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 Legge 28 aprile 2014, n. 67, Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

Depenalizzazione, messa alla prova, nuove regole per contumacia e irreperibili. In vigore dal 17 maggio 2014

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2014)

 

  Art. 1 

 
 
                    Delega al Governo in materia 
                  di pene detentive non carcerarie 
 
  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 2 e 3  e  nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)  prevedere  che  le  pene  principali  siano  l'ergastolo,  la
reclusione, la reclusione domiciliare  e  l'arresto  domiciliare,  la
multa  e  l'ammenda;  prevedere  che  la   reclusione   e   l'arresto
domiciliari si espiano presso l'abitazione  del  condannato  o  altro
luogo pubblico o  privato  di  cura,  assistenza  e  accoglienza,  di
seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli
giorni della settimana o per fasce orarie; 
    b) per i reati per i quali e' prevista  la  pena  dell'arresto  o
della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto
disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale,  prevedere
che la pena sia quella della reclusione  domiciliare  o  dell'arresto
domiciliare; 
    c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione
tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo  278
del codice di procedura penale,  prevedere  che  il  giudice,  tenuto
conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa
applicare la reclusione domiciliare; 
    d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere  b)  e  c),  il
giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari  modalita'  di
controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale; 
    e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c)  non
si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103,  105  e  108
del codice penale; 
    f) prevedere che il giudice sostituisca le  pene  previste  nelle
lettere b) e c) con  le  pene  della  reclusione  o  dell'arresto  in
carcere, qualora non  risulti  disponibile  un  domicilio  idoneo  ad
assicurare la custodia del condannato ovvero quando il  comportamento
del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la
commissione  di  ulteriore  reato,  risulti  incompatibile   con   la
prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di  tutela
della persona offesa dal reato; 
    g) prevedere che, per la determinazione della pena  agli  effetti
dell'applicazione della reclusione  e  dell'arresto  domiciliare,  si
applichino, in ogni caso, i  criteri  di  cui  all'articolo  278  del
codice di procedura penale; 
    h)   prevedere   l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 385 del codice penale nei  casi  di  allontanamento  non
autorizzato del  condannato  dal  luogo  in  cui  sono  in  corso  di
esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c); 
    i) prevedere, altresi', che per i reati di cui alle lettere b)  e
c) il giudice, sentiti l'imputato  e  il  pubblico  ministero,  possa
applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita',  con  le
modalita' di cui alla lettera l); 
    l) prevedere che il lavoro di pubblica utilita' non possa  essere
inferiore a dieci giorni e consista nella  prestazione  di  attivita'
non retribuita in favore della collettivita' da  svolgere  presso  lo
Stato,  le  regioni,  le  province,  i  comuni  o   presso   enti   o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che
la prestazione debba essere svolta con  modalita'  e  tempi  che  non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute del condannato; prevedere  che  la  durata  giornaliera  della
prestazione non possa comunque superare le otto ore; 
    m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate  con  la  sola
pena pecuniaria o con pene detentive  non  superiori  nel  massimo  a
cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e  la
non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per  l'esercizio
dell'azione civile per il  risarcimento  del  danno  e  adeguando  la
relativa normativa processuale penale; 
    n) provvedere al coordinamento delle nuove norme  in  materia  di
pene detentive non carcerarie sia con quelle di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge  26  novembre
2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia
con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n.  354,  tenendo  conto
della necessita' di razionalizzare e di  graduare  il  sistema  delle
pene,  delle  sanzioni  sostitutive  e   delle   misure   alternative
applicabili in concreto dal giudice di primo grado. 
  2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono  adottati  entro
il termine di otto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti
legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica,
per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti possono  essere  emanati  anche  in  mancanza  dei
predetti pareri. Qualora tale termine  venga  a  scadere  nei  trenta
giorni antecedenti  allo  spirare  del  termine  previsto  dal  primo
periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al
presente comma il Governo tiene conto delle  eventuali  modificazioni
della  normativa  vigente  comunque  intervenute  fino   al   momento
dell'esercizio  della  delega.   I   predetti   decreti   legislativi
contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con
le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. 
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente  articolo  possono  essere
emanati uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi,  con
il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonche' dei principi e
criteri direttivi di cui al comma 1. 
  4. Dall'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono  ai  compiti
derivanti  dall'attuazione  della  delega  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 2 
 
 
                  Delega al Governo per la riforma 
                   della disciplina sanzionatoria 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i  termini  e  con  le
procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti  legislativi  per
la  riforma  della  disciplina  sanzionatoria  dei  reati  e  per  la
contestuale introduzione di  sanzioni  amministrative  e  civili,  in
ordine alle fattispecie e secondo  i  principi  e  criteri  direttivi
specificati nei commi 2 e 3. 
  2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle  fattispecie  di
cui al presente comma e' ispirata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) trasformare in illeciti amministrativi tutti  i  reati  per  i
quali e' prevista  la  sola  pena  della  multa  o  dell'ammenda,  ad
eccezione delle seguenti materie: 
      1) edilizia e urbanistica; 
      2) ambiente, territorio e paesaggio; 
      3) alimenti e bevande; 
      4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      5) sicurezza pubblica; 
      6) giochi d'azzardo e scommesse; 
      7) armi ed esplosivi; 
      8) elezioni e finanziamento ai partiti; 
      9) proprieta' intellettuale e industriale; 
    b)  trasformare  in  illeciti  amministrativi  i  seguenti  reati
previsti dal codice penale: 
      1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma,  e  528,
limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma; 
      2) le contravvenzioni previste dagli articoli  652,  659,  661,
668 e 726; 
    c)  trasformare  in  illecito  amministrativo  il  reato  di  cui
all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, purche' l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo  di
10.000 euro annui e preservando comunque  il  principio  per  cui  il
datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se
provvede  al  versamento  entro  il  termine  di   tre   mesi   dalla
contestazione  o  dalla  notifica  dell'avvenuto  accertamento  della
violazione; 
    d) trasformare  in  illeciti  amministrativi  le  contravvenzioni
punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda,  previste
dalle seguenti disposizioni di legge: 
      1) articolo 11, primo comma, della legge  8  gennaio  1931,  n.
234; 
      2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633; 
      3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 506; 
      4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n.
1329; 
      5) articolo 16, quarto  comma,  del  decreto-legge  26  ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
1970, n. 1034; 
      6) articolo  28,  comma  2,  del  testo  unico  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi,
sanzioni adeguate e proporzionate  alla  gravita'  della  violazione,
alla reiterazione dell'illecito,  all'opera  svolta  dall'agente  per
l'eliminazione o attenuazione delle  sue  conseguenze,  nonche'  alla
personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere
come sanzione principale il pagamento di una somma  compresa  tra  un
minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000;  prevedere,  nelle
ipotesi di cui alle lettere b)  e  d),  l'applicazione  di  eventuali
sanzioni amministrative accessorie consistenti nella  sospensione  di
facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione; 
    f) indicare, per i reati trasformati in illeciti  amministrativi,
quale sia l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni di cui  alla
lettera  e),  nel  rispetto   dei   criteri   di   riparto   indicati
nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
    g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la  sola  sanzione
pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il
pagamento, anche rateizzato, di un  importo  pari  alla  meta'  della
stessa. 
  3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle  fattispecie  di
cui al presente comma e' ispirata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) abrogare i reati  previsti  dalle  seguenti  disposizioni  del
codice penale: 
      1) delitti di cui al  libro  secondo,  titolo  VII,  capo  III,
limitatamente  alle  condotte  relative  a  scritture   private,   ad
esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491; 
      2) articolo 594; 
      3) articolo 627; 
      4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi  di
cui all'articolo 639-bis; 
      5) articolo 635, primo comma; 
      6) articolo 647; 
    b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il  reato
previsto dall'articolo 10-bis  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, conservando rilievo  penale  alle  condotte  di  violazione  dei
provvedimenti amministrativi adottati in materia; 
    c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate
sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla  lettera
a); 
    d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che,  fermo  restando
il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al  risarcimento  del
danno dell'offeso, indichi tassativamente: 
      1) le condotte alle quali si applica; 
      2) l'importo minimo e massimo della sanzione; 
      3) l'autorita' competente ad irrogarla; 
    e) prevedere che le  sanzioni  pecuniarie  civili  relative  alle
condotte di cui alla lettera a)  siano  proporzionate  alla  gravita'
della violazione, alla reiterazione dell'illecito,  all'arricchimento
del  soggetto  responsabile,   all'opera   svolta   dall'agente   per
l'eliminazione o attenuazione delle  sue  conseguenze,  nonche'  alla
personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche. 
  4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono  adottati  entro
il termine di diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti
legislativi  sono  trasmessi  alle  Camere,  corredati  di  relazione
tecnica,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da   parte   delle
Commissioni competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che
sono  resi  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla   data   di
trasmissione, decorso il  quale  i  decreti  sono  emanati  anche  in
mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine  venga  a  scadere
nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine  previsto  dal
primo periodo o  successivamente,  la  scadenza  di  quest'ultimo  e'
prorogata di  sessanta  giorni.  Nella  predisposizione  dei  decreti
legislativi il Governo  tiene  conto  delle  eventuali  modificazioni
della  normativa  vigente  comunque  intervenute  fino   al   momento
dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma  1
contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con
le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. 
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente articolo,  possono  essere
emanati uno o piu' decreti correttivi ed  integrativi,  nel  rispetto
della procedura di cui al comma 4  nonche'  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al presente articolo. 

                               Art. 3 
 
 
        Modifiche al codice penale in materia di sospensione 
                del procedimento con messa alla prova 
 
  1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla  prova
dell'imputato). - Nei procedimenti per reati puniti con la sola  pena
edittale pecuniaria o con la pena edittale  detentiva  non  superiore
nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa  alla  pena
pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2  dell'articolo
550 del codice di  procedura  penale,  l'imputato  puo'  chiedere  la
sospensione del processo con messa alla prova. 
  La messa alla prova  comporta  la  prestazione  di  condotte  volte
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal
reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso
cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al  servizio
sociale, per lo svolgimento di un programma che puo'  implicare,  tra
l'altro,  attivita'  di  volontariato  di  rilievo  sociale,   ovvero
l'osservanza di prescrizioni relative ai  rapporti  con  il  servizio
sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta'  di
movimento, al divieto di frequentare determinati locali. 
  La concessione della messa alla prova e' inoltre  subordinata  alla
prestazione di lavoro di pubblica utilita'.  Il  lavoro  di  pubblica
utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo
conto  anche  delle   specifiche   professionalita'   ed   attitudini
lavorative dell'imputato, di durata non  inferiore  a  dieci  giorni,
anche non continuativi, in favore della  collettivita',  da  svolgere
presso lo Stato, le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  aziende
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche  internazionali,  che
operano  in  Italia,  di   assistenza   sociale,   sanitaria   e   di
volontariato.  La  prestazione  e'  svolta  con  modalita'  che   non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le
otto ore. 
  La sospensione del procedimento con messa alla prova  dell'imputato
non puo' essere concessa piu' di una volta. 
  La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica
nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108. 
  Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con  messa
alla prova). - Durante il periodo di sospensione del procedimento con
messa alla prova il corso della prescrizione del  reato  e'  sospeso.
Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. 
  L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si  procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative accessorie, ove previste dalla legge. 
  Art. 168-quater (Revoca  della  sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova). - La sospensione del procedimento con  messa  alla
prova e' revocata: 
    1) in caso di grave o reiterata  trasgressione  al  programma  di
trattamento o alle  prescrizioni  imposte,  ovvero  di  rifiuto  alla
prestazione del lavoro di pubblica utilita'; 
    2) in caso di commissione, durante il periodo  di  prova,  di  un
nuovo delitto non colposo ovvero di  un  reato  della  stessa  indole
rispetto a quello per cui si procede». 

                               Art. 4 
 
 
         Modifiche al codice di procedura penale in materia 
        di sospensione del procedimento con messa alla prova 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel libro sesto, dopo il titolo V e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Titolo V-bis 
 
 
          Sospensione del procedimento con messa alla prova 
 
  Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). -
1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  168-bis  del  codice   penale
l'imputato puo' formulare richiesta di sospensione  del  procedimento
con messa alla prova. 
  2. La richiesta puo' essere proposta,  oralmente  o  per  iscritto,
fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli  articoli
421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del  dibattimento  di
primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione
diretta a giudizio. Se e' stato notificato  il  decreto  di  giudizio
immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le  forme
stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento  per  decreto,
la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione. 
  3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per  mezzo
di procuratore speciale e  la  sottoscrizione  e'  autenticata  nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3. 
  4. All'istanza e' allegato un programma di  trattamento,  elaborato
d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso
in cui non  sia  stata  possibile  l'elaborazione,  la  richiesta  di
elaborazione del  predetto  programma.  Il  programma  in  ogni  caso
prevede: 
    a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del  suo
nucleo  familiare  e  del  suo  ambiente  di  vita  nel  processo  di
reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile; 
    b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni  specifici
che l'imputato assume anche al fine di  elidere  o  di  attenuare  le
conseguenze del reato, considerando a tal fine  il  risarcimento  del
danno,  le  condotte  riparatorie  e  le  restituzioni,  nonche'   le
prescrizioni  attinenti  al  lavoro  di  pubblica   utilita'   ovvero
all'attivita' di volontariato di rilievo sociale; 
    c) le condotte volte a promuovere, ove possibile,  la  mediazione
con la persona offesa. 
  5. Al fine di decidere sulla concessione,  nonche'  ai  fini  della
determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui  eventualmente
subordinarla,  il  giudice  puo'  acquisire,   tramite   la   polizia
giudiziaria, i servizi  sociali  o  altri  enti  pubblici,  tutte  le
ulteriori  informazioni  ritenute  necessarie   in   relazione   alle
condizioni  di  vita  personale,  familiare,  sociale  ed   economica
dell'imputato.    Tali    informazioni    devono    essere    portate
tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e  del  difensore
dell'imputato. 
  Art. 464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento  con  messa
alla prova nel corso delle indagini  preliminari).  -  1.  Nel  corso
delle  indagini  preliminari,  il  giudice,  se  e'  presentata   una
richiesta di sospensione  del  procedimento  con  messa  alla  prova,
trasmette  gli  atti  al  pubblico  ministero  affinche'  esprima  il
consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni. 
  2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede
ai sensi dell'articolo 464-quater. 
  3. Il consenso  del  pubblico  ministero  deve  risultare  da  atto
scritto  e  sinteticamente  motivato,  unitamente  alla  formulazione
dell'imputazione. 
  4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve  enunciarne  le
ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare  la  richiesta
prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice,  se
ritiene  la  richiesta  fondata,  provvede  ai  sensi   dell'articolo
464-quater. 
  Art.  464-quater  (Provvedimento  del  giudice  ed  effetti   della
pronuncia). - 1. Il giudice, se  non  deve  pronunciare  sentenza  di
proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con  ordinanza  nel
corso della stessa udienza,  sentite  le  parti  nonche'  la  persona
offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della  cui
fissazione e' dato contestuale  avviso  alle  parti  e  alla  persona
offesa. Si applica l'articolo 127. 
  2. Il giudice, se ritiene  opportuno  verificare  la  volontarieta'
della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. 
  3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta
quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo  133  del
codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e
ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati.  A
tal fine, il giudice valuta  anche  che  il  domicilio  indicato  nel
programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di  tutela
della persona offesa dal reato. 
  4. Il giudice, anche sulla base  delle  informazioni  acquisite  ai
sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma  3
del presente articolo puo' integrare o  modificare  il  programma  di
trattamento, con il consenso dell'imputato. 
  5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo: 
    a) superiore a due anni quando si procede per reati per  i  quali
e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta  o  alternativa  alla
pena pecuniaria; 
    b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e'
prevista la sola pena pecuniaria. 
  6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla  sottoscrizione  del
verbale di messa alla prova dell'imputato. 
  7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa  alla  prova
possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico  ministero,
anche su  istanza  della  persona  offesa.  La  persona  offesa  puo'
impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur
essendo comparsa,  non  e'  stata  sentita  ai  sensi  del  comma  1.
L'impugnazione non sospende il procedimento. 
  8. Nel caso di sospensione del procedimento con  messa  alla  prova
non si applica l'articolo 75, comma 3. 
  9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta
nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 
  Art. 464-quinquies (Esecuzione dell'ordinanza  di  sospensione  del
procedimento con messa alla prova). - 1. Nell'ordinanza  che  dispone
la sospensione del procedimento con  messa  alla  prova,  il  giudice
stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e  gli  obblighi
relativi alle condotte  riparatorie  o  risarcitorie  imposti  devono
essere adempiuti; tale termine  puo'  essere  prorogato,  su  istanza
dell'imputato, non piu' di una volta e  solo  per  gravi  motivi.  Il
giudice  puo'  altresi',  con  il  consenso  della  persona   offesa,
autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente  dovute  a
titolo di risarcimento del danno. 
  2.  L'ordinanza  e'   immediatamente   trasmessa   all'ufficio   di
esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato. 
  3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il
giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo'  modificare
con  ordinanza  le  prescrizioni  originarie,   ferma   restando   la
congruita' delle nuove prescrizioni  rispetto  alle  finalita'  della
messa alla prova. 
  Art. 464-sexies (Acquisizione di prove durante la  sospensione  del
procedimento con messa alla prova). - 1. Durante la  sospensione  del
procedimento con messa  alla  prova  il  giudice,  con  le  modalita'
stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di  parte,  le
prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento
dell'imputato. 
  Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). -  1.  Decorso  il
periodo di sospensione del procedimento  con  messa  alla  prova,  il
giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto  conto  del
comportamento  dell'imputato  e  del  rispetto   delle   prescrizioni
stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito  positivo.  A  tale
fine acquisisce la relazione conclusiva  dell'ufficio  di  esecuzione
penale esterna che ha preso in carico l'imputato  e  fissa  l'udienza
per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. 
  2. In caso di esito negativo della prova, il  giudice  dispone  con
ordinanza che il processo riprenda il suo corso. 
  Art.  464-octies  (Revoca   dell'ordinanza).   -   1.   La   revoca
dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa  alla  prova
e' disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. 
  2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa
l'udienza  ai  sensi  dell'articolo  127  per  la   valutazione   dei
presupposti della revoca, dandone avviso alle parti  e  alla  persona
offesa almeno dieci giorni prima. 
  3.  L'ordinanza  di  revoca  e'  ricorribile  per  cassazione   per
violazione di legge. 
  4.  Quando  l'ordinanza  di  revoca  e'  divenuta  definitiva,   il
procedimento riprende il suo corso dal momento  in  cui  era  rimasto
sospeso e cessa l'esecuzione  delle  prescrizioni  e  degli  obblighi
imposti. 
  Art. 464-novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa
alla prova). - 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma  2,
ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del  procedimento  con
messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta»; 
    b) dopo l'articolo 657 e' inserito il seguente: 
    «Art.  657-bis  (Computo  del  periodo  di   messa   alla   prova
dell'imputato in caso di revoca). - 1. In caso di revoca o  di  esito
negativo  della  messa  alla  prova,  il  pubblico   ministero,   nel
determinare la pena da eseguire, detrae un periodo  corrispondente  a
quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni  di
prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto,  ovvero
a 250 euro di multa o di ammenda». 

                               Art. 5 
 
Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme  di  attuazione,
  di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 
  1. Dopo il capo X del  titolo  I  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
 
                             «Capo X-bis 
 
 
             Disposizioni in materia di messa alla prova 
 
  Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero  per  la  richiesta  di
ammissione alla messa alla prova). - 1. Il pubblico ministero,  anche
prima di esercitare l'azione penale, puo' avvisare l'interessato, ove
ne ricorrano i presupposti, che ha la facolta' di chiedere di  essere
ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale,
e che l'esito positivo della prova estingue il reato. 
  Art. 141-ter (Attivita' dei servizi  sociali  nei  confronti  degli
adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali  per
la messa alla prova, disposta  ai  sensi  dell'articolo  168-bis  del
codice penale, sono svolte dagli uffici locali di  esecuzione  penale
esterna, nei modi e con i compiti  previsti  dall'articolo  72  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 
  2. Ai fini del comma 1, l'imputato  rivolge  richiesta  all'ufficio
locale di esecuzione penale esterna competente affinche'  predisponga
un programma di trattamento. L'imputato deposita gli  atti  rilevanti
del procedimento penale nonche' le osservazioni  e  le  proposte  che
ritenga di fare. 
  3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di  un'apposita  indagine
socio-familiare, redige il programma di  trattamento,  acquisendo  su
tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del
soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie
prestazioni. L'ufficio  trasmette  quindi  al  giudice  il  programma
accompagnandolo   con   l'indagine   socio-familiare   e    con    le
considerazioni   che   lo   sostengono.   Nell'indagine    e    nelle
considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita'
economiche dell'imputato, sulla capacita'  e  sulla  possibilita'  di
svolgere  attivita'  riparatorie  nonche'   sulla   possibilita'   di
svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal  fine
di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 
  4. Quando e' disposta la sospensione  del  procedimento  con  messa
alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui  al  comma  2  informa  il
giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di  ammissione  e
comunque non superiore  a  tre  mesi,  dell'attivita'  svolta  e  del
comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al
programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero,  in
caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del  provvedimento
di sospensione. 
  5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma  2
trasmette  al  giudice  una  relazione  dettagliata  sul  decorso   e
sull'esito della prova medesima. 
  6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di  cui  al
comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno
di dieci giorni prima dell'udienza di  cui  all'articolo  464-septies
del codice, con  facolta'  per  le  parti  di  prenderne  visione  ed
estrarne copia».                            

                           Art. 6 
 
Modifica  al   testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
  regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
  delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei  relativi
  carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
  14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova 
  1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario  giudiziale,  di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei
relativi carichi pendenti, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i)  e'  inserita
la seguente: 
    «i-bis) l'ordinanza che ai  sensi  dell'articolo  464-quater  del
codice di procedura penale dispone la  sospensione  del  procedimento
con messa alla prova».                               


                                 Art. 7 
 
Disposizioni in materia di pianta organica  degli  uffici  locali  di
  esecuzione penale  esterna  del  Dipartimento  dell'amministrazione
  penitenziaria del Ministero della giustizia 
  1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione  del  presente
capo,  si  renda  necessario  procedere  all'adeguamento  numerico  e
professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale
esterna  del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   del
Ministero della giustizia,  il  Ministro  della  giustizia  riferisce
tempestivamente alle competenti Commissioni  parlamentari  in  merito
alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo
stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da  effettuare  con
apposito provvedimento legislativo. 
  2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della  giustizia
riferisce  alle  competenti  Commissioni   parlamentari   in   merito
all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.


                                    Art. 8 

Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le
convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilita' conseguente
alla messa alla prova dell'imputato
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo
scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia
o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo'
stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma
dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3,
comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono
pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e
raggruppati per distretto di corte di appello. Art. 9
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
                  in materia di udienza preliminare 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale,  le
parole:  «non  comparendo  sara'  giudicato   in   contumacia»   sono
sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia,  si  applicheranno
le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter,  420-quater  e
420-quinquies». 
  2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero
o detenuto, non e' presente all'udienza  e,  anche  se  impedito,  ha
espressamente rinunciato ad assistervi, il  giudice  procede  in  sua
assenza. 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice  procede
altresi' in assenza dell'imputato  che  nel  corso  del  procedimento
abbia dichiarato o  eletto  domicilio  ovvero  sia  stato  arrestato,
fermato o sottoposto a misura  cautelare  ovvero  abbia  nominato  un
difensore di fiducia, nonche' nel  caso  in  cui  l'imputato  assente
abbia   ricevuto   personalmente   la    notificazione    dell'avviso
dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e'  a
conoscenza del procedimento o si e'  volontariamente  sottratto  alla
conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato  dal
difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e'  considerato
presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula
di udienza o che, presente ad una udienza,  non  compare  ad  udienze
successive. 
  4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e'
revocata  anche  d'ufficio  se,  prima  della  decisione,  l'imputato
compare. Se l'imputato fornisce  la  prova  che  l'assenza  e'  stata
dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della  celebrazione  del
processo, il giudice rinvia  l'udienza  e  l'imputato  puo'  chiedere
l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421,  comma
3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato  ha  diritto  di
formulare richiesta  di  prove  ai  sensi  dell'articolo  493.  Ferma
restando in ogni caso la validita' degli atti  regolarmente  compiuti
in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la  rinnovazione  di
prove gia' assunte.  Nello  stesso  modo  si  procede  se  l'imputato
dimostra che versava nell'assoluta impossibilita'  di  comparire  per
caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che  la
prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa. 
  5. Il  giudice  revoca  altresi'  l'ordinanza  e  procede  a  norma
dell'articolo  420-quater  se  risulta  che  il   procedimento,   per
l'assenza  dell'imputato,  doveva  essere  sospeso  ai  sensi   delle
disposizioni di tale articolo». 
  3.  L'articolo  420-quater  del  codice  di  procedura  penale   e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  420-quater   (Sospensione   del   processo   per   assenza
dell'imputato). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e
420-ter e fuori delle ipotesi di  nullita'  della  notificazione,  se
l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone  che
l'avviso sia notificato all'imputato  personalmente  ad  opera  della
polizia giudiziaria. 
  2. Quando la  notificazione  ai  sensi  del  comma  1  non  risulta
possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma
dell'articolo 129, il giudice dispone con  ordinanza  la  sospensione
del  processo  nei  confronti  dell'imputato  assente.   Si   applica
l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non  si  applica  l'articolo  75,
comma 3. 
  3.  Durante  la  sospensione  del  processo,  il  giudice,  con  le
modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a  richiesta  di
parte, le prove non rinviabili». 
  4. L'articolo 420-quinquies  del  codice  di  procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca  della
sospensione del processo). -  1.  Alla  scadenza  di  un  anno  dalla
pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo  420-quater,
o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone  nuove
ricerche dell'imputato  per  la  notifica  dell'avviso.  Analogamente
provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il  procedimento
non abbia ripreso il suo corso. 
  2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: 
    a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; 
    b) se l'imputato  ha  nel  frattempo  nominato  un  difensore  di
fiducia; 
    c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato
e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti; 
    d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. 
  3. Con l'ordinanza di revoca della  sospensione  del  processo,  il
giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo  che  l'avviso
sia notificato all'imputato e al  suo  difensore,  alle  altre  parti
private  e  alla  persona  offesa,  nonche'  comunicato  al  pubblico
ministero. 
  4.  All'udienza  di  cui  al  comma  3  l'imputato  puo'  formulare
richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».                             


                                   Art. 10 
 
 
               Disposizioni in materia di dibattimento 
 
  1. L'articolo 489 del codice di procedura penale e' sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato  contro  il  quale  si  e'
proceduto in  assenza  nell'udienza  preliminare).  -  1.  L'imputato
contro il quale si e' proceduto in  assenza  nel  corso  dell'udienza
preliminare  puo'  chiedere  di  rendere  le  dichiarazioni  previste
dall'articolo 494. 
  2.  Se  l'imputato  fornisce  la  prova  che  l'assenza  nel  corso
dell'udienza preliminare e' riconducibile  alle  situazioni  previste
dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per  formulare
le richieste di cui agli articoli 438 e 444». 
  2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le  parole:  «o
contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse. 
  3. All'articolo 513, comma 1, del codice di  procedura  penale,  le
parole: «contumace o» sono soppresse. 
  4. All'articolo 520 del codice  di  procedura  penale,  le  parole:
«contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse. 
  5. All'articolo 548, comma 3, del codice di  procedura  penale,  le
parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.         


                                 Art. 11 
 
 
               Disposizioni in materia di impugnazioni 
                    e di restituzione nel termine 
 
  1. Alla lettera d) del comma 2  dell'articolo  585  del  codice  di
procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le  parole:  «per
l'imputato contumace e» sono soppresse. 
  2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura  penale  e'
abrogato. 
  3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5
e' inserito il seguente: 
    «5-bis.  Nei  casi  in  cui   si   sia   proceduto   in   assenza
dell'imputato, se vi e' la prova che si sarebbe dovuto provvedere  ai
sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di
appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone il rinvio degli
atti al giudice  di  primo  grado.  Il  giudice  di  appello  annulla
altresi' la sentenza e dispone la restituzione degli atti al  giudice
di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata dovuta
ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2». 
  4. All'articolo 623, comma 1, del codice di  procedura  penale,  la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) se e' annullata una sentenza di condanna  nei  casi  previsti
dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone
che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado». 
  5. Dopo l'articolo  625-bis  del  codice  di  procedura  penale  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). - 1. Il  condannato  o
il  sottoposto  a  misura  di  sicurezza  con  sentenza  passata   in
giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la
durata del processo,  puo'  chiedere  la  rescissione  del  giudicato
qualora provi che  l'assenza  e'  stata  dovuta  ad  una  incolpevole
mancata conoscenza della celebrazione del processo. 
  2.  La  richiesta  e'  presentata,  a  pena  di   inammissibilita',
personalmente dall'interessato o da un difensore  munito  di  procura
speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583,  comma  3,  entro
trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 
  3. Se accoglie la richiesta,  la  Corte  di  cassazione  revoca  la
sentenza e dispone la trasmissione degli atti  al  giudice  di  primo
grado. Si applica l'articolo 489, comma 2». 
  6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. L'imputato condannato con decreto penale, che  non  ha  avuto
tempestivamente   effettiva   conoscenza   del   provvedimento,    e'
restituito, a sua richiesta, nel termine  per  proporre  opposizione,
salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».                       
                      

                             Art. 12 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
                in materia di prescrizione del reato 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 159  del  codice  penale,  dopo  il
numero 3) e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis)   sospensione   del   procedimento   penale   ai    sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale». 
  2. Dopo il terzo comma dell'articolo  159  del  codice  penale,  e'
aggiunto il seguente: 
    «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi  dell'articolo
420-quater  del  codice  di  procedura  penale,   la   durata   della
sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i  termini
previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».      


                                Art. 13 
 
 
           Modalita' e termini di comunicazione e gestione 
             dei dati relativi all'assenza dell'imputato 
 
  1. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabiliti  le
modalita' e i termini secondo i  quali  devono  essere  comunicati  e
gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per
assenza dell'imputato,  al  decreto  di  citazione  in  giudizio  del
medesimo e alle successive informazioni all'autorita' giudiziaria.      


                                Art. 14 
 
Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
  codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
  1989, n. 271 
  1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
    «Art. 143-bis (Adempimenti in caso di  sospensione  del  processo
per assenza  dell'imputato).  -  1.  Quando  il  giudice  dispone  la
sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa
ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare  ovvero
il decreto che dispone il  giudizio  o  il  decreto  di  citazione  a
giudizio sono trasmessi alla locale sezione di  polizia  giudiziaria,
per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8
della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».      


                              Art. 15 
 
Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
  regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
  delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei  relativi
  carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
  14 novembre 2002, n. 313 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  3  (L),  comma  1,  dopo  la  lettera   i-bis),
introdotta dall'art. 6 della presente legge, e' inserita la seguente: 
      «i-ter)  i  provvedimenti  con  cui  il  giudice   dispone   la
sospensione del procedimento ai sensi  dell'articolo  420-quater  del
codice di procedura penale»; 
    b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la
seguente: 
      «l-bis)  ai  provvedimenti  con  cui  il  giudice  dispone   la
sospensione del procedimento ai sensi  dell'articolo  420-quater  del
codice di procedura penale, quando il provvedimento e' revocato».     


                             Art. 16 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le  amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  di
ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 aprile 2014 
 
 

 

 
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