Orbene, la formulazione della norma, che richiama le informazioni di cui alle lettere a) c) d) e) ed f) del comma 1  dell'art. 6, con chiaro riferimento ad informazioni e documentazione gia' in possesso dello stato richiedente, non puo' essere interpretata nel senso che possa essere richiesta alla autorita' straniera la assunzione di una nuova prova non  acquisita o non ancora acquisita, essendo cio' incompatibile con il principio di sovranita' dei singoli stati ed anche con i tempi occorrenti per la assunzione di una prova.
Deve anzi ritenersi che non competa alla autorita' giudiziaria di esecuzione neppure la "valutazione" della gravita' degli  indizi su cui si fonda il provvedimento cautelare straniero. Infatti l'art. 9, comma 5, della legge n. 69, sia pure ai fini delle misure cautelari da emettere nel procedimento di ricezione del mandato di arresto, esclude espressamente dalle  disposizioni della legge italiana applicabili, in materia cautelare, gli artt. 273, commi 1 e 1 bis e gli artt. 274, comma 1, lett. a) e c) e 280 cod. proc. pen. e cioe', in particolare, la valutazione della gravitą degli indizi di colpevolezza che deve essere compiuta nell'ordinamento interno ai fini della emissione di una misura cautelare, ma che, nel caso di un
mandato europeo, spetta alla autorita' giudiziaria di emissione. Il che appare del tutto in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea di diventare uno  spazio di liberta', sicurezza e giustizia, con la soppressione dell'estradizione fra  gli stati membri e la  sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorita' giudiziarie, al fine di eliminare le complessita' ed i potenziali ritardi connessi alla disciplina attuale in materia di estradizione (punto5 dei "Consideranda" del Preambolo della Decisione Quadro).
D'altronde, gia' nella precedente disciplina estradizionale disegnata dal nostro codice di rito, gli elementi probatori posti a fondamento del titolo estradizionale assumevano rilevanza solo nei casi residuali di cooperazione non convenzionata, mentre nel quadro della cooperazione estradizionale fra i paesi UE, fondata sulla Convenzione Europea di Estradizione di Parigi del 1957, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, non era previsto l'esame  degli indizi di reita' che avevano giustificato l'emissione del titolo estradizionale (art. 12, 2 comma, lett. a), ne' era applicabile, ai fini della emissione della misura cautelare, l'art. 273 del codice di rito, per espressa esclusione del successivo art.714, essendo invece previsto soltanto l'accertamento della identita' dell'estradando e della esistenza del titolo su cui si fonda la domanda attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa (v. per tutte Cass. sez. 6^ n. 1118 del 27 marzo 2000, rv. 215851, Odigie Obeide; Cass. Sez. 6^, n. 47039 del 1.12.2004 n. 47039 rv. 230498, Rabei Osman).
E' vero che l'art. 17, comma 4, della legge n. 69 richiama, ai fini della pronuncia di consegna del ricercato alla autorita'  straniera, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma tale disposizione, che e' stata oggetto di vari emendamenti in sede dei plurimi passaggi parlamentari e che ha poi assunto la formulazione definitiva al fine di rispettare i limiti imposti dalla nostra Costituzione, specie in tema di giusto processo, deve essere interpretata, in base al criterio logico e sistematico, con riferimento al menzionato art. 9, nel senso che la autorita' giudiziaria italiana e' tenuta a controllare che sussista la motivazione in ordine al provvedimento cautelare in base al quale e' stato emesso il mandato di arresto
europeo (come disposto dall'art. 18, lett. t), della legge) ed alle esigenze cautelari che si assumono sussistenti,  nonche' in ordine alle fonti di prova su cui e' basato il mandato, ma non anche nel senso che spetti all autorita' giudiziaria italiana una nuova pregnante valutazione di tali fonti analoga a quella spettante nell'ordinamento interno al Tribunale del Riesame. Cio' costituirebbe un passo indietro rispetto addirittura al procedimento estradizionale e  sarebbe comunque impedito dalla mancanza degli atti del procedimento.
Si deve quindi ritenere che il controllo affidato all'autorita' giudiziaria di esecuzione sia limitato alla sussistenza della
motivazione, cui deve essere equiparata la mera apparenza della stessa, dovendo il mandato di arresto europeo essere fornito di argomentazioni adeguate e controllabili.
Nel caso in esame correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che esiste una adeguata motivazione e tale giudizio e' del tutto condivisibile alla stregua delle indicazioni degli elementi specificati dalla autorita' emittente, dotati di congruita' logica e di compiutezza e cio' anche con riguardo agli accertamenti tecnici, pur se necessariamente preliminari e sommari, sulle sostanze in sequestro, provenienti dalla autorita' di polizia del Regno Unito.
Va altresi' constatato che questi ultimi, ai limitati fini cautelari, avrebbero valore gravemente indiziario anche nell'ordinamento interno italiano.
La prima doglianza e' quindi infondata, poiche' basata su una interpretazione non corretta dei poteri della autorita'  giudiziaria di esecuzione del mandato di arresto europeo.
E' infondato anche il secondo motivo di gravame con cui il ricorrente si duole dell'ordine di consegna all'autorita' emittente, nonostante la presenza dei motivi ostativi previsti dall'art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005, con specifico riguardo alla seconda parte  della disposizione, laddove vieta la consegna se la posizione della persona,  a causa della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica o delle sue opinioni politiche, possa essere pregiudicata nello Stato emittente.
Tale disposizione ripete pedissequamente il punto 12 dei "Consideranda" del Preambolo della Decisione Quadro e si  riallaccia all'art. 2 della stessa legge, laddove prevede il rifiuto di consegna dell'imputato o del condannato in caso di persistente violazione, da parte dello stato richiedente, constatata dal Consiglio dell'Unione Europea, dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo firmata a Roma il 4 novembre  1950
ed in particolare dell'art. 5 (diritto alla liberta' ed alla sicurezza) e dall'art. 6 (diritto ad un processo equo), nonche' dei
Protocolli addizionali alla Convenzione stessa.
Anche in tal caso non si tratta di una novita' poiche' gia' la Convenzione Europea di estradizione prevedeva all'art. 3 un  caso analogo di rifiuto della estradizione, richiamato comunque anche dall'art. 698, comma 1, del cod. proc. pen. vigente.
Si tratta pero' di situazione che non ricorre nel caso in esame, poiche' la norma prevede che il possibile pregiudizio della persona richiesta per motivi religiosi o etnici o politici debba risultare da circostanze oggettive e nella specie nessuna di tali circostanze e' stata indicata dal ricorrente, il quale si e' limitato a  richiamare l'allarme sociale provocato dagli attentati di Londra ed il singolo episodio di uccisione di un cittadino brasiliano, ritenuto coinvolto negli  attentati e risultato poi estraneo alla vicenda. Questi elementi non sono di per se' significativi dell'esistenza di un
pregiudizio, da parte della autorita' giudiziaria del Regno Unito, con riferimento al successivo procedimento giudiziario: l'allarme e' correlato alla gravita' dei fatti ed e' presente in tutti i paesi; la morte del cittadino brasiliano e' una vicenda isolata frutto di una reazione abnorme di un componente della polizia e non certo ascrivibile ai vari gradi della giurisdizione.
D'altronde la tradizione civile dello Stato richiedente, la  cui legislazione vieta la sottoposizione ad atti persecutori e
discriminatori, e che, con la promulgazione dell'Human Rights Act 1998, ha conferito prevalenza sulla legislazione ordinaria e sulla stessa giurisprudenza delle Corti Superiori alla Convenzione dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950, costituisce ampia garanzia della esclusione di qualsiasi pregiudizio della posizione del ricorrente nel Regno Unito a  causa delle sue caratteristiche personali e della ininfluenza di una eventuale opinione pubblica esacerbata dagli attentati terroristici sulle decisioni della autorita' giudiziaria. Ne' in tal senso puo' essere interpretata la mancata  trasmissione, da parte del Regno Unito, di una perizia immediata sui materiali in sequestro, richiesta dalla difesa del
ricorrente nel corso dell'udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di Appello di Roma, poiche', se la perizia non esisteva, non poteva essere trasmessa, costituendo pura illazione il collegamento della mancata trasmissione di una  perizia inesistente ad un comportamento discriminatorio.
Come gia' rilevato dalla sentenza impugnata, non sussistono poi altri elementi ostativi alla consegna del ricercato allo stato emittente, comunque non indicati con il ricorso per cassazione dalla difesa dell'H. ed affacciati invece - per escluderli - dalla difesa del Regno Unito nella memoria depositata il 30 agosto 2005, sotto il profilo (previsto dalla lett. o) dell'art. 18) della identita' del fatto per cui e' stato emesso il mandato d'arresto europeo rispetto a quello per cui si procede in Italia. Sul punto va infatti rilevato che i fatti per cui si procede nel Regno Unito sono diversi per oggettivita'  giuridica e tipologia di reato da quelli per cui si procede in Italia: nel Regno Unito, infatti, le imputazioni attengono
alle ipotesi di "attentato alla vita dei passeggeri" (capi 1, 2, 3), alla preparazione e detenzione di esplosivi (capi 4, 5, 6 e 7); in Italia, invece, si procede per i delitti di "associazione con finalita' di terrorismo internazionale" (art. 270 bis cod. pen.) e "frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati" (art. 497 cod. pen.).
Tale diversita' comporta che, stante il principio di specialita', ribadito dall'art. 26 della legge n. 69 del 2005, il Regno Unito non potra' procedere penalmente nei confronti del ricercato per fatti anteriori e diversi da quelli per cui viene effettuata la consegna.
In definitiva il ricorso di H.O. alias I.A.H. e' infondato sotto tutti profili addotti e deve essere respinto.
La cancelleria provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p. e dall'art. 22, comma 5, della legge  n.  69 del 2005.
  P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle  spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministro della Giustizia, anche  a mezzo telefax, ed al direttore dell'istituto penitenziario ai  sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
Cosi' deciso in Roma, il 13 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005
 
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