Truffe online mediante bonifico: incompetente il giudice del luogo dell'accredito al beneficiario. Si applicano, pertanto, i criteri supplettivi ex art. 9 c.p.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere -
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere -
Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
V.M., nata il (OMISSIS) contro la sentenza della Corte di Appello di Trento del 17/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Rago G.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DELEHAYE Enrico che ha concluso chiedendo l'annulla senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Palmi.
Svolgimento del processo
1. V.M. - condannata per una truffa on line - ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Trento in epigrafe deducendo:
1.1. Violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p. per avere la Corte erroneamente ritenuto la competenza territoriale del tribunale di Trento (circondario nel quale le vittime effettuarono un bonifico bancario sul conto corrente postale intestato all'imputata ed acceso presso l'ufficio postale di (OMISSIS)) e non quello dove l'imputata riscosse le suddette somme (ossia (OMISSIS), con conseguente competenza del Tribunale di Palmi), ovvero, in via residuale, il luogo di residenza dell'imputata nel quale essa (presso il locale ufficio postale) aveva incassato materialmente il denaro ((OMISSIS), e quindi, il Tribunale di Locri);
1.2. Violazione dell'art. 192 c.p.p., per avere la Corte ritenuto la responsabilità dell'imputata pur non essendo risultata certa la riferibilità ad essa delle attività truffaldine poste in essere ai danni delle parti offese;
1.3. Violazione dell'art. 62 c.p., n. 4, - art. 62 bis c.p., - art. 133 c.p., in ordine al trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione
1. Violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p.: la censura è fondata per le ragioni di seguito indicate.
E' pacifico in atti che:
l'imputata risulta residente a (OMISSIS) (rientrante nel circondario del tribunale di Locri);
l'imputata aveva acceso un conto corrente postale presso l'ufficio postale del Comune di (OMISSIS) (rientrante nel circondario del Tribunale di Palmi);
le due parti offese, effettuarono i rispettivi bonifici bancari presso il suddetto conto corrente postale.
Secondo la tesi difensiva, il tribunale competente dovrebbe essere o il Tribunale di Palmi (in quanto nel suddetto circondario era posto l'ufficio postale di (OMISSIS) dove era stato sottoscritto il contratto ed acceso il c/c n. (OMISSIS)) o il Tribunale di Locri (in quanto nel suddetto circondario, e cioè a (OMISSIS) - luogo di residenza dell'imputata - era posta la sede dell'ufficio postale dove l'imputata aveva materialmente conseguito la disponibilità del denaro accreditato).
La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha disatteso la suddetta tesi adducendo la seguente testuale motivazione: "L'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata, va respinta. Erra certamente l'appellante nel ritenere (cfr. memoria depositata all'udienza del 1-3-2013) competente il Tribunale del luogo di residenza dell'imputata non essendovi alcuna prova che ella abbia riscosso proprio nell'ufficio postale del comune di (OMISSIS). Neppure è convincente la tesi che vorrebbe territorialmente competente l'ufficio giudiziario del luogo di apertura del conto corrente postale (ossia il Tribunale di Locri) poichè è semmai ove l'accredito è effettuato che l'imputata ha acquisito la disponibilità giuridica del profitto del reato, ossia si è determinato il suo, indebito, accrescimento patrimoniale. La sede bancaria di attivazione del conto corrente è la destinazione finale di un'operazione che secondo i tipici automatismi bancari si è attivata altrove. Nè vale in senso contrario osservare che la somma perviene sul conto corrente del destinatario non in tempo reale e che l'accredito è, anche in ipotesi di versamenti on-line, ancora revocabile dopo l'ordine, seppur per brevissimo tempo, poichè, ove non revocato, è, si ripete, nel luogo in cui l'acquirente effettua l'accredito, che la somma entra, formalmente, nella sfera giuridica dell'agente che realizza così quell'ingiusto profitto costituente il momento consumativo del reato anche agli effetti della individuazione del giudice territorialmente competente".
In punto di diritto, va ribadito il consolidato principio secondo il quale "nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento "on line", il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa": Cass. 7749/2015 Rv. 264696.
Va, infatti, osservato che il suddetto principio è risalente e trova la sua motivazione nell'osservazione secondo la quale il reato di truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimoni" del soggetto passivo (SS.UU. 1/1999 riv Rv. 212079) e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (SSUU 2/1969 Rv. 111418; SSUU 18/2000 Rv. 216429; Cass. 1136/1998 riv. 209671; Cass. 10539/2000 riv. 217308; Cass. 37855/2010 riv. 248906; Cass. 42958/2010 Rv. 249282; Cass. 12795/2011, rv. 249861; Cass. 8438/2013 Rv. 255235).
Ora, nella fattispecie in esame, la solutio avvenne, pacificamente, come si è detto, tramite bonifico bancario.
Pertanto, in punto di fatto, stante la peculiarità del suddetto mezzo di pagamento, il meccanismo che si verifica è il seguente: chi effettua il pagamento (nella specie le persone truffate) perde subito il denaro (anche se, fintanto che il beneficiario non lo riscuota, l'ordine può essere revocato con conseguente re-impossessamento del denaro da parte di colui che ha effettuato l'ordine); il beneficiario (nella fattispecie, l'imputato agente), consegue il profitto solo quando riscuote il denaro presso la sede o una filiale dell'ufficio bancario o postale dove ha acceso il conto corrente sul quale la somma è stata accreditata.
Quindi, stante il suddetto meccanismo, anche per le ipotesi in cui la truffa si realizza a seguito di accredito a mezzo di bonifico bancario (o postale) da parte della vittima sul conto corrente dell'agente, si applica il principio di diritto di cui si è detto.
Alla stregua dei suddetti principi, la motivazione della Corte è, quindi, errata nella parte in cui ha ritenuto la competenza del giudice del luogo in cui l'acquirente effettuò l'accredito (Trento).
Pertanto, non essendo, sicuramente competente il Tribunale di Trento (circondario nel quale furono eseguiti i bonifici bancari), non resta che verificare quale sia il tribunale competente.
Il tribunale competente, in prima battuta, per quanto detto, è il Tribunale del luogo in cui la somma fu materialmente riscossa ex art. 8 c.p.p., comma 1: questa Corte, peraltro, prende atto che, secondo la Corte territoriale, non vi è alcun prova del luogo dove l'imputata riscosse la somma di denaro (e cioè se presso l'ufficio postale di (OMISSIS), dove era stato acceso il conto corrente, o presso la filiale dell'ufficio postale di (OMISSIS)).
Di conseguenza, poichè non è noto il luogo di consumazione, si devono applicare le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., ossia: a) il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione; b) il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
Non è noto neppure il luogo sub a): quindi, deve applicarsi la regola suppletiva di cui al punto b) e dichiarare la competenza del tribunale di Locri alla stregua del seguente principio di diritto: "nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, ove il pagamento, da parte della parte offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell'agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l'ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell'ipotesi in cui, non vi sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p.".
Tutti gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per incompetenza territoriale e DISPONE trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2016
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