Va annullata la sentenza di appello che, riformando l'assoluzione dichiarata in primo grado, non sia stata emessa a seguito di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere -
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.T.K., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) avverso la sentenza del 14/10/2013 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Componente Dott. CONTI Giovanni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l'imputato l'avv. PRADELLA Gianluca, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 14 ottobre 2010, la Corte di appello di Brescia, su impugnazione del Pubblico Ministero, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Mantova, ha dichiarato D.T.K. colpevole del delitto di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e art. 629 c.p., comma 1.
1.1. Al D. era stato contestato di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con richiesta della somma di Euro 5.000 rivolta a S.R., alla cui dazione aveva subordinato la consegna del nulla osta da lui ottenuto per l'ingresso in Italia del cittadino bengalese R.M., nipote dello S., e successivamente, con richiesta di una ulteriore somma di denaro, alla cui dazione aveva subordinato la sottoscrizione di un contratto di lavoro per il R., necessario per l'ottenimento di un permesso di soggiorno, costretto lo S. a versare in totale la somma di Euro 7.500, di cui Euro 4.500 il (OMISSIS) ed Euro 3.000 il (OMISSIS) (fatto commesso in (OMISSIS) dall'(OMISSIS) al (OMISSIS)).
Il D. era stato arrestato in flagranza, nell'atto di ricevere dallo S. una busta chiusa in cui, d'intesa con la polizia, quest'ultimo aveva riposto banconote dell'importo complessivo di Euro 3.000, previamente fotocopiate.
1.2. Il Tribunale aveva assolto il D. reputando insufficiente la prova circa la commissione del fatto estorsivo, contestato dall'imputato, il quale, quanto alla somma di Euro 4.500, riferiva che essa gli era stata consegnata dallo S., in parte, pari a 3.000 Euro, a titolo di restituzione di un precedente prestito, e, per la restante parte, pari a Euro 1.500 Euro, sulla base di un libero accordo, a titolo di anticipo per consentirgli di stipulare un nuovo contratto di locazione per un'abitazione più ampia, nella quale potere ospitare il nipote bengalese. Quanto alla ulteriore richiesta di denaro, essa era stata giustificata dall'imputato, nella sola misura di Euro 1.000, pari all'importo della cauzione di due mensilità da corrispondere al locatore della nuova casa.
Ulteriori elementi di conferma della versione dell'imputato erano stati individuati dal Tribunale nelle dichiarazioni rese dalla moglie D.F., che aveva riferito di avere a suo tempo consegnato lei stessa allo S. la somma di Euro 3.000 in prestito, nonchè nella disdetta del contratto di locazione inviata dal D. nel luglio del 2007, circostanza per la quale non poteva escludersi che lo S. avesse promesso all'imputato di aiutarlo nelle spese del contratto di locazione.
1.3. Nell'atto di appello, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova censurava l'omesso vaglio critico della tesi sostenuta dal D., caratterizzata da vistose contraddizioni e incompatibilità logiche, e la "scarsa" credibilità, sul piano sia soggettivo sia oggettivo, della testimonianza della moglie dell'imputato, essendo stato comunque accertato, anche volendo prescindere dalla carenza di tracce documentali circa l'asserito prestito fatto dal D. allo S., che l'ulteriore somma erogata dalla persona offesa, non importa se destinata a soddisfare esigenze economiche connesse al contratto di locazione della nuova casa in cui intendeva trasferirsi l'imputato, integrava di per sè sola un profitto ingiusto determinato dalla condotta ricattatoria del medesimo.
1.4. All'esito del dibattimento di appello, svoltosi senza lo svolgimento di alcuna ulteriore attività istruttoria, la Corte territoriale, in accoglimento della impugnazione, ha ritenuto raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato, ravvisando l'insussistenza di motivi in grado di inficiare l'attendibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa, la cui testimonianza ha reputato credibile anche perchè corroborata da importanti riscontri documentali, a differenza della versione resa dall'imputato, valutata come inverosimile.
Riteneva di scarso rilievo l'argomento costituito dall'avere la persona offesa nel corso del dibattimento negato di avere ricevuto a suo tempo dal D. un prestito di Euro 3.000 prima ancora che a tale particolare il P.M. avesse fatto riferimento nel corso del suo esame - argomento che era stato invece valorizzato dal Tribunale per inferirne che tale prestito fosse effettivamente avvenuto - considerata la eventualità che il teste, che non padroneggiava la lingua italiana, potesse essere stato caduto in un fraintendimento al riguardo e che comunque egli ben potesse avere avuto cognizione delle dichiarazioni rese al riguardo dall'imputato in una precedente udienza.
Ad avviso della Corte di appello vi erano inoltre elementi obiettivi per dubitare della credibilità della versione dei fatti resa dalla moglie dell'imputato, che aveva avallato la tesi difensiva del congiunto circa il prestito fatto nei primi mesi del 2008 allo S., inconciliabile con la modesta condizione reddituale dell'imputato.
Nè era comprensibile come lo S., soggetto che, anche per le sue malandate condizioni fisiche, versava in gravi difficoltà economiche, potesse dopo qualche mese non solo restituire il preteso prestito ma anche elargire al D. una ulteriore somma per aiutarlo a prendere in locazione una casa più grande.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il D., che chiede l'annullamento della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della presunta persona offesa, stante il ribaltamento ingiustificato operato dalla Corte di appello sul punto delle valutazioni, perfettamente logiche ed esaurienti, svolte dal Tribunale circa l'assertività e le contraddizioni che caratterizzavano le dichiarazioni dello S..
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione di inverosimiglianza della narrazione dell'imputato, che, invece, aveva del tutto logicamente riferito sia della ricezione della somma di Euro 3.000 a titolo di rimborso da parte dello S. del prestito da lui precedentemente effettuato sia della somma di Euro 1.500 da lui poi chiesta al medesimo quale contributo per l'affitto di una casa più spaziosa nella quale ospitare il nipote, nel quadro dei principi solidaristici che caratterizzano i rapporti degli appartenenti alla comunità indiana all'estero.
2.3. Illegittima valutazione di inattendibilità della testimonianza della moglie di esso imputato, che aveva trovato conferma nei documenti prodotti dalla difesa attestanti i rapporti amichevoli tra le due famiglie.
2.4. Inconciliabilità con l'accusa di condotta estorsiva della ricezione di somma portata da un assegno bancario, elemento documentale di agevole tracciabilità.
2.5. Vizio di motivazione in punto di valutazione di inattendibilità della tesi difensiva circa la causale delle ulteriori somme di denaro chieste allo S. con riferimento all'affitto della nuova casa in cui ospitare il nipote.
2.6. Illogica valorizzazione in senso accusatorio del tempo trascorso per la formalizzazione del contratto di assunzione del nipote dello S. dopo il suo arrivo in Italia.
3. La Seconda Sezione penale, con ordinanza in data 26 novembre 2015, depositata il 20 gennaio 2016, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
3.1. Rileva l'ordinanza di rimessione che la valutazione operata dalla Corte di appello su un elemento decisivo per l'accertamento della responsabilità del D. - la circostanza, cioè, che la richiesta della somma di denaro allo S. non avesse titolo, come da quello sostenuto, nel rimborso di un prestito, ma integrasse una coercizione psicologica in vista della regolarizzazione dell'ingresso in Italia del nipote - fondava essenzialmente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del giudizio di primo grado, ritenute dalla Corte pienamente credibili, così procedendosi a un ribaltamento della decisione assolutoria del Tribunale sulla base di un mero riscontro cartolare, senza diretta assunzione della prova dichiarativa.
3.2. Precisato poi che il ricorrente - pur avendo evidenziato la decisività, ai fini della valutazione della plausibilità dell'assunto posto a fondamento della sentenza impugnata, della verifica circa l'attendibilità della persona offesa - non aveva specificamente dedotto la violazione dei parametri di legalità delineati dalla Convenzione Europea dei diritti umani, l'ordinanza dà conto della giurisprudenza della Corte EDU che reputa iniqua la riforma della sentenza assolutoria di primo grado fondata su una diversa valutazione, esclusivamente cartolare, dell'attendibilità di una testimonianza decisiva qualora, nella fase processuale conclusasi con l'assoluzione, la stessa prova, formatasi nel contraddittorio, sia stata ritenuta non attendibile.
3.3. L'ordinanza passa poi in rassegna la giurisprudenza di legittimità sul tema, sottolineando come vi sia stata una rapida conformazione dello statuto della prova dichiarativa nel giudizio di secondo grado all'orientamento costante della Corte EDU. In particolare, secondo l'indirizzo che il Collegio ritiene di condividere, il rispetto dell'art. 6 C.E.D.U., così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, implica, in casi come quello di specie, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, una volta che sia prospettata dal soggetto che impugna la decisione assolutoria la possibilità di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una testimonianza decisiva assunta in primo grado; fermo restando che tale esigenza non sussiste, invece, nel caso in cui il giudice di secondo grado fondi il proprio convincimento su altri elementi di prova, in relazione ai quali la valutazione del primo giudice sia mancata o risulti travisata.
3.4. Si rileva peraltro che, non essendo stata la questione del mancato rispetto dei parametri di legalità convenzionale dedotta dal ricorrente, sorge il quesito se la Corte di cassazione sia legittimata a rilevare ex officio la violazione dell'art. 6 C.E.D.U. sub specie di mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di riforma peggiorativa della decisione assolutoria di primo grado; problema sul quale si individuano nell'ambito della giurisprudenza di legittimità due orientamenti contrapposti.
3.5. Secondo una prima impostazione, la questione della violazione dell'art. 6 C.E.D.U. non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità.
Si tratterebbe, infatti, di questione riconducibile, con adattamenti, al vizio di violazione di legge, da fare valere, pertanto, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), mediante indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Alla scelta dell'imputato di non proporre nel giudizio di appello la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale consegue la preclusione dell'attivabilità del ricorso alla Corte EDU, che presuppone la previa "consumazione" di tutti i rimedi del sistema processuale interno.
3.6. Alla luce dell'orientamento contrapposto, nella evenienza processuale indicata deve invece reputarsi rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, la violazione dell'art. 6 C.E.D.U. (salvo che ciò comporti un "giudizio di fatto", precluso in sede di legittimità, circa la rilevanza della prova dichiarativa);
essendosi anche osservato che la rilevabilità d'ufficio discende dal principio secondo cui le decisioni della Corte EDU, quando evidenziano una situazione di obiettivo contrasto della normativa interna con la C.E.D.U., assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale sono state pronunciate.
Si rileva inoltre essere stato messo in luce come la giurisprudenza della Corte di Strasburgo abbia più volte sollecitato una interpretazione flessibile e priva di eccessivo formalismo della regola del previo esaurimento dei rimedi interni, cosicchè, in presenza di chiare violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, già rilevate e censurate in sede Europea, la mancata proposizione di un motivo specifico di impugnazione, volto a denunciare la violazione del principio dell'equo processo, non può ostacolare l'intervento giurisdizionale teso a rimuovere la violazione de qua, essendo sufficiente che la parte abbia comunque impugnato la decisione ad essa sfavorevole perchè possa dirsi assolto il requisito del previo esaurimento dei rimedi interni;
ribadendosi che l'imputato deve avere la possibilità di confrontarsi con i testimoni alla presenza del giudice che sia chiamato, infine, a decidere la causa.
4. Con decreto del 26 gennaio 2016 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.
Motivi della decisione
1. La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così enunciata:
"Se sia rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di cassazione la questione relativa alla violazione dell'art. 6 C.E.D.U. per avere il giudice d'appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità penale dell'imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi".
2. Va premesso che l'affermazione di responsabilità operata nel presente processo dalla Corte di appello in ribaltamento del giudizio assolutorio del Tribunale deriva esclusivamente da una valutazione degli apporti dichiarativi raccolti in primo grado antitetica a quella del Tribunale, essendo invece incontroversa la ricostruzione dei fatti dal punto di vista storico-materiale.
Infatti, la sentenza qui impugnata, all'esito di un giudizio di appello nel corso del quale non si è proceduto ad alcuna rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, fonda il giudizio di responsabilità penale sulla ritenuta non credibilità della tesi dell'imputato, e di quella della moglie di questo, circa le causali della corresponsione delle somme di denaro da parte della persona offesa (in parte restituzione di un prestito; in parte contributo - sulla base di un libero accordo - per le spese relative alla locazione di un immobile), dando invece credito alla tesi del denunciante di una condotta di tipo estorsivo posta in essere ai suoi danni dal D..
D'altro canto, l'imputato, nel suo ricorso per cassazione, al di là della intestazione formale dei motivi, ha fondato le sue censure esclusivamente su profili attinenti a vizi di motivazione. Egli ha infatti criticato la tenuta logica della sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni e quelle conformi rese dalla moglie, e, per converso, attendibile la versione dei fatti resa dalla persona offesa.
3. Stanti questi dati processuali, l'ordinanza della Seconda Sezione ha rilevato che il rovesciamento dell'esito del giudizio assolutorio di primo grado operato dal giudice di appello, basato sulla valutazione di prove dichiarative, essendo avvenuto senza rinnovazione di queste, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU che ha affermato che, in forza dell'art. 6, par. 1 e 3, lett. d), C.E.D.U., un simile esito, salve circostanze "eccezionali", postula necessariamente la nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione.
Peraltro, non avendo il ricorrente dedotto la violazione del ricordato parametro di legalità convenzionale, la Seconda Sezione si è posta il problema se tale vizio della sentenza, in quanto risultante dallo sviluppo del procedimento, potesse essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione.
Al riguardo l'ordinanza di rimessione registra l'esistenza di due orientamenti contrastanti.
3.1. Secondo una prima impostazione, che si è espressa in senso negativo, presupposto per rilevare la violazione dell'art. 6 C.E.D.U. è che l'imputato abbia esperito il ricorso a tutti i rimedi offerti dall'ordinamento processuale; situazione che non ricorre quando non vi sia stata richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e quando non sia stata impugnata la decisione di appello per mancato rispetto del parametro convenzionale, riconducibile a una violazione di legge da far valere ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (Sez. 1, n. 26860 del 09/06/2015, Bagarella, Rv. 263961; Sez. 5, n. 51396 del 20/11/2013, Basile, Rv. 257831; Sez. 4, n. 18432 del 19/11/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 261920).
3.2. Secondo il contrario orientamento, la violazione in questione è rilevabile d'ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, dato che il presupposto del previo esaurimento dei rimedi interni va applicato senza eccessivo formalismo, essendo sufficiente che la parte abbia impugnato la decisione ad essa sfavorevole, e dovendosi considerare che le norme della C.E.D.U. hanno natura sovralegislativa, seppure sub-costituzionale, tanto che il condannato potrebbe comunque ricorrere alla Corte EDU facendo valere la violazione dell'art. 6;
dal che discenderebbe un dovere del giudice nazionale di ricondurre il processo alla legalità convenzionale pur in mancanza di una specifica deduzione di parte (Sez. 1, n. 24384 del 03/03/2015, Mandarino, Rv. 263896; Sez. 3, n. 19322 del 20/01/2015, Ruggeri, Rv.
263513; Sez. 3, n. 11648 del 12/11/2014, dep. 2015, P., Rv. 262978;
Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261555;
cui adde, non menzionata dall'ordinanza, Sez. 5, n. 25475 del 24/02/2015, Prestanicola, Rv. 263902).
4. Ritengono le Sezioni Unite che nè l'uno nè l'altro dei due orientamenti sia condivisibile.
5. La questione del rapporto tra parametri convenzionali e norme interne è stata affrontata e definitivamente risolta dalla Corte costituzionale a partire dalle sentenze (c.d. "gemelle") nn. 348 e 349 del 2007.
Il primo dovere dell'interprete è di verificare se è effettivamente riscontrabile un contrasto tra norme interne delle quali debba farsi applicazione nel caso concreto e norme C.E.D.U., o se, invece, la disciplina nazionale sia in linea, anche attraverso una interpretazione adeguatrice, con quella convenzionale.
In quest'ultima ipotesi non può evidentemente sorgere alcun problema dall'applicazione della norma interna, mentre, nel caso di accertato insanabile contrasto, tale norma è soggetta al sindacato di costituzionalità ex art. 117 Cost., per violazione della norma convenzionale interposta, essendo escluso che possa direttamente farsi applicazione di quest'ultima obliterando il contrario disposto di una norma interna (si vedano ad esempio, per tale evenienza, i due recenti casi di incidente di costituzionalità promosso dalle Sezioni Unite penali con le ordinanze n. 41694 del 18/10/2012, Nicosia, e n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano).
Altro aspetto, anch'esso definitivamente esplorato, è quello della forza vincolante della giurisprudenza della Corte EDU nei confronti del giudice nazionale. Data la natura eminentemente casistica di tali sentenze, che per di più si riferiscono a una pluralità di ordinamenti, il vincolo per il giudice nazionale sussiste esclusivamente con riguardo a un orientamento convenzionale "consolidato" ovvero a una decisione "pilota" in senso stretto, la quale, cioè, con riferimento a un determinato ordinamento nazionale, ne evidenzi lacune o contrasti strutturali con la C.E.D.U. (per tutte, da ultimo, Corte cost., sent. n. 49 del 2015).
Si tratta di approdi ampiamente acquisiti che le Sezioni Unite non hanno alcuna ragione di ripercorrere ulteriormente.
6. Ciò che è stata evocata nel caso in esame è la giurisprudenza della Corte EDU, assurta a particolare risalto a seguito della decisione Dan c. Moldavia del 05/11/2011 (ma che in realtà trova espressione in precedente pronunce, a partire dal caso Bricmont c. Belgio del 07/07/1989, e poi, ex plurimis, nei casi Costantinescu c. Romania del 27/06/2000; Sigurpor Arnarsson c. Islanda del 15/07/2003;
Destrehem c. Francia del 18/05/2004; Garda Ruiz c. Spagna del 21/01/2006), secondo cui l'affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell'art. 6 C.E.D.U., e in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico" (più recentemente, Manolachi c. Romania del 05/03/2013;
Flueras c. Romania del 09/04/2013).
Nell'ambito di tale giurisprudenza assumono un particolare rilievo le decisioni con le quali si afferma che la lesione della norma convenzionale si verifica anche nella ipotesi in cui, come nel presente processo, nè l'imputato nè il suo difensore abbiano sollecitato una nuova escussione dei testimoni (v., da ultimo, Hanu c. Romania del 04/06/2013; e, ancor prima, Botten c. Norvegia del 19/02/1996; Danila c. Romania del 08/03/2007; Gaitanaru c. Romania del 26/06/2012; Flueras c. Romania, cit.).
Esattamente l'ordinanza di rimessione rileva che si tratta di un indirizzo consolidato. Esso, dunque, anche se non espresso con riferimento a procedimenti penali italiani, può dirsi vincolante anche per il nostro ordinamento.
7. Va peraltro considerato che tale consolidato indirizzo si pone in perfetta consonanza con la giurisprudenza interna (per tale constatazione, con conseguente dichiarazione di manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità dell'art. 603 c.p.p., sollevata per contrasto con l'art. 117 Cost., v. Sez. 2, n. 46065 del 08/11/2012, Consagra, Rv. 254726).
7.1. Già a partire da Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093, era stato fatto riferimento al particolare dovere di motivazione che incombe sul giudice di appello che affermi la responsabilità dell'imputato già prosciolto in primo grado; e tale principio era stato poi ribadito e ulteriormente precisato da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, affermandosi che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.
Sulla stessa linea della sentenza Mannino, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083, ha affermato che "la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati".
7.2. Successivamente, per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", inserito nell'art. 533 c.p.p., comma 1 ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), si è più volte avuto modo di puntualizzare che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio" (ex plurimis, Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv.
254113; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718); posto che, come incisivamente notato da Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, "la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza" (in motivazione, a p. 3).
7.3. Inoltre, traendosi ispirazione ed argomenti proprio dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di c.d. overturning, si è progressivamente venuto a consolidare l'orientamento secondo cui il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado basandosi esclusivamente o in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a una rinnovata assunzione (v. tra molte, sia pure con varie specificazioni, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 5, n. 29827 del 13/03/2015, Petrusic, Rv.
265139; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262115; Sez. 6, n. 44084 del 23/09/2014, Mihasi, Rv. 260623; Sez. 2, n. 6403 del 16/09/2014, dep. 2015, Preite, Rv. 262674; Sez. F, n. 53562 del 11/09/2014, Lembo, Rv. 261541; Sez. 2, n. 45971 del 15/10/2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez. 5, n. 47106 del 25/09/2013, Donato, Rv.
257585; Sez. 3, n. 32798 del 05/06/2013, N.S., Rv. 256906; Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623; Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi, Rv. 253541).
Tale consolidato orientamento merita di essere qui ribadito.
8. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stata concepita dal legislatore del 1988, in aderenza ai criteri direttivi della legge-delega del 1987 (art. 2/94), come istituto di carattere residuale (si esprime in termini di "eccezionalità" Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni).
Essa è subordinata alla richiesta di parte, e disposta solo se il giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, con riguardo alla riassunzione di prove già acquisite o all'assunzione di prove preesistenti e conosciute (art. 603 c.p.p., comma 1); è ugualmente subordinata alla richiesta di parte, ma in questo caso soggetta al solo limite di manifesta superfluità o irrilevanza, con riguardo alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2, in combinato disposto con l'art. 495 c.p.p., comma 1, e art. 190 c.p.p., comma 1); è, infine, espressione di un potere officioso del giudice di appello, analogo a quello del giudice di primo grado (art. 507 c.p.p.), nel caso di valutazione di assoluta necessità ai fini della decisione (art. 603 c.p.p., comma 3).
8.1. La disciplina in questione non prende in considerazione l'ipotesi in cui il giudice di appello interpreti le risultanze di prove dichiarative in termini antitetici alle conclusioni assunte in primo grado. Ma, mentre il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p., diversamente è da dire nell'ipotesi inversa.
Va al riguardo considerato che nel nostro ordinamento processuale - che ha prescelto a statuto cognitivo fondante del processo penale il modello accusatorio, ispirato ai principi fondamentali della oralità della prova, della immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e della dialettica delle parti nella sua formazione - il giudice di appello, che ripete tutti i poteri decisori da quello di primo grado, e non ha di per sè, in base alla sua costituzione e all'ordinamento giudiziario, una "autorevolezza maggiore" di quello, può vedersi attribuita la legittimazione a ribaltare un esito assolutorio, sulla base di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative direttamente assunte dal primo giudice, solo a patto che nel giudizio di appello si ripercorrano le medesime cadenze di acquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado.
Deve infatti riconoscersi che, nel modello di giudizio ordinario, "contraddittorio", "oralità", "immediatezza" nella formazione della prova e "motivazione" del giudice di merito sono entità strettamente correlate.
Dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa. L'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio", che, come già osservato, si collega direttamente al principio della presunzione di innocenza.
Dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica una efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del p.m. che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa.
D'altro canto, l'ampia facoltà di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, ripristinata dalla Corte cost.
con la sentenza n. 26 del 2007, che ha in parte qua espunto dall'art. 593 c.p.p. le previsioni fortemente limitative introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 1, implica di per sè quale contrappeso, proprio per la esigenza di coerenza con il modello accusatorio (e in attesa di una riforma generale del sistema delle impugnazioni, auspicata anche dalla Corte cost. nella sentenza sopra citata), che la difesa sia messa in grado di contrastare i rilievi critici dell'ufficio appellante sulla portata probatoria delle fonti dichiarative dimostrandone eventualmente la infondatezza proprio attraverso la viva voce dei soggetti le cui dichiarazioni, secondo l'assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dal primo giudice.
In questo quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo penale, dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale.
Ne discende che, nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative (assunte nel corso del dibattimento ma eventualmente anche in sede di incidente probatorio), la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come "assolutamente necessaria" ex art. 603 c.p.p., comma 3: tale presupposto, infatti, al di là dei casi di incompletezza del quadro probatorio, si collega, più generalmente, alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del "ragionevole dubbio", replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte.
E' il caso di notare che, proprio in quanto non viene in questione il principio del "ragionevole dubbio", non può condividersi l'orientamento secondo cui anche in caso di riforma della sentenza di condanna in senso assolutorio il giudice di appello, al di là di un dovere di "motivazione rafforzata", deve previamente procedere a una rinnovazione della prova dichiarativa (in questo senso, ma isolatamente, Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).
8.2. Deve dunque concludersi, in pieno accordo con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU sopra richiamata, nel senso che, fermi restando i limiti derivanti dal dovere di immediata declaratoria di cause di non procedibilità o di estinzione del reato, ex art. 129 c.p.p., comma 1, il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.
Si tratta di una conclusione perfettamente in linea con la proposta di introduzione di una esplicitazione di un simile dovere del giudice di appello, nell'ambito di un apposito comma (4-bis) da inserire nell'art. 603 c.p.p., formulata dalla Commissione ministeriale istituita con decreto del 10 giugno 2013 per la elaborazione di interventi in tema di processo penale. E la mancanza di una formale previsione al riguardo non è di ostacolo a ricavare la regola in via di interpretazione sistematica, avuto riguardo alle linee ermeneutiche di sistema sopra tracciate, cui la stessa Commissione si era del resto ispirata come jus receptum.
8.3. L'esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante, sia esso testimone "puro" (art. 197 c.p.p.) o testimone "assistito" (art. 197-bis c.p.p.).
Ma a simile conclusione deve pervenirsi anche in caso di dichiarazioni di coimputato in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.) o di coimputato nello stesso procedimento (art. 503 c.p.p.), fermo restando che l'eventuale rifiuto di sottoporsi ad esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato prosciolto in primo grado, cui va conservato il diritto di confrontarsi con la prova dichiarativa, la quale, nella valutazione del primo giudice, non era stata considerata concludente per l'affermazione della sua responsabilità penale.
Discorso analogo è da fare per le dichiarazioni rese dall'imputato in causa propria (v. sul punto Corte EDU, Sez. 3, 14/01/2014, Cipleu c. Romania): fermo restando che, ove anche su esse si sia basata la pronuncia assolutoria, dovendo in tal caso il giudice di appello promuovere un nuovo esame dell'imputato, dal rifiuto di questo di sottoporvisi non potrebbe conseguire, evidentemente, alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione, perchè ciò equivarrebbe ad attribuire all'imputato il potere di condizionare potestativamente l'esito del processo.
8.4. E' il caso poi di precisare che a non dissimile approdo deve coerentemente pervenirsi nel caso di impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell'ambito del giudizio abbreviato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice e il cui valore sia posto in discussione dall'organo dell'accusa impugnante; dovendo il giudice di appello porre in essere i poteri di integrazione probatoria adottabili anche in questo speciale rito (ex Corte cost., sent. n. 470 del 1991); ed essendo irrilevante che gli apporti dichiarativi siano stati valutati in primo grado sulla base dei soli atti di indagine ovvero a seguito di integrazione probatoria a norma dell'art. 438 c.p.p., comma 5, o dell'art. 441 c.p.p., comma 5, (contra, ma sulla sola base delle indicazioni desumibili dalle fattispecie considerate dalla giurisprudenza della Corte EDU e senza valorizzazione del principio del ragionevole dubbio, da ritenere di carattere "generalissimo", Sez. 2, n. 33690 del 23/05/2014, De Silva, Rv. 260147).
8.5. Inoltre, lo stesso è da dire nella ipotesi in cui il rovesciamento della pronuncia di assoluzione di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (in questo ordine di idee, Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332), essendo anche in questo caso in gioco la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica; tanto che anche in un contesto di impugnazione ai soli effetti civili deve ritenersi attribuito al giudice il potere-dovere di integrazione probatoria di ufficio ex art. 603 c.p.p., comma 3.
8.6. Può accadere che la rinnovazione in appello della prova dichiarativa si riveli impossibile, ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare.
Ma anche in questi casi, salva l'applicabilità nel giudizio di appello dell'art. 467 c.p.p. per l'assunzione urgente delle prove "non rinviabili", non vi sono ragioni per ritenere consentito un ribaltamento del giudizio assolutorio ex actis.
Resta fermo il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva della nuova audizione sia che la sottrazione all'esame non dipenda dalla volontà di favorire l'imputato o da condotte illecite poste in essere da terzi, essendo in tal caso il giudice legittimato a fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni.
Anche per quanto riguarda, in particolare, la figura del soggetto vulnerabile (come per i minori, soprattutto se vittime di reati) non sussistono valide ragioni per ritenere inapplicabile la preclusione di un ribaltamento ex actis del giudizio assolutorio. Peraltro, in questa speciale situazione è rimessa al giudice la valutazione circa l'indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele, a un ulteriore stress al fine di saggiare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria.
9. La rinnovazione della istruzione dibattimentale è disposta dal giudice di appello, come di norma, con ordinanza, nel contradditorio delle parti, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 5, (v. per l'esigenza del rispetto del contraddittorio, a pena di nullità, ma con riferimento specifico all'acquisizione di documenti, tra le altre, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676).
Nulla induce a ritenere che nella evenienza qui considerata valgano formalità o cadenze particolari, pur essendo da notare che è verosimilmente il contenuto stesso dell'atto di impugnazione del pubblico ministero (o della parte civile) a offrire al giudice di appello, sin dall'inizio del dibattimento, una chiara prospettiva circa la doverosità della rinnovazione della istruzione, nei limiti in cui la valutazione delle prove dichiarative sia considerata cruciale ai fini del giudizio sulla pertinenza e consistenza delle argomentazioni svolte da parte impugnante.
E' chiaro che le deduzioni dell'appellante, a prima vista valutate infondate o non aderenti al contenuto delle prove dichiarative, possano ricevere un diverso apprezzamento in camera di consiglio; con la conseguenza che il collegio, in tal caso, non potrà pervenire a sentenza, dovendo riaprire l'udienza (come in ogni caso in cui il giudice ritenga indispensabile una integrazione probatoria: vedi, tra le altre, Sez. 3, n. 7886 del 10/01/2012, Marcoccio, Rv. 252749; Sez. 2, n. 35191 del 03/07/2008, Stagno, Rv. 240954; Sez. 4, n. 27370 del 23/02/2005, Maiorana, Rv. 231729), invitando le parti a interloquire circa la prospettiva di una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. e pronunciando ordinanza solo all'esito di tale interlocuzione; il tutto, secondo il percorso virtuoso che il giudice del dibattimento dovrebbe sempre osservare in ogni caso di introduzione officiosa dei mezzi di prova.
10. Quanto al presupposto della "decisività" delle prove dichiarative delle quali non sia stata disposta la rinnovazione, va subito chiarito che, ai fini della presente decisione, tale nozione non può ridursi a quella presa in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al caso di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), secondo cui per "prova decisiva" deve intendersi quella che, ove esperita, avrebbe "sicuramente" determinato una diversa pronuncia (fra le tante, Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323). Questa giurisprudenza si è infatti focalizzata sulla ipotesi, testualmente prevista dal citato caso di ricorso, in cui la mancata assunzione derivi da un rigetto, anche implicito, di una richiesta della parte, "limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 2", che è espressione del diritto alla prova (a carico o discarico) in un contesto in cui il dibattimento di primo grado è alle battute iniziali.
Nello scenario qui preso in esame, invece, il giudice di appello deve prendere in considerazione non prove "negate" ma prove "da riassumere", il cui contenuto rappresentativo si era già completamente dispiegato in primo grado, e ha dunque già formato oggetto della decisione impugnata, che proprio su esso ha fondato l'esito assolutorio.
Ne discende che, ai fini della valutazione del giudice di appello investito di una impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, devono ritenersi prove dichiarative "decisive" quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna".
Appaiono parimenti "decisive" quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna.
Non potrebbe invece ritenersi "decisivo" un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sè considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (per questo ordine di idee, v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867; Sez. 6, n. 18456 del 01/07/2014, dep. 2015, Marziali, Rv. 263944).
Neppure può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e inquadrabili dall'appellante in una ipotesi di testimonianza pura (v.
in tal senso Sez. 3, n. 44006, del 24/09/2015, B., Rv. 265124).
Per contro non rileva, ai fini della esclusione della doverosità della riassunzione della prova dichiarativa, che il contenuto di essa, come raccolto in primo grado, non presenti "ambiguità" o non necessiti di "chiarimenti" o "integrazioni" (vedi invece, per tale limitazione, Sez. 3, n. 32798 del 05/06/2013, N.S., Rv. 256906), proprio in quanto una simile valutazione che compisse il giudice di appello fonderebbe non su un apprezzamento diretto della fonte dichiarativa ma sul resoconto documentale di quanto registrato in primo grado, con ciò venendosi a riprodurre il vizio di un apprezzamento meramente cartolare degli elementi di prova su cui il giudice di appello è chiamato dall'appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna.
11. Ciò posto, l'evenienza del mancato rispetto da parte del giudice di appello del dovere di procedere alla rinnovazione delle fonti dichiarative in vista di una reformatio in pejus va inquadrata non nell'ambito di una violazione di legge ma in quello di un vizio di motivazione.
11.1. Certamente, anche il vizio di motivazione - compreso quello sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) - costituisce ontologicamente una "violazione di legge" (ex art. 125 c.p.p., comma 3, in combinato disposto con l'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e); ma nell'ambito del giudizio di cassazione tale forma di invalidità della sentenza, che - a differenza di quanto prevedeva con riguardo ai "motivi di ricorso" l'art. 524 c.p.p. del 1930 - trova specifica collocazione nei "casi di ricorso" di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è distinta da quella normativamente ricondotta alla violazione della legge processuale, la quale è rilevante se è sanzionata con la nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e solo in quanto dedotta dalla parte impugnante a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c); ovvero, a prescindere da una deduzione di parte, quando attenga a questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 609 c.p.p., comma 2), come nel caso di nullità assolute o di inutilizzabilità che inficino radicalmente la regolarità processuale, e che soggiacciono al principio di tassatività.
Con riferimento al caso in esame, è di tutta evidenza come la mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale non rilevi di per sè, ma solo in quanto la sentenza di appello abbia operato ex actis un ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado sulla base di una diversa lettura delle prove dichiarative. E' quindi solo l'esito di condanna del giudizio di appello e, in primo luogo, la motivazione della relativa sentenza ad essere potenzialmente censurabile (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv.
258236).
Per valutare se, in tale evenienza, la sentenza di appello sia viziata occorre dunque apprezzarne il contenuto, dal quale dovrà desumersi: a) se sia stata espressa nella motivazione della sentenza una valutazione contra reum delle fonti dichiarative; b) se tale diversa valutazione sia in contrasto con quella resa dal giudice di primo grado; c) se essa sia stata decisiva, nel senso sopra precisato, ai fini dell'affermazione della responsabilità; d) se essa sia stata assunta senza procedere a una rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative.
11.2. Occorre, beninteso, che l'imputato nell'atto di ricorso - come avvenuto nel presente procedimento - attacchi il punto della sentenza contenente l'affermazione della responsabilità penale e si dolga di una errata valutazione delle risultanze probatorie mediante un "valido" ricorso per cassazione; il quale non sia viziato, cioè, da connotati di globale inammissibilità; essendo per contro del tutto irrilevante che faccia specifico riferimento alla violazione della regola di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, una volta che tale vizio, come detto, si riverbera sulla motivazione della sentenza.
12. Possono essere dunque enunciati i seguenti principi di diritto.
"I principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme di diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ("convenzionalmente orientata") ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne".
"La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado".
"L'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, integra di per sè un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 c.p.p., comma 1. In tal caso, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata".
"Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile".
13. Discende da quanto osservato la fondatezza del ricorso.
Il ricorrente ha, con rilievi non manifestamente infondati, censurato la decisione impugnata ritenendo non condivisibile la motivazione circa l'apprezzamento delle fonti dichiarative (in particolare, testimonianze della persona offesa e della moglie dell'imputato) espressa dalla Corte di appello per pervenire a una pronuncia di condanna; e cioè sulla base degli stessi elementi considerati dal primo giudice per pervenire a un esito di proscioglimento.
Riassumendo, nel caso di specie: a) è stata espressa nella motivazione della sentenza impugnata una valutazione contra reum delle fonti dichiarative; b) tale diversa valutazione è antitetica a quella resa dal giudice di primo grado; c) essa è stata decisiva ai fini dell'affermazione della responsabilità; d) essa è stata assunta senza procedere a una rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative.
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che procederà a nuovo giudizio, previa rinnovazione della istruzione dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative ritenute rilevanti ai fini del decidere, in base ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016
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