(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015)
Capo I
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonche' ulteriori
modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di
attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro
la pubblica amministrazione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» e'
sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» e' sostituita
dalla seguente: «due»;
c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e
sei mesi»;
e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
g) all'articolo 319-ter:
1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole:
«da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a
venti anni»;
h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni
e sei mesi»;
i) all'articolo 323-bis:
1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente
adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per
l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro
delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un
terzo a due terzi»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Circostanze
attenuanti».
Art. 2
Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di
sospensione condizionale della pena
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale e'
inserito il seguente:
«Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione
condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una
somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di
quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione
pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero,
nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione
della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale
risarcimento del danno».
Art. 3
Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di
concussione
1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da
sei a dodici anni».
Art. 4
Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia
di riparazione pecuniaria
1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di
condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre ordinato il pagamento
di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal
pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo
di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene,
ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore
dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il
diritto al risarcimento del danno».
Art. 5
Associazioni di tipo mafioso, anche straniere
1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;
b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;
c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da
dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
quindici a ventisei anni».
Art. 6
Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in
materia di applicazione della pena su richiesta delle parti
1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma
1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale,
l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata
alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».
Art. 7
Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di
corruzione
1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di
cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il
pubblico ministero informa il presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».
Art. 8
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui
agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le stazioni
appaltanti sono tenute altresi' a trasmettere le predette
informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2».
3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il
comma 32 e' inserito il seguente:
«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al
comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato
1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice
amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia
rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una
sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti
con le regole della trasparenza».
Capo II
Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi
Art. 9
Modifica dell'articolo 2621 del codice civile
1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti
dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri
un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla
legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in
errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque
anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di
terzi».
Art. 10
Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile
1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entita'). - Salvo che
costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre
anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve
entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa'
e delle modalita' o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa
pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo
2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal
secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della
societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della
comunicazione sociale.
Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare tenuita'). - Ai
fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui
all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo
prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa',
ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621
e 2621-bis».
Art. 11
Modifica dell'articolo 2622 del codice civile
1. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa' quotate). -
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico
consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e'
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata
presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che
comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le
falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati
dalla societa' per conto di terzi».
Art. 12
Modifiche alle disposizioni sulla responsabilita' amministrativa
degli enti in relazione ai reati societari
1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in
materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote»;
c) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a duecento quote»;
d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a seicento quote»;
e) la lettera c) e' abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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