La necessità di «accompagnare ed assistere» la moglie ricoverata presso un centro oncologico è causa di legittimo impedimento a comparire in udienza per l'avvocato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Presidente Sirena
Estensore D’Isa
Ha pronunciato la seguente:
Ritenuto in fatto
S.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Caltanissetta che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Gela in ordine al reato di guida senza patente.
Denuncia violazione di legge per l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello e per la mancata trasmissione degli atti al giudice competente. Si argomenta che, una volta constatata l'inappellabilità della sentenza, essendo stato l'imputato condannato alla sola pena pecuniaria, la Corte d'appello avrebbe dovuto convertire l'appello in ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla stessa.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., per essere stata disattesa la richiesta di rinvio del difensore di fiducia dell'imputato per impedimento assoluto, ritenuto illegittimamente non tale dal GIP.
Con il terzo motivo sì denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza di primo grado in riferimento alla mancata ammissione del teste I. e alla revoca di altri testi, fornendo all'uopo anche illogica e contraddittoria motivazione.
Con il quarto motivo la denunciata violazione di legge riguarda la quantificazione della pena.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto.
Fondata è la denunciata violazione di legge di cui al primo motivo, ha errato, infatti, la Corte d'appello a richiamare gli artt. 591 lett. B) e 599 c.p.p., se è vero che la sentenza del GUP, a seguito di giudizio abbreviato, era inappellabile ai sensi del comma 3 dell'art. 593 c.p.p., in quanto afferente ad una condanna alla sola pena pecuniaria dell'ammenda, avrebbe dovuto, di conseguenza, convertire l'impugnazione in ricorso per cassazione, così come previsto dal quinto comma dell'art. 568 c.p.p., senza operare alcuna valutazione sulla sua inammissibilità e, comunque, giammai confermare la sentenza di primo grado.
Va disposto quindi l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione.
Quanto alla censure mosse nei confronti della sentenza di primo grado con riferimento alla eccezione di nullità ex art. 178 lett. C) c.p.p., per il denegato rinvio dell'udienza in ragione del prospettato legittimo impedimento del difensore di fiducia dell'imputato, essa è fondata apparendo la motivazione dell'ordinanza dibattimentale incongrua. Invero, quanto al motivo addotto dal difensore (necessità di accompagnare ed assistere la moglie ricoverata in ospedale presso il centro oncologico di Catania, città diversa da quella in cui si celebrava il processo, in relazione alla patologia specificamente indicata e documentata) a sostegno dell'impedimento non può convenirsi con il GIP nel ritenere non assoluto quest'ultimo. Invero, va al riguardo osservato che l'assoluta impossibilità a comparire del difensore non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento "materiale" a partecipare all'udienza, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale, ovvero ad altra causa che impedisca la fisica presenza del difensore dovuta ad ostacoli di carattere logistico o sanitario, che prescinda da qualsiasi considerazione di situazioni che possano, sotto il profilo emotivo e umano, essere ritenute anch'esse di impedimento alla partecipazione attiva all'incarico affidatogli.
Se si dovesse intendere per impossibilità a comparire il solo "materiale" o "fisico" ostacolo per il difensore ad essere presente in udienza, difficilmente potrebbero ipotizzarsi situazioni diverse e riconducibili ad eventi gravi sotto il profilo "umano e morale" - quale è senza dubbio l'accompagnamento in una struttura ospedaliera, che trovasi a notevole distanza dal luogo ove si celebra il processo, del coniuge per una grave malattia e concomitante con il giorno di udienza.
Peraltro, il motivo prospettato è un evento che per altri prestatori di lavoro dipendenti può costituire causa per giustificare l'assenza dal lavoro e non si comprende per quale ragione il difensore, al quale è attribuita un prestazione di opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita, non possa usufruire di analogo trattamento in caso di eventi che comunque impongano rispetto "umano e morale".
In conclusione, l'assoluta impossibilità del difensore a comparire in udienza, là dove la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere anche ascrivibile a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere assimilate al diritto di altro prestatore d'opera ad essere giustificato per l'assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita.
Poi, rispetto alla prospettata impossibilità di essere sostituito dal collega di studio, il difensore dell'imputato ha, altresì, allegato che il collega era impegnato in altro processo con detenuto, e, quindi, anche sul punto la motivazione dell'ordinanza di rigetto del rinvio per legittimo impedimento del difensore risulta incongrua.
Gli altri motivi rimangono assorbiti.
In ragione di tanto la sentenza del GUP va annullata con rinvio al Tribunale di Gela per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, convertito l’appello dell’imputato in ricorso per cassazione, annulla la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 3 aprile 2013, con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 10 febbraio 2015
Depositata in cancelleria il 29 aprile 2015
|