L'amministratore di un gruppo Facebook non risponde del reato di diffamazione per i commenti di terzi a meno che non li abbia approvati espressamente.
Tuttavia, sarà punibile qualora abbia scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie.
Una discutibile decisione - in questa seconda parte - del GUP di Vallo della Lucania.
Tribunale di Vallo della Lucania
Ufficio del Giudice Per le Indagini Preliminari
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dell’Udienza Preliminare dr Massimiliano De Simone
All’udienza del 24.2.2016
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell’udienza preliminare
CONTRO
P. A., omissis, e ivi elettivamente domiciliato, difeso di fiducia dell’Avv. Anna Maria Buttarazzi, con studio in Frosinone, Largo Ainio Palearo, n. 7;
- libero presente –
E
S. F. P., omissis, e ivi elettivamente domiciliato, difeso di fiducia dall’Avv. Carmela Mileo, con studio in Agropoli (SA), alla via G. Petrarca, n. 16;
- libero assente –
NONCHE’
S. G., omissis, e ivi elettivamente domiciliato, dall’Avv. Carmela Mileo e dall’avv. Carmine Infante, entrambi con studio in Agropoli (SA), alla via G. Petrarca, n. 16;
- libero assente –
E
D. L., omissis, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Anna Maria Buttarazzi, sito in Frosinone, Largo Ainio Palearo, n. 7;
- libero presente –
Persona offesa:
G. D., omissis, domiciliato ex lege presso lo studio del difensore di fiducia avv. Salvatore Santagata, sito in Bologna, alla via Caprarie, n. 3;
IMPUTATI
omissis
CONCLUSIONI
Come da verbale dell’odierna udienza, che deve intendersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Avendo proceduto penalmente a carico degli imputati in epigrafe indicati, all’esito delle indagini preliminari il P.M. ne richiedeva il rinvio a giudizio in ordine al reato loro ascritto in rubrica. In data 4.1.2016 il processo perveniva a questo giudicante, il quale, alla prima udienza utile del 24.3.2016, udita la discussione, si ritirava in camera di consiglio e, all’esito, dava lettura della presente sentenza, riservando la motivazione in trenta giorni.
Ciò premesso, il giudicante rileva, in primo luogo, che, nei confronti di F. P. S., è stata pronunciata da questo tribunale, per i medesimi fatti, la sentenza di non luogo a procedere n. 127/2014, divenuta irrevocabile il 17.3.2015. Pertanto, deve trovare applicazione, in relazione al predetto imputato, il principio enunciato dall’art. 649 c.p.p. (“La sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 425 cod. proc. pen., pur se non ricompresa fra quelle di cui agli artt 648 e 649 cod. proc. pen., formalmente preclusive di un secondo giudizio, impedisce ugualmente l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona ove in concreto manchino le condizioni per la sua revocabilità.”: Cass., Sez. 6, n. 459 del 08/11/1996 - dep. 24/01/1997, Privitera, Rv. 207728).
Pertanto, deve essere disposto non luogo a procedere, nei confronti del predetto imputato, perché l’azione penale non deve essere proseguita, in applicazione del principio del ne bis in idem.
Analoga statuizione deve essere adottata in relazione al coimputato G. S., il quale, per i medesimi fatti, è stato attinto da un decreto che dispone il giudizio emesso da questo tribunale in data 17.12.2014 (proc. n. 119/2014 GIP).
In proposito, difatti, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’improcedibilità ascrivibile alla violazione del principio del bis in idem operi anche “in prevenzione” (C., Sez. VI, 18.11.2004, Fontana, in Gdir, 2005, 6, 90; C., Sez. I, 30.4.2003, Morteo, in Mass. Uff., 225004; C., Sez. VI, 25.2.2002, Sulsenti, in Mass. Uff., 222736; C., Sez. VI, 11.2.1999, Siragusa, in CP, 2000, 399, 233; C., Sez. V, 10.7.1995, in Mass. Uff., 202653).
Vale a dire, posto che l’art. 649 c.p.p., al pari delle norme sui conflitti di competenza e dell’art. 669 c.p.p., costituisce espressione del generale principio nel ne bis in idem, che tende ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, non è consentito, in pendenza di un procedimento penale, che venga iniziato per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento ed emesso un nuovo decreto di rinvio a giudizio.
A conferma di tale orientamento si sono espresse le Sezioni Unite, ritenendo, estensivamente, che il principio del ne bis in idem sia applicabile anche nel procedimento di prevenzione, pur se in tale ambito operativo la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (C., S.U., 29.10.2009, G.P., in CP, 2010, 6, 2167).
E, invero, il principio del ne bis in idem - che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, anche non irrevocabili ed uno differente dall'altro - ha portata generale ed opera in tutto l’ordinamento penale: esso infatti trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e seguenti c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) e nella disciplina della ipotesi in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa persona (art. 669 c.p.p.) (cfr. Cass., Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999 - dep. 12/03/1999, Siragusa M, Rv. 212864).
Passando agli altri due imputati, è opinione di questo giudice che costoro debbano essere prosciolti perché il fatto non costituisce reato. Difatti, è evidente l’insussistenza degli elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio in relazione all’elemento soggettivo dell’illecito.
Costoro sono stati tratti in giudizio in quanto, nella loro qualità di amministratori del gruppo di discussione “OMISSIS”, aperto sulla piattaforma telematica denominata facebook, avrebbero omesso di effettuare un controllo adeguato sui messaggi, di carattere diffamatorio, postati da F. P. S. e G. S. sulla bacheca del gruppo, in tal modo contribuendo alla offesa all’onore e alla reputazione consumatasi in danno del destinatario delle contumelie, D. G..
Orbene, non vi è dubbio che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca "facebook" integri un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015 - dep. 08/06/2015, Rv. 264007; da ultimo, Cass., sez. V, 1 marzo 2016, n. 8328). Tuttavia, occorre soffermarsi sulla posizione dell’amministratore di un gruppo istituito all’interno del social network (quale, nel caso di specie, il gruppo “OMISSIS”). Costui, difatti, non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete.
In particolare, l’amministratore può rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall’ufficio di Procura. Difatti, in sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal dominus del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l’abbia predisposto).
E’ il caso di richiamare, in un contesto di elaborazione giurisprudenziale ancora non fittissimo, l’orientamento enunciato nella sentenza del Tribunale militare di Padova 1 marzo 2008, n. 5, (in Riv. pen., 2009, 982 ss.), in materia di responsabilità del c.d. webmaster, ovverosia del moderatore nei newsgroup, inteso come colui il quale “analizza i messaggi in arrivo e cancella gli interventi non in linea per forma o contenuto con i requisiti essenziali del gruppo…”, generalmente cristallizzati negli appositi codici di condotta resi noti a tutti i partecipanti ed in particolare nella c.d. netiquette. (cfr. Trib. Roma, Sez. I civ., 4 luglio 1998, in Dir. inf. e informatica, 1998, 811). In particolare, nella sentenza in questione è stato statuito che, al fine dell’affermazione della responsabilità del webmaster, non si può prescindere dalla verifica della sua effettiva e consapevole adesione alla condotta qualificante, e pertanto, tenuto conto dell’elevato numero di messaggi da gestire per la pubblicazione nel sito, a questi si può richiedere unicamente un controllo prima facie circa la presenza di espressioni immediatamente ed oggettivamente valutabili come diffamatorie. Corollario di tale orientamento è quello che, affinché l’elemento soggettivo del reato ex art. 595 c.p. possa ritenersi sussistente, è necessario che il moderatore abbia scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie. Ove, invece, egli si sia prontamente attivato in senso emendativo, allora la sua condotta non assumerà connotati illeciti. Al pari di quanto accade in una assemblea di persone fisiche, allorché il presidente dell’assise, nel dare la parola ad un astante, non è in grado di avere contezza, a priori, di cosa dirà quest’ultimo, e, proprio per tale motivo, sarà in grado di sottrarsi alle conseguenze penali delle locuzioni proferite da tale individuo ricorrendo ad una immediata e pubblica presa di distanza.
Ciò posto, è evidente che, nel caso che ci occupa, l’elemento soggettivo non sussiste, in quanto, come risulta dagli atti di indagine, i due amministratori del gruppo, P. e D., dopo aver appreso della avvenuta pubblicazione sulla bacheca, in data 14, 15 e 16 gennaio 2012, di commenti diffamatori da parte dei due S., provvidero a cancellare l’intera conversazione già in data 18 gennaio 2012, ossia in tempi adeguatamente celeri, e accompagnarono il gesto con un lungo post, a firma L. D., con il quale spiegarono le ragioni dell’intervento e, in sostanza, si dissociarono dalle affermazioni rese dai due citati membri.
Tale comportamento è idoneo, ad avviso del giudicante, a far ritenere escluso l’elemento soggettivo del reato.
P.Q.M.
visti gli artt. 416 ss., 649 c.p.p.,
- dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati P. A. e D. L., in ordine al reato loro ascritto, perché il fatto non costituisce reato;
- dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato S. F. P., in ordine al reato a lui ascritto, per ché l’azione penale non deve essere proseguita, essendo stato l’imputato già prosciolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per il medesimo fatto;
- dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato S. G., in ordine al reato a lui ascritto, perché l’azione penale non deve essere proseguita, dato che, per lo stesso fatto, è già pendente, nei confronti dell’imputato, altro processo;
- motivazione in giorni trenta.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 24.2.2016
Il G.U.P.
(Massimiliano De Simone)
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