I nuovi articoli 613-bis e 613-ter, con modifiche al codice di rito e al TU immigrazione - In vigore dal 18 luglio 2017
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017)
Art. 1 Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale,
concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico
ufficiale alla tortura
1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice
penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi,
ovvero agendo con crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un
verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta'
personale o affidata alla sua custodia, potesta', vigilanza,
controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di
minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a
dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte ovvero se
comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita' della
persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze
risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o
limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le
pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una
lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una
lesione personale gravissima sono aumentate della meta'.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale
conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e'
dell'ergastolo.
Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere
tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio,
istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro
incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di
tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e'
accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni».
Art. 2
Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale
1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il
delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro
le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la
responsabilita' penale».
Art. 3
Modifica all'articolo 19 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a
tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche
dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di
diritti umani».
Art. 4
Esclusione dall'immunita'.
Estradizione nei casi di tortura
1. Non puo' essere riconosciuta alcuna forma di immunita' agli
stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato
di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali,
nei casi di cui al comma 1, lo straniero e' estradato verso lo Stato
richiedente nel quale e' in corso il procedimento penale o e' stata
pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso
di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il
tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del
medesimo tribunale.
Art. 5
Invarianza degli oneri
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
|