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 Legge 14 luglio 2017, n. 110 - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

I nuovi articoli 613-bis e 613-ter, con modifiche al codice di rito e al TU immigrazione - In vigore dal 18 luglio 2017

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017)

  Art. 1 

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti: «Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta' personale o affidata alla sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita' della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della meta'. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e' dell'ergastolo. Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
                               Art. 2 
 
      Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le dichiarazioni o le  informazioni  ottenute  mediante  il
delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo  che  contro
le persone accusate di tale delitto e al solo  fine  di  provarne  la
responsabilita' penale». 
                              Art. 3 
 
              Modifica all'articolo 19 del testo unico 
        di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. All'articolo 19 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1.  Non  sono  ammessi  il  respingimento   o   l'espulsione   o
l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora  esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi  di  essere  sottoposta  a
tortura. Nella valutazione  di  tali  motivi  si  tiene  conto  anche
dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi  di
diritti umani». 
                               Art. 4 
 
                     Esclusione dall'immunita'. 
                  Estradizione nei casi di tortura 
 
  1. Non puo' essere riconosciuta  alcuna  forma  di  immunita'  agli
stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il  reato
di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. 
  2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati  internazionali,
nei casi di cui al comma 1, lo straniero e' estradato verso lo  Stato
richiedente nel quale e' in corso il procedimento penale o  e'  stata
pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel  caso
di procedimento davanti ad  un  tribunale  internazionale,  verso  il
tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi  dello  statuto  del
medesimo tribunale. 
                               Art. 5 
 
                       Invarianza degli oneri 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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