In vigore dal 3 agosto (salvo eccezioni) la "riforma Orlando" della procedura penale
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 giugno 2017)
Art. 1
1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). -
Nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il
giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona
offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il
risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o
pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo' essere
riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli
articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e
non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la
congruita' della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non
addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo'
chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non
superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma
rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il
giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo
e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e
comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo
specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il
corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240,
secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma,
all'esito positivo delle condotte riparatorie».
2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale,
introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara
l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state
compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado.
3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del
giudizio di legittimita', successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, puo' chiedere la fissazione di un termine, non
superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al
pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e
all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice
penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato,
qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non
addebitabile, nel termine di sessanta giorni, puo' chiedere al
giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei
mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto
dovuto a titolo di risarcimento.
4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la
richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva
udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma
3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione
resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice
penale.
5. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole:
«da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a
dodici anni».
6. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da uno
a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite
dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con
la multa da euro 927 a euro 1.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena e' della reclusione da tre
a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite
dalle seguenti: «La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni
e della multa da euro 927 a euro 2.000»;
c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze
aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena
si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento
conseguente alle predette circostanze aggravanti».
7. All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le
parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della
reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032»
sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto
dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa
da euro 927 a euro 1.500».
8. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite
dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni
e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena e' della reclusione da
quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a
euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena e' della
reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro
3.098»;
c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al terzo comma
del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con
altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della
reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro
3.098».
9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale, le parole:
«da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a
venti anni».
10. All'articolo 158 del codice penale e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine
della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di
eta' della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata
esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di
prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».
11. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma:
1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento
con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in
cui l'autorita' competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al
giorno in cui viene decisa la questione»;
2) dopo il numero 3-bis) e' aggiunto il seguente:
«3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento
che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorita'
richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi
sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso nei seguenti
casi:
1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura
penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna
di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla
pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado
successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno
e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura
penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna
di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla
pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo
comunque non superiore a un anno e sei mesi.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai
fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che
la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha
annullato la sentenza di condanna nella parte relativa
all'accertamento della responsabilita' o ne ha dichiarato la nullita'
ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di
procedura penale.
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si
verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i
termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;
c) il secondo comma e' abrogato.
12. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le
parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o
alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».
13. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale e'
sostituito dal seguente:
«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che
hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto
limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».
14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le
parole: «della meta'» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui
agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis,
limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis,
nonche'».
15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai
fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.
16. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti
legislativi per la modifica della disciplina del regime di
procedibilita' per taluni reati e delle misure di sicurezza personali
e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la
persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il
delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati
contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso
la procedibilita' d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti
condizioni:
1) la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita';
2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero
le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla
persona offesa sia di rilevante gravita';
b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi
della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore
delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a),
il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se
la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto
costituente reato; prevedere che, se e' pendente il procedimento, il
pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato
della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine
decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata;
c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali
ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure
di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge
del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai
soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario»,
prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza
personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della
liberta' personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo
comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali,
l'accertamento periodico della persistenza della pericolosita'
sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la
pericolosita' sia venuta meno; revisione del modello definitorio
dell'infermita', mediante la previsione di clausole in grado di
attribuire rilevanza, in conformita' a consolidate posizioni
scientifiche, ai disturbi della personalita'; previsione, nei casi di
non imputabilita' al momento del fatto, di misure terapeutiche e di
controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della
necessita' della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della
persistenza della pericolosita' sociale e della necessita' della cura
e la revoca delle misure quando la necessita' della cura o la
pericolosita' sociale siano venute meno; previsione, in caso di
capacita' diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e
previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento
delle condizioni che hanno diminuito la capacita' dell'agente, anche
mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e
l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di
prevenzione a tutela della collettivita';
d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per
l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della
destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia
stato accertato in via definitiva lo stato di infermita' al momento
della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di
pericolosita' sociale, nonche' dei soggetti per i quali l'infermita'
di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli
imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti
coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni
psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali
sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti
terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di
trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della
Costituzione.
17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del
Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle
Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della
neutralita' finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni,
decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16,
o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
emanati.
18. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la revisione della disciplina del casellario
giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola
alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e
ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel
diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati
personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di
riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere
all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
nonche' rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle
iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana;
b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di
pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il
certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca
dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato e'
necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando
ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni
interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento
amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e
condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati
personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo
procedimento, nonche' comunque di ogni ulteriore indicazione
necessaria per consentire la realizzazione di una procedura
automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;
c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti
applicativi della causa di non punibilita' della particolare tenuita'
del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare,
prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia
occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle
iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entita', quali quelle
irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di
pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle
parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei
mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalita'
meno gravose.
19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 e' adottato, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del
Ministro della giustizia. Il relativo schema e' trasmesso alle
Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della
neutralita' finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni,
decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato. Qualora tale
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del
termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
20. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e con la
procedura di cui ai commi 16 e 17, decreti legislativi recanti le
norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e
le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello
Stato, nonche' le norme di carattere transitorio.
21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le
seguenti: «e che tale stato e' reversibile» e le parole: «che questo»
sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».
22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
«Art. 72-bis (Definizione del procedimento per incapacita'
irreversibile dell'imputato). - 1. Se, a seguito degli accertamenti
previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato
e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che
tale stato e' irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale
ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che
ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza
diversa dalla confisca».
23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' quando, dopo che e'
stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi
procedere a norma dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacita'
dell'imputato viene meno o si accerta che e' stato erroneamente
dichiarato».
24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma
4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non
ha effetto se l'autorita' che procede non riceve, unitamente alla
dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».
25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».
26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma
3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei
mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della
querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere
informata dall'autorita' che ha in carico il procedimento circa lo
stato del medesimo».
27. All'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) alla facolta' di ricevere comunicazione del procedimento e
delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».
28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma
4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non puo'
essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente
probatorio non e' proposta entro il termine di dieci giorni dalla
formulazione della riserva stessa».
29. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono
premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della
riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».
30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 407, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e' tenuto a esercitare
l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di
tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini
e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis.
Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su
richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il
procuratore generale presso la corte di appello puo' prorogare, con
decreto motivato, il termine per non piu' di tre mesi, dandone
notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo
periodo del presente comma e' di quindici mesi per i reati di cui al
comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove
non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel
termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne da'
immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di
appello»;
b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 e' sostituito
dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se
il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede
l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis,
dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini
preliminari».
31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con
violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di
cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono
inserite le seguenti: «entro tre mesi»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;
c) il comma 6 e' abrogato.
33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
«Art. 410-bis (Nullita' del provvedimento di archiviazione). - 1.
Il decreto di archiviazione e' nullo se e' emesso in mancanza
dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma
1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3
e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato
presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione e'
altresi' nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice
omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilita' o dichiara
l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza
dell'articolo 410, comma 1.
2. L'ordinanza di archiviazione e' nulla solo nei casi previsti
dall'articolo 127, comma 5.
3. Nei casi di nullita' previsti dai commi 1 e 2, l'interessato,
entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, puo'
proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica,
che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle
parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima,
dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che
possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente
l'udienza.
4. Il giudice, se il reclamo e' fondato, annulla il provvedimento
oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che
ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o
dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che
lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso
di inammissibilita', anche al pagamento di una somma in favore della
cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616,
comma 1».
34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le
parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».
35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal
provvedimento del giudice».
36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti
nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di
cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
37. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene
inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto
alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno
precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle
domande e dell'entita' delle riparazioni, nonche' i dati relativi al
numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei
magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione
dell'esito, ove conclusi».
38. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del
codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono
sostituite dalla seguente: «appello».
39. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo
periodo del comma 2 e' soppresso.
40. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 e'
sostituito dai seguenti:
«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello
del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza,
pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per
il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o
sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole
all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non
conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con
formula piu' favorevole all'imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in
grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il
procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 dell'articolo 606.
3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 611».
41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale
dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio
abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle
indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il
termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal
pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive
limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso,
l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta».
42. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma
5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 puo'
essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui
al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444».
43. All'articolo 438 del codice di procedura penale e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza
preliminare determina la sanatoria delle nullita', sempre che non
siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve
quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa
preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio del
giudice».
44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di
procedura penale, le parole: «e' diminuita di un terzo» sono
sostituite dalle seguenti: «e' diminuita della meta' se si procede
per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».
45. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».
46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato
puo' eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
47. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio
dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero,
all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca
la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina
la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice
competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e
443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice,
revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».
48. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».
49. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la
quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la
correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il
provvedimento. Se questo e' impugnato, alla rettificazione provvede
la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».
50. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso
per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti
all'espressione della volonta' dell'imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea
qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o
della misura di sicurezza».
51. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di
procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei
procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' stata
presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
52. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su
cui la decisione e' fondata, con l'indicazione dei risultati
acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con
l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non
attendibili le prove contrarie, con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si
riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilita' e alla determinazione della pena, secondo
le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura
di sicurezza;
3) alla responsabilita' civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione
di norme processuali».
53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in
sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare
l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al
quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i
giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui
al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione
economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il
valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di
pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare
di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in
sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del
codice penale».
54. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono
premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso
per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».
55. L'articolo 581 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
«Art. 581 (Forma dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione si propone
con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato,
la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con
l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce
l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa
assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».
56. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
«Art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).
- 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti,
nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta
dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei
motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i
motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova
determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al
giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio
di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro
coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza.
3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la
richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo
caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere
riproposte nel dibattimento.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il
procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati
dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i
criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico
ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e
della complessita' dei procedimenti».
57. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in
tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo
599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere
accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione
del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno
effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».
58. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una
sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione
della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale».
59. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che
puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di
inammissibilita' della richiesta»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nel biennio precedente».
60. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le
parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».
61. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con
riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».
62. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a),
limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa
l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte
dichiara senza formalita' di procedura l'inammissibilita' del
ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilita' del
ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo
599-bis. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso
straordinario a norma dell'articolo 625-bis».
63. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le
parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono
soppresse.
64. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che
puo' essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di
inammissibilita' del ricorso».
65. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma
1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nel biennio precedente».
66. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste
ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
1-ter. Il principio di diritto puo' essere enunciato dalle sezioni
unite, anche d'ufficio, quando il ricorso e' dichiarato inammissibile
per una causa sopravvenuta».
67. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la
lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla
base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i
provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene
superfluo il rinvio».
68. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalita'.
L'errore di fatto puo' essere rilevato dalla corte di cassazione,
d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».
69. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di
quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione puo' essere
proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 dell'articolo 606».
70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale e' abrogato.
71. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
«Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o il
sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato,
nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del
processo, puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi
che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza
della celebrazione del processo.
2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui
distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena
di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore
munito di procura speciale autenticata nelle forme previste
dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento
dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se
accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione
degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489,
comma 2.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640».
72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione
sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e
valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le
sentenze di condanna, nonche' dati e notizie sull'andamento dei
giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice
di procedura penale, introdotto dal comma 56.
73. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, dando notizia dell'imputazione»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
74. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera f) e'
aggiunta la seguente:
«f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317,
319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale».
75. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio
2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le
seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione
delle notizie di reato».
76. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio
2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le
seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione
delle notizie di reato».
77. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei
delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonche' nell'articolo
407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza
alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata, anche
relativi a reati per i quali sia in liberta'. Allo stesso modo
partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve
essere esaminata quale testimone»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione,
comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza
alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le
misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, il giudice puo' disporre con decreto
motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle
persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo
ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice
puo' disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche
quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia
di particolare complessita' e sia necessario evitare ritardi nel suo
svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di
persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto
penitenziario»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase
degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento,
da' comunicazione alle autorita' competenti nonche' alle parti e ai
difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il
collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice,
su istanza, puo' consentire alle altre parti e ai loro difensori di
intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del
collegamento».
78. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo
146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene
a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto
previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o
dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati
o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o
notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;
c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» e' inserita la seguente: «,
4-bis».
79. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».
80. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli
articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano
efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui
al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di
detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e
416-bis, secondo comma, del codice penale, nonche' di cui
all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
82. Il Governo e' delegato ad adottare decreti legislativi per la
riforma della disciplina in materia di intercettazione di
conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel
processo penale nonche' per la riforma dell'ordinamento
penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai
commi 84 e 85.
83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su
proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a
cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e
relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per
l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere,
corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni,
decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora
tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la
scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo
termine e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro
il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti
legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale,
per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza
delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con
l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto
di intercettazione, in conformita' all'articolo 15 della
Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle
modalita' di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e
che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di
materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le
parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo
alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle
conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel
procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di
giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti
e i criteri di utilizzabilita' vigenti, che:
1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice
a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico
ministero, oltre che per necessita' di prosecuzione delle indagini,
assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di
conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche
inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti
all'accertamento delle responsabilita' per i reati per cui si procede
o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle
indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto
riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;
2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della
richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio
riservato, con facolta' di esame e ascolto ma non di copia, da parte
dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di
conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del
codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il
divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice
relativamente agli atti acquisiti;
3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i
difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e
trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti
rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato
dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini
preliminari;
4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del
deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice
di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli
atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni
informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero
contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilita' per i
reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in
quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse
estranei, qualora non sia gia' intervenuta la procedura di cui ai
commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne
dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui
intenda richiedere lo stralcio;
5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non
siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268,
comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto
indicati data, ora e apparato su cui la registrazione e' intervenuta,
previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la
rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la
trascrizione ai sensi del citato comma 2;
b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione
non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare
danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive
o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua
presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilita' e' esclusa
quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di
un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del
diritto di difesa o del diritto di cronaca;
c) tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le
sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della
liberta' di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;
d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego
delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni
telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o
conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori
informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:
1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di
apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del
captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto
autorizzativo del giudice;
2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia
giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348,
comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia
giudiziaria operante che e' tenuta a indicare l'ora di inizio e fine
della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale
descrittivo delle modalita' di effettuazione delle operazioni di cui
all'articolo 268 del medesimo codice;
3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in
cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei
luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi
si stia svolgendo l'attivita' criminosa, nel rispetto dei requisiti
di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in
ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le
ragioni per le quali tale specifica modalita' di intercettazione sia
necessaria per lo svolgimento delle indagini;
4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto
verso il server della procura cosi' da garantire originalita' e
integrita' delle registrazioni; al termine della registrazione il
captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente
inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria
operante;
5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a
requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al presente comma, che tenga costantemente conto
dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si
limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo
standard idonei di affidabilita' tecnica, di sicurezza e di
efficacia;
6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove
ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa
disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera,
limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida
del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che
il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto
che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per
le quali tale specifica modalita' di intercettazione sia necessaria
per lo svolgimento delle indagini;
7) i risultati intercettativi cosi' ottenuti possano essere
utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del
provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in
procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per
l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale;
8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e
pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto
occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;
f) prevedere la ricorribilita' per cassazione soltanto per
violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei
procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di
appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di
acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad
appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonche' avverso la
sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato
o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad
effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato;
i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso
la sentenza di condanna, nonche' avverso la sentenza di
proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia
pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non
ha commesso il fatto»;
l) escludere l'appellabilita' delle sentenze di condanna alla
sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non
luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena
dell'ammenda o con una pena alternativa;
m) prevedere la titolarita' dell'appello incidentale in capo
all'imputato e limiti di proponibilita'.
85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio
della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti
modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito
indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del
contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di
competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, fatta
eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative
alla detenzione;
b) revisione delle modalita' e dei presupposti di accesso alle
misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia
con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso
alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravita' e
pericolosita' e in particolare per le condanne per i delitti di mafia
e terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso
alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone
la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a
quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il
diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicita' dell'udienza;
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della
personalita' da condurre in liberta', stabilendone tempi, modalita' e
soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli
interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di
misure per rendere piu' efficace il sistema dei controlli, anche
mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono
ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di
determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento
rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in
relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche
personali del condannato, nonche' revisione della disciplina di
preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena
dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravita' e
pericolosita' specificatamente individuati e comunque per le condanne
per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
f) previsione di attivita' di giustizia riparativa e delle
relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di
recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle
misure alternative;
g) incremento delle opportunita' di lavoro retribuito, sia
intramurario sia esterno, nonche' di attivita' di volontariato
individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche
attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a
quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a
titolo di mantenimento;
h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia
all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici
dell'esecuzione penale esterna;
i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a
fini processuali, con modalita' che garantiscano il rispetto del
diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario
alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della
necessita' di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di
pena;
m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di
disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;
n) riconoscimento del diritto all'affettivita' delle persone
detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il
suo esercizio;
o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle
persone detenute straniere;
p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle
esigenze educative dei detenuti minori di eta' secondo i seguenti
criteri:
1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i
minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilita'
del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti
nella fase di cognizione;
2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione
penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della
socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della
persona;
3) previsione dell'applicabilita' della disciplina prevista per
i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei
processi educativi in atto;
4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi
alle istanze educative del condannato minorenne;
5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure
alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti
per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi
sociali e alla semiliberta', di cui rispettivamente agli articoli 47
e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca
o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la
funzione rieducativa della pena e con il principio
dell'individuazione del trattamento;
7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti
minorenni;
8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale
criterio guida nell'attivita' trattamentale in funzione del
reinserimento sociale;
q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva
di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza
dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivita' della
funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perche'
l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai
principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale
di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge
in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza
costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra
questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di
divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto
della persona medesima, e i beni della salute, individuale e
collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della
salubrita' e integrita' ambientale, dell'integrita' del territorio,
della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;
r) previsione di norme volte al rispetto della dignita' umana
attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima
conformita' della vita penitenziaria a quella esterna, la
sorveglianza dinamica;
s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative
alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra
detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta
a misura cautelare la possibilita' che la detenzione sia sospesa fino
al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di eta';
t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e
diritti delle donne detenute;
u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al
principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del
condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata
della pena principale;
v) revisione delle attuali previsioni in materia di liberta' di
culto e dei diritti ad essa connessi.
86. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e con la
procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di
attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme
di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato,
nonche' le norme di carattere transitorio.
87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo e' autorizzato ad
adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e
85.
88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle
spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «repertorio» e' sostituita dalla
seguente: «decreto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le
prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro
della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
dicembre 2017, e' attuata la revisione delle voci di listino di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il
decreto:
a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne
determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei
servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50
per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono
ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o
utilizzati da ogni identita' di rete;
b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di
intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui
infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei
contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo
forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche
se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni
obbligatorie e le modalita' di esecuzione delle stesse, tra cui
l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e
gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con
riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime
prestazioni»;
c) al comma 3, la parola: «repertorio» e' sostituita dalla
seguente: «decreto»;
d) al comma 4, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse.
89. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono
determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni
due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e
organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:
a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate,
tenendo conto altresi': delle prestazioni obbligatorie;
dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del
traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica
utilizzabile e delle altre eventuali necessita' atte ad assicurare
l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;
b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura
non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio
precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri
distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni,
cosi' da conseguire un risparmio della spesa complessiva;
c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in
relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi
offerti e alle modalita' di conservazione e gestione, mediante canali
cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza e della necessita' del loro trattamento
secondo criteri di riservatezza, disponibilita' e integrita'.
90. Il decreto di cui al comma 89 e' trasmesso, corredato di
relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari per il relativo parere.
91. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle
prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, il Governo e' delegato ad adottare, nel
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o piu' decreti
legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88 e 89
con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
b) individuazione dell'autorita' giudiziaria competente alla
liquidazione della spesa;
c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della
spesa;
d) modalita' di opposizione al provvedimento di liquidazione
della spesa.
92. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi
da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
93. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute
nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura.
94. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
95. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in
vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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