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 Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 - Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67

In Gazzetta la disciplina della non punibilitą per fatti di "particolare tenuitą" secondo la delega l. 67/2014. In vigore dal 2 aprile 2015.

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e  di  riforma  del  sistema
sanzionatorio nonche' disposizioni  in  materia  di  sospensione  del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili,
in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m); 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2015; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Dopo l'articolo 131 del  codice  penale,  le  denominazioni  del
Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: 
 
                              «Titolo V 
 
Della non punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto.  Della
  modificazione, applicazione ed esecuzione della pena 
 
                               Capo I 
 
 
Della non punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto.  Della
              modificazione e applicazione della pena». 
 
  2. Prima dell'articolo 132 e' inserito il seguente: 
  «Art. 131-bis. -  (Esclusione  della  punibilita'  per  particolare
tenuita' del fatto). Nei reati  per  i  quali  e'  prevista  la  pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  la  punibilita'  e'
esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del
danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo
comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta
non abituale. 
  L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi
del primo comma, quando  l'autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o
futili, o con crudelta', anche in danno di animali,  o  ha  adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa
della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero
quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una
persona. 
  Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore  sia  stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero
abbia commesso piu' reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte
plurime, abituali e reiterate. 
  Ai fini della determinazione  della  pena  detentiva  prevista  nel
primo comma non si tiene conto delle  circostanze,  ad  eccezione  di
quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato  e  di  quelle  ad  effetto  speciale.  In
quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo  comma  non  si
tiene conto del giudizio di bilanciamento delle  circostanze  di  cui
all'articolo 69. 
  La disposizione del primo comma si applica anche  quando  la  legge
prevede la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del  pericolo  come
circostanza attenuante.». 

                               Art. 2 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  «condizione  di  procedibilita'»
sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini
non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale  per
particolare tenuita' del fatto»; 
    b)  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.   Se
l'archiviazione e' richiesta per particolare tenuita' del  fatto,  il
pubblico ministero deve darne avviso  alla  persona  sottoposta  alle
indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di  dieci
giorni, possono prendere visione degli atti e presentare  opposizione
in cui indicare, a pena di inammissibilita', le ragioni del  dissenso
rispetto  alla  richiesta.  Il  giudice,  se  l'opposizione  non   e'
inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2,  e,  dopo
avere sentito le  parti,  se  accoglie  la  richiesta,  provvede  con
ordinanza.  In  mancanza  di  opposizione,   o   quando   questa   e'
inammissibile, il giudice procede senza formalita' e, se accoglie  la
richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei  casi  in
cui non accoglie la richiesta il  giudice  restituisce  gli  atti  al
pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi  dell'articolo
409, commi 4 e 5.». 

                               Art. 3 
 
 
              Disposizioni di coordinamento processuale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 dell'articolo 469  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. La sentenza di non doversi  procedere  e'  pronunciata  anche
quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis  del
codice penale, previa audizione in camera di  consiglio  anche  della
persona offesa, se compare.»; 
    b)  dopo  l'articolo  651  e'  aggiunto  il  seguente:  «651-bis.
Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare  tenuita'
del fatto nel giudizio civile o amministrativo  di  danno.  -  1.  La
sentenza  penale  irrevocabile  di  proscioglimento  pronunciata  per
particolare tenuita' del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia
di giudicato quanto all'accertamento  della  sussistenza  del  fatto,
della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato  lo  ha
commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni  e
il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia  intervenuto  nel
processo penale. 
  2.  La  stessa   efficacia   ha   la   sentenza   irrevocabile   di
proscioglimento pronunciata per  particolare  tenuita'  del  fatto  a
norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile  che
non abbia accettato il rito abbreviato.». 

                               Art. 4 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
  2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative  e
  regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
  delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei  relativi
  carichi pendenti 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,  n.
313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le  parole:  «misura
di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quelli che  hanno
dichiarato la non punibilita'  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del
codice penale.»; 
    b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera  d)  e'  inserita  la
seguente: 
      «d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilita'  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del  codice   penale,
trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»; 
    c) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera f)  e'  inserita  la
seguente: 
      «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale,  quando
la relativa iscrizione non e' stata eliminata;»; 
    d) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera f)  e'  inserita  la
seguente: 
      «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale,  quando
la relativa iscrizione non e' stata eliminata;». 

                               Art. 5 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Alle  minori  entrate  derivanti  dalle  disposizioni  di   cui
all'articolo 1, valutate in 474.400 euro a decorrere dall'anno  2015,
si provvede con quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo
articolo 1, pari a 513.342 euro a decorrere dall'anno 2015. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 marzo 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
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