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 Corte Costituzionale, sentenza 15 giugno 2015 (dep. 15 giugno 2015), n. 109

Illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 666, 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento relativo al ricorso proposto da C.W.S. nella qualità di legale rappresentante del “J.P. Getty Trust”, con ordinanza del 10 giugno 2014, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visti l’atto di costituzione di C.W.S. nella qualità di legale rappresentante del “J.P. Getty Trust”, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi gli avvocati Massimo Luciani e Alfredo Gaito per C.W.S. nella qualità di legale rappresentante del “J.P. Getty Trust” e l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza depositata il 10 giugno 2014, la Corte di cassazione, terza sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 666, 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non consentono che la parte possa richiedere al giudice dell’esecuzione lo svolgimento dell’udienza in forma pubblica».
La Corte rimettente premette che il procedimento a quo trae origine dal rinvenimento sui fondali marini, avvenuto nell’estate del 1964 ad opera di alcuni pescatori del porto di Fano, di una statua in bronzo, denominata «L’atleta vittorioso», attribuibile allo scultore greco Lisippo: statua che, senza essere denunciata alle autorità competenti, era stata trasferita all’estero in epoca anteriore al 1972 e che risulta attualmente collocata presso un museo degli Stati Uniti d’America.
Di seguito ad una complessa vicenda, il Pretore di Gubbio aveva disposto, con provvedimento del 25 novembre 1978, il non luogo a procedere in ordine al reato di illecita esportazione di beni culturali (art. 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante «Tutela delle cose d’interesse artistico e storico») per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Nel 2007, sulla base di nuove informazioni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pesaro aveva peraltro avviato, nei confronti di cinque persone, un nuovo procedimento penale per il predetto reato (attualmente previsto dall’art. 174 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») e per altri reati connessi.
Con decreto del 19 novembre 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro aveva disposto l’archiviazione del procedimento, per essere tutti i reati estinti per prescrizione, rigettando, altresì, la richiesta del pubblico ministero di confisca della statua, in quanto i responsabili del museo statunitense, suoi attuali possessori, dovevano considerarsi estranei al reato.
Contro quest’ultima decisione il pubblico ministero aveva proposto incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 666, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., a seguito del quale il Giudice per le indagini preliminari – integrato il contraddittorio tra le parti interessate – aveva ordinato, con provvedimento del 10 febbraio 2010, la confisca della statua «ovunque essa si trovi».
Il provvedimento era stato impugnato dal legale rappresentante del Trust statunitense acquirente della statua e suo attuale possessore con ricorso innanzi alla Corte di cassazione, la quale aveva qualificato l’impugnazione come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disponendone la trasmissione al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro.
Quest’ultimo, con ordinanza del 3 maggio 2012, aveva respinto la richiesta di revoca della confisca, rilevando, in particolare: che la confisca dei beni culturali abusivamente esportati era prevista dall’art. 66 della legge n. 1089 del 1939, con rinvio alla disciplina in tema di contrabbando; che, con la sentenza n. 2 del 1987, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui consentiva la confisca di cose appartenenti ad un terzo che non sia l’autore del reato e che non ne abbia tratto in alcun modo profitto; che la legge 30 marzo 1998, n. 88 (Norme sulla circolazione dei beni culturali) aveva quindi stabilito che la confisca delle cose avesse luogo «salvo che queste appartengano a persona estranea al reato», regola successivamente riprodotta nell’art. 123, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) e, infine, nell’art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004; che, alla luce della richiamata normativa sul contrabbando, la confisca doveva essere disposta, oltre che nel caso di condanna, anche nelle ipotesi di proscioglimento che non escludano la materialità dei fatti e, segnatamente, nel caso di estinzione del reato per prescrizione; che quando il provvedimento del giudice della cognizione non abbia accertato – come nella specie – l’insussistenza del fatto o l’estraneità del terzo al reato, il giudice dell’esecuzione conservava poteri di accertamento in ordine agli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione sulla confisca; che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 127 del d.lgs. n. 490 del 1999 (e ora dall’art. 178 del d.lgs. n. 42 del 2004), aveva interpretato in senso restrittivo il concetto di appartenenza della cosa ad un «terzo estraneo al reato», affermando che i privati non possono divenire proprietari di beni «intrinsecamente non commerciabili» – quale il bene archeologico oggetto del procedimento a quo, appartenente per legge al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell’art. 826 del codice civile – neppure nel caso di acquisto in «buona fede»; che, in ogni caso, doveva escludersi che i titolari del museo statunitense fossero in buona fede al momento dell’acquisto della statua, tenuto conto delle circostanze e delle modalità con cui l’acquisto stesso era avvenuto.
Contro la decisione aveva proposto ricorso per cassazione il legale rappresentante del Trust sulla base di un articolato complesso di motivi, lamentando, in via preliminare, l’illegittimità della procedura seguita davanti al giudice dell’esecuzione, svoltasi con rito camerale ai sensi degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen. Il ricorrente aveva dedotto, in specie, la contrarietà della disciplina interna all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, censurando il mancato accoglimento della propria richiesta di trattazione del procedimento in udienza pubblica.
Ad avviso della Corte rimettente, la doglianza sarebbe condivisibile.
Il giudice a quo ricorda come il problema della compatibilità dei procedimenti in camera di consiglio con il principio di pubblicità delle udienze, sancito dalla citata norma convenzionale, sia stato affrontato più volte tanto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che dalla Corte costituzionale. Particolare rilievo assumerebbe, nel frangente, la sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia, con la quale la Corte di Strasburgo ha ritenuto «essenziale», ai fini del rispetto del citato art. 6, paragrafo 1, della CEDU, che i singoli coinvolti in una procedura per la riparazione dell’ingiusta detenzione – procedura che, in base alla legge processuale italiana, si svolge in forma camerale – si vedano offrire quanto meno la possibilità di richiedere una udienza pubblica innanzi alla corte d’appello (competente nel merito in unico grado), non essendo ravvisabile alcuna circostanza eccezionale che giustifichi, con riguardo a detta procedura, una deroga generale e assoluta al principio di pubblicità dei giudizi.
La fattispecie oggetto del giudizio a quo presenterebbe evidenti analogie con quella presa in esame dalla sentenza ora citata. Il ricorso investe, infatti, un’ordinanza emessa al termine di una procedura camerale successiva ad un accertamento penale compiuto dal giudice della cognizione (ancorché in un provvedimento di archiviazione) e concerne l’applicazione di una misura ulteriore rispetto a detto accertamento, che incide su diritti convenzionalmente garantiti del destinatario. La procedura camerale costituisce, d’altra parte, la sede nella quale vengono accertati i fatti che fondano la decisione: circostanza che assumerebbe, nel caso di specie, una particolare e maggiore rilevanza, in quanto il ricorrente è rimasto estraneo all’accertamento operato in sede cognitiva e posto in condizione di difendersi solo nell’ambito del procedimento di esecuzione, che si svolge con rito camerale non pubblico. La materia trattata – confisca di cosa oggetto di reato o pertinente ad un reato – non presenterebbe, inoltre, profili di complessità tecnica atti a giustificare una deroga al principio della pubblicità delle udienze.
Significative sarebbero, da ultimo, anche le ulteriori circostanze che al procedimento di esecuzione abbia partecipato un organo del Governo (il Ministero per i beni e le attività culturali), in veste di parte necessaria, e che il bene oggetto di confisca si identifichi in una statua di grande valore artistico e archeologico.
Alla luce di tali considerazioni – impregiudicata la compatibilità con la norma convenzionale dello svolgimento di un rito camerale non pubblico davanti alla Corte di cassazione, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 80 del 2011 e n. 93 del 2010 – le disposizioni degli artt. 666, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., dovrebbero ritenersi in contrasto con l’art. 6, paragrafo 1, della CEDU «nella parte in cui disciplinano la procedura di incidente di esecuzione per l’applicazione della confisca» e, segnatamente, «nella parte in cui non consentono che la parte possa richiedere al giudice dell’esecuzione lo svolgimento dell’udienza in forma pubblica».
Le predette disposizioni non consentirebbero, in effetti, alcuna «interpretazione adeguatrice», essendo inequivoche nel disciplinare la procedura davanti al giudice dell’esecuzione come «rito camerale caratterizzato da oralità ma non aperto al pubblico». Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, occorrerebbe, pertanto, sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme interne per contrasto con gli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost.
La questione sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a quo. Il ricorrente ha, infatti, chiesto che la procedura fosse trattata in udienza pubblica, eccependo, altresì, l’illegittimità costituzionale delle norme procedurali seguite dal giudice dell’esecuzione. A fronte del rigetto di tale richiesta, il punto ha formato, quindi, oggetto di uno specifico motivo di doglianza nell’impugnazione proposta avverso la prima ordinanza di detto giudice del 10 febbraio 2010.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, il procedimento a quo presenterebbe peculiarità tali da giustificare la sua trattazione in forma camerale, in deroga al principio generale di pubblicità delle udienze. La confisca disposta ai sensi dell’art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004 risponderebbe, infatti, unicamente alla finalità di recuperare un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato. Il giudice penale, davanti al quale penda un processo per reati connessi all’esportazione illecita di reperti archeologici, avrebbe, quindi, solo il compito di accertare – qualunque sia l’esito del giudizio penale – se il bene è di proprietà dello Stato italiano, alla luce delle norme in materia. Si tratterebbe di un giudizio incidentale di cognizione di natura strettamente civilistica e a carattere tecnico, in quanto basato su elementi documentali e scientifici. Nel suo ambito, la confisca non assumerebbe, d’altra parte, un carattere sanzionatorio, né una valenza infamante per l’onore e la reputazione del destinatario, così da richiedere una verifica diretta da parte del pubblico in ordine alla trasparenza dell’operato dei giudici.
3.– Si è costituito, altresì, il ricorrente nel giudizio a quo, il quale ha chiesto che la questione sia accolta.
In via preliminare, la parte privata evidenzia come lo svolgimento dell’udienza in forma pubblica sia stato da essa sollecitato più volte nel corso del procedimento, e come il diniego abbia formato oggetto di uno specifico motivo di ricorso per cassazione.
Nel merito, dopo aver analizzato le più significative decisioni in materia della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale, la parte privata osserva come proprio le peculiarità della procedura di confisca oggetto del giudizio a quo rendano centrale la richiesta difensiva di accesso ad un’udienza pubblica: e ciò non soltanto a fronte della «posta in gioco», rappresentata da un bene di inestimabile valore storico ed archeologico, ma anche della circostanza che il terzo interessato, destinatario del provvedimento ablatorio, non era mai stato posto in grado di interloquire nella fase cognitiva riguardo alla fondatezza dell’accusa mossa ai propri danti causa, trovandosi esposto ad un provvedimento di confisca emesso a seguito dell’«opposizione» del pubblico ministero soccombente, in chiave di riforma in peius dell’iniziale decisione di archiviazione.
La misura di cui si discute incide, d’altra parte, su diritti del destinatario presidiati da garanzia convenzionale ai sensi dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, mentre il giudizio che presiede alla sua applicazione richiederebbe prioritariamente accertamenti di natura fattuale, privi di connotazioni marcatamente tecniche.
4.– La parte privata ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito e sviluppato le proprie tesi.
In replica alle deduzioni della difesa dello Stato, ha in particolare rilevato come, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale, la confisca di cui si discute nel procedimento a quo abbia natura di autentica «pena», agli effetti delle garanzie convenzionali (artt. 6 e 7 della CEDU) e costituzionali (artt. 111 e 117 Cost.). Si tratta, infatti, di misura qualificata come «confisca» (al pari della misura di sicurezza patrimoniale delineata dall’art. 240 cod. pen.), collegata alla commissione di un reato e applicata dal giudice penale. Il carattere generalpreventivo e repressivo della misura risulterebbe, d’altra parte, evidente, in quanto essa mirerebbe prioritariamente ad impedire che la condotta illecita produca pregiudizi, nonché ad evitare il conseguente arricchimento dell’autore del reato o del terzo che ha acquisito il godimento del bene.
Diversamente da quanto affermato dall’Avvocatura generale dello Stato, non si potrebbero ritenere, quindi, estranei alla misura ablativa effetti sanzionatori o comunque lesivi dell’onore e della reputazione del destinatario: e ciò specie alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che imporrebbe di verificare, rispetto al terzo estraneo al reato, l’insussistenza della condizione soggettiva di «buona fede».
Considerato in diritto
1.– La Corte di cassazione, terza sezione penale – investita di un ricorso inerente alla confisca in sede esecutiva di un bene di interesse artistico e archeologico illecitamente esportato – dubita della legittimità costituzionale degli artt. 666, 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non consentono che la parte possa richiedere al giudice dell’esecuzione lo svolgimento dell’udienza in forma pubblica».
Ad avviso della Corte rimettente, le norme censurate violerebbero gli artt. 111, primo comma, e 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto – non superabile in via di interpretazione – con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
2.– In via preliminare, va rilevato che, malgrado il generico riferimento del dispositivo dell’ordinanza di rimessione ai procedimenti che si svolgono davanti al «giudice dell’esecuzione», nella motivazione di detta ordinanza la Corte rimettente afferma espressamente che i dubbi di legittimità costituzionale prospettati attengono alla «procedura di incidente di esecuzione per l’applicazione della confisca»: e ciò in assonanza sia con l’oggetto del procedimento a quo che con le deduzioni poste a sostegno delle censure, calibrate anch’esse sull’ipotesi dell’applicazione della confisca in executivis.
Si deve, pertanto, ritenere che la questione sottoposta all’esame di questa Corte attenga in modo specifico ed esclusivo al procedimento di esecuzione volto all’applicazione di detta misura patrimoniale.
3.– Ciò puntualizzato, la questione è fondata, nei termini di seguito specificati.
Questa Corte, con le sentenze n. 93 del 2010, n. 135 del 2014 e n. 97 del 2015, ha già dichiarato costituzionalmente illegittime – per contrasto, nel primo caso, con l’art. 117, primo comma, Cost. e, negli altri due, con entrambi i parametri costituzionali oggi evocati – le disposizioni regolative, rispettivamente, del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione (art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», e art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere»), del procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza (artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen.) e del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza (artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, cod. proc. pen.), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, le procedure stesse si svolgano nelle forme dell’udienza pubblica, quanto ai gradi di merito (la medesima esigenza costituzionale non è stata ritenuta, invece, ravvisabile relativamente al ricorso per cassazione, in quanto giudizio di impugnazione destinato alla trattazione di questioni di diritto: sentenza n. 80 del 2011).
Considerazioni analoghe a quelle svolte in tali occasioni valgono anche in riferimento alla questione oggi in esame. Essa investe, per quanto detto, le modalità di svolgimento del procedimento per l’applicazione della confisca, che l’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. demanda alla competenza del giudice dell’esecuzione.
Al di là delle peculiari vicende del giudizio a quo, il problema di legittimità costituzionale si pone, più propriamente, in rapporto al procedimento di opposizione avverso l’ordinanza in materia di confisca. Ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., cui il citato art. 676, comma 1, rinvia, sulla confisca non disposta nel giudizio di cognizione il giudice dell’esecuzione decide, infatti, in prima battuta de plano (ossia «senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato»), salva la facoltà degli interessati di instaurare una fase in contraddittorio davanti allo stesso giudice proponendo opposizione: fase che, sul piano procedimentale, è regolata dall’art. 666 cod. proc. pen. (richiamato, a sua volta, dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.).
Tanto precisato, il dato normativo è univoco nell’escludere la partecipazione del pubblico al procedimento in questione. Il comma 3 del citato art. 666 prevede, infatti, la fissazione di una «udienza in camera di consiglio»: formula che, in assenza di previsioni derogatorie, rende operante la disciplina generale del procedimento camerale dettata dall’art. 127 cod. proc. pen. e, segnatamente, dal suo comma 6, in forza del quale «L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico».
4.– Siffatto regime si rivela, peraltro, incompatibile con la garanzia della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancita dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e, di conseguenza, con l’art. 117, primo comma, Cost., rispetto al quale la citata disposizione convenzionale assume una valenza integrativa, quale «norma interposta».
L’art. 6, paragrafo 1, della CEDU stabilisce – per la parte conferente – che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata [...], pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale [...]», soggiungendo, altresì, che «La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia».
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto modo di ritenere in contrasto con l’indicata garanzia convenzionale taluni procedimenti giurisdizionali dei quali la legge italiana prevedeva la trattazione in forma camerale. Ciò è avvenuto, in specie, con riguardo al procedimento applicativo delle misure di prevenzione (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia, sulla cui scia sentenza 26 luglio 2011, Paleari contro Italia; sentenza 17 maggio 2011, Capitani e Campanella contro Italia; sentenza 2 febbraio 2010, Leone contro Italia; sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri contro Italia; sentenza 8 luglio 2008, Perre e altri contro Italia) e al procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione (sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia).
La Corte europea è pervenuta a tale conclusione richiamando la propria costante giurisprudenza, secondo la quale la pubblicità delle procedure giudiziarie tutela le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce anche uno strumento per preservare la fiducia nei giudici, contribuendo così a realizzare lo scopo dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU: ossia l’equo processo.
Come attestano le eccezioni previste dalla seconda parte della norma, questa non impedisce, in assoluto, alle autorità giudiziarie di derogare al principio di pubblicità dell’udienza. La stessa Corte europea ha, d’altra parte, ritenuto che alcune situazioni eccezionali, attinenti alla natura delle questioni da trattare – quale, ad esempio, il carattere «altamente tecnico» del contenzioso – possano giustificare che si faccia a meno di un’udienza pubblica. In ogni caso, tuttavia, l’udienza a porte chiuse, per tutta o parte della durata, deve essere «strettamente imposta dalle circostanze della causa».
Con particolare riguardo al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, la Corte di Strasburgo non ha negato che detta procedura possa presentare «un elevato grado di tecnicità» e far emergere, altresì, esigenze di protezione della vita privata di terze persone. Ma ha rilevato che l’entità della «posta in gioco» – rappresentata (nel caso delle misure patrimoniali) dalla confisca di «beni e capitali» – e gli effetti che la procedura stessa può produrre sulle persone non consentono di affermare «che il controllo del pubblico» – almeno su sollecitazione del soggetto coinvolto – «non sia una condizione necessaria alla garanzia del rispetto dei diritti dell’interessato». Di conseguenza, ha ritenuto «essenziale», ai fini della realizzazione della garanzia prefigurata dalla norma convenzionale, «che le persone […] coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d’appello» (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia).
In termini similari la Corte europea si è espressa con riferimento al procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, non ravvisando, anche in tal caso, alcuna circostanza eccezionale atta a giustificare la deroga generale e assoluta al principio di pubblicità dei giudizi, insita nella previsione della sua trattazione in forma camerale (art. 315, comma 3, in relazione all’art. 646, comma 1, cod. proc. pen.). Nell’ambito di tale procedura, infatti, i giudici interni sono chiamati essenzialmente a valutare se l’interessato abbia contribuito a provocare la sua detenzione intenzionalmente o per colpa grave: sicché non si discute di «questioni di natura tecnica che possono essere regolate in maniera soddisfacente unicamente in base al fascicolo» (sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia).
5.– Come già rilevato da questa Corte con le citate sentenze n. 93 del 2010, n. 135 del 2014 e n. 97 del 2015, la norma convenzionale, come interpretata dalla Corte europea, non contrasta con le conferenti tutele offerte dalla nostra Costituzione (ipotesi nella quale la norma stessa rimarrebbe inidonea a integrare il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.), ma si pone, anzi, in sostanziale assonanza con esse.
L’assenza di un esplicito richiamo, non scalfisce, infatti, il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, peraltro consacrato anche in altre carte internazionali dei diritti fondamentali. La pubblicità del giudizio – specie di quello penale – rappresenta, in effetti, un principio connaturato ad un ordinamento democratico (ex plurimis, sentenze n. 373 del 1992, n. 69 del 1991 e n. 50 del 1989). Il principio non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali (sentenza n. 212 del 1986), e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale (sentenza n. 12 del 1971).
6.– Ciò posto, deve escludersi che, con riguardo al procedimento oggi in esame, siano ravvisabili ragioni atte a giustificare una deroga generalizzata e assoluta al principio di pubblicità delle udienze.
Il procedimento in questione è finalizzato, infatti, all’applicazione di una misura distinta ed ulteriore rispetto a quelle adottate in sede cognitiva: misura che incide su un diritto munito di garanzia convenzionale ai sensi dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848. La «posta in gioco» in tale procedimento può risultare, d’altra parte, assai elevata, come attesta eloquentemente il caso oggetto del giudizio a quo, attinente alla confisca di un bene (una statua in bronzo attribuibile allo scultore greco Lisippo, rinvenuta in mare) di altissimo valore artistico ed archeologico (e, dunque, anche economico).
Non si tratta, altresì, in linea generale, di un contenzioso a carattere tipicamente e spiccatamente «tecnico», rispetto al quale il controllo del pubblico sull’esercizio dell’attività giurisdizionale possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate: e ciò – contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato – neppure nel caso della confisca disposta, come nella specie, ai sensi dell’art. 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico), attualmente trasfuso, in parte qua, nell’art. 174, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
La decisione postula, in effetti, accertamenti di natura anche e prima di tutto fattuale, attinenti, da un lato, al collegamento tra il bene oggetto della misura ed un fatto di reato, e, dall’altro, nel caso di confisca di un bene di proprietà o in possesso di terzi, alle condizioni che consentono di adottare la misura nei suoi confronti.
In tale ipotesi, inoltre – come nuovamente attesta il caso oggetto del procedimento a quo – il provvedimento ablativo può colpire un soggetto rimasto estraneo al giudizio di cognizione e che non ha avuto, quindi, neppure la possibilità di fruire della garanzia della pubblicità delle udienze nell’ambito di detto giudizio.
È significativo, d’altra parte, che la prima pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha sancito l’incompatibilità con la CEDU di una procedura camerale prevista dalla legge processuale italiana (la citata sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia) abbia riguardato proprio un procedimento finalizzato all’applicazione della confisca, quale misura di prevenzione patrimoniale.
Deve, di conseguenza, concludersi che, anche nel caso in esame, ai fini del rispetto della garanzia prevista dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, occorre che le persone coinvolte nel procedimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica: con la precisazione che, per quanto attiene all’art. 666 cod. proc. pen. – censurato nella sua interezza dalla Corte rimettente, unitamente agli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. – la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale va riferita, più specificamente, come nei casi decisi dalle sentenze n. 135 del 2014 e n. 97 del 2015, alla disposizione del comma 3, che prevede la trattazione del procedimento in forma camerale.
7.– Gli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. vanno dichiarati, pertanto, costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.
per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2015.

 
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