Modificato il reato di voto di scambio (in vigore dal 18 aprile 2014)
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2014)
Art. 1
1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma».
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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